Art. 32.
Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e' aumentato a venti deputati e venti senatori.
Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e' aumentato a venti deputati e venti senatori.