CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFS01302479 UTILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente non presente
Resistente: presente si è riportatato alle memorie e agli atti già depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe, relativo a maggiori utili percepiti quale socio al 90% della società Società_1 srl nel 2018 , chiedondone l'annullamento eccependo vizi formali dell'atto nonchè l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria . Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva l'ufficio che , ribadendo la