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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico dott. Maurizio Manzionna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2594/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: proprietà e vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti De Pellegrino Antonio Viviano e Parte_1
RA TO
-Attore- contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bianchi Controparte_1 Controparte_2
-Convenuti-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n.
69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, - sulla premessa di essere Parte_1
“…proprietario di un appartamento sito in Foggia in Vico Troiano n.°47, giusto atto di compravendita
a rogito del Notaio dott. del 05.05.2017-Rep. n. 217584, Racc. 23514…riportato Persona_1
pagina 1 di 3 nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al foglio 96, particella 6526, sub. 83 (già p.lla 6526 sub
74) Vico Troiano n.47, p.7, categ.A/3, cl.3, vani5, Z.c. 1, superficie catastale totale mq. 105 R.C. di €
464,81” - evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare l'esatta estensione del proprio terrazzo di proprietà e, per l'effetto, determinare il confine del terrazzo di proprietà dell'attore e il terrazzo di proprietà dei convenuti sul quale insiste una veranda chiusa;
per l'effetto, ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della su richiamata veranda chiusa con condanna al rilascio in favore dell'attore della porzione di terrazzo indebitamente occupata, la rimessione in pristino del divisorio in linea con l'accertato confine, con salvezza di spese e compensi.
Costituiti in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attorea, sostenendo la correttezza dei confini atteso che la ringhiera che segnava il confine tra i due terrazzi era stata realizzata nella sede attuale sin dal 1966 anno di costruzione dello stabile dall'impresa costruttrice, nonché di aver acquistato l'immobile de quo “già dotato di veranda chiusa” realizzata dal loro dante causa sig. e, non essendovi incertezza circa i confini tra i due terrazzi chiedeva il Persona_2 rigetto della domanda perché infondata e, in subordine, sollevavano eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione in favore di entrambi i convenuti della porzione di terrazzo di 80 cm contestata ed oggetto del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e CTU
A seguito della precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 09 settembre 2025, il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà è stata intrapresa dall'attore al fine di accertare e rimuovere le opere abusivamente realizzate mediante l'illegittima occupazione di una porzione del terrazzo di proprietà attrice.
Tuttavia, l'istruttoria, sia le prove testimoniali, sia l'espletata CTU hanno evidenziato che la realizzazione della veranda de qua fu commissionata e realizzata ad opera del vecchio proprietario, dante causa degli odierni convenuti, e che questi ultimi non hanno mai apportato modifiche alla stessa spostando il divisorio che segnava il confine tra le due proprietà a scapito dell'attore.
A riguardo, l'espletata CTU ha accertato che << il disallineamento del confine esterno rispetto a quello interno, sfalsato di circa 80 cm, è conseguenza, con estrema attendibilità, ad una modifica apportata al progetto originario nell'ambito della suddivisione e dimensione degli ambienti interni, consistita sostanzialmente nell'arretramento delle pareti confinanti di proprietà e non già (del)la Parte_2
pagina 2 di 3 ringhiera posta a delimitazione dell'area scoperta di ciascun immobile>> concludendo che stato attuale non emergono elementi tecnici e/o documentali di validità oggettiva che possano configurare uno spostamento del divisorio metallico rispetto alla posizione originaria…e pertanto, il confine esterno viene individuato così come nella sua posizione attuale>>.
Lo stesso CTU, in sede di chiarimenti resi successivamente alla richiesta di approfondimento documentale presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Foggia, ha precisato, in merito al progetto in variante invocato dall'attore, che sull' << l'elaborato grafico non è riportata l'autorizzazione della commissione edilizia>> e, pertanto, mancherebbe tanto la prova che sia mai stato autorizzato, quanto quella che sia stato mai effettivamente presentato e materialmente eseguito, tant'è che le piante definitive non risultano nemmeno sottoscritte dal progettista.
Alla luce degli accertamenti eseguiti dalla CTU del dott. ing. , che hanno escluso che Persona_3
l'occupazione illegittima della porzione di terrazzo di proprietà attrice sia avvenuta con la realizzazione della veranda sul terrazzino di proprietà dei convenuti, appare altresì fondata l'eccezione di usucapione ultra ventennale sollevata in via subordinata dai convenuti, essendo risultato provato che la situazione attuale dei confini dei due terrazzi è conforme a quella progettata e realizzata nell'anno 1966 dai costruttori dell'edificio e che il possesso dell'area del terrazzo occupata in danno del è stato Parte_1 esercitato in modo pacifico, indisturbato e continuativo da quella data fino al 2018, data di notifica della domanda di mediazione da parte dello stesso attore, da parte dei diversi proprietari succedutisi nel tempo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
2) Conseguentemente, condanna la medesima parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta nel presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00=, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per Legge.
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata CTU già Parte_1 liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 08.12.2025
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Manzionna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico dott. Maurizio Manzionna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2594/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: proprietà e vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti De Pellegrino Antonio Viviano e Parte_1
RA TO
-Attore- contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bianchi Controparte_1 Controparte_2
-Convenuti-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n.
69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, - sulla premessa di essere Parte_1
“…proprietario di un appartamento sito in Foggia in Vico Troiano n.°47, giusto atto di compravendita
a rogito del Notaio dott. del 05.05.2017-Rep. n. 217584, Racc. 23514…riportato Persona_1
pagina 1 di 3 nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al foglio 96, particella 6526, sub. 83 (già p.lla 6526 sub
74) Vico Troiano n.47, p.7, categ.A/3, cl.3, vani5, Z.c. 1, superficie catastale totale mq. 105 R.C. di €
464,81” - evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare l'esatta estensione del proprio terrazzo di proprietà e, per l'effetto, determinare il confine del terrazzo di proprietà dell'attore e il terrazzo di proprietà dei convenuti sul quale insiste una veranda chiusa;
per l'effetto, ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della su richiamata veranda chiusa con condanna al rilascio in favore dell'attore della porzione di terrazzo indebitamente occupata, la rimessione in pristino del divisorio in linea con l'accertato confine, con salvezza di spese e compensi.
Costituiti in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attorea, sostenendo la correttezza dei confini atteso che la ringhiera che segnava il confine tra i due terrazzi era stata realizzata nella sede attuale sin dal 1966 anno di costruzione dello stabile dall'impresa costruttrice, nonché di aver acquistato l'immobile de quo “già dotato di veranda chiusa” realizzata dal loro dante causa sig. e, non essendovi incertezza circa i confini tra i due terrazzi chiedeva il Persona_2 rigetto della domanda perché infondata e, in subordine, sollevavano eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione in favore di entrambi i convenuti della porzione di terrazzo di 80 cm contestata ed oggetto del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e CTU
A seguito della precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 09 settembre 2025, il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà è stata intrapresa dall'attore al fine di accertare e rimuovere le opere abusivamente realizzate mediante l'illegittima occupazione di una porzione del terrazzo di proprietà attrice.
Tuttavia, l'istruttoria, sia le prove testimoniali, sia l'espletata CTU hanno evidenziato che la realizzazione della veranda de qua fu commissionata e realizzata ad opera del vecchio proprietario, dante causa degli odierni convenuti, e che questi ultimi non hanno mai apportato modifiche alla stessa spostando il divisorio che segnava il confine tra le due proprietà a scapito dell'attore.
A riguardo, l'espletata CTU ha accertato che << il disallineamento del confine esterno rispetto a quello interno, sfalsato di circa 80 cm, è conseguenza, con estrema attendibilità, ad una modifica apportata al progetto originario nell'ambito della suddivisione e dimensione degli ambienti interni, consistita sostanzialmente nell'arretramento delle pareti confinanti di proprietà e non già (del)la Parte_2
pagina 2 di 3 ringhiera posta a delimitazione dell'area scoperta di ciascun immobile>> concludendo che stato attuale non emergono elementi tecnici e/o documentali di validità oggettiva che possano configurare uno spostamento del divisorio metallico rispetto alla posizione originaria…e pertanto, il confine esterno viene individuato così come nella sua posizione attuale>>.
Lo stesso CTU, in sede di chiarimenti resi successivamente alla richiesta di approfondimento documentale presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Foggia, ha precisato, in merito al progetto in variante invocato dall'attore, che sull' << l'elaborato grafico non è riportata l'autorizzazione della commissione edilizia>> e, pertanto, mancherebbe tanto la prova che sia mai stato autorizzato, quanto quella che sia stato mai effettivamente presentato e materialmente eseguito, tant'è che le piante definitive non risultano nemmeno sottoscritte dal progettista.
Alla luce degli accertamenti eseguiti dalla CTU del dott. ing. , che hanno escluso che Persona_3
l'occupazione illegittima della porzione di terrazzo di proprietà attrice sia avvenuta con la realizzazione della veranda sul terrazzino di proprietà dei convenuti, appare altresì fondata l'eccezione di usucapione ultra ventennale sollevata in via subordinata dai convenuti, essendo risultato provato che la situazione attuale dei confini dei due terrazzi è conforme a quella progettata e realizzata nell'anno 1966 dai costruttori dell'edificio e che il possesso dell'area del terrazzo occupata in danno del è stato Parte_1 esercitato in modo pacifico, indisturbato e continuativo da quella data fino al 2018, data di notifica della domanda di mediazione da parte dello stesso attore, da parte dei diversi proprietari succedutisi nel tempo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
2) Conseguentemente, condanna la medesima parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta nel presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00=, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per Legge.
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata CTU già Parte_1 liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 08.12.2025
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Manzionna
pagina 3 di 3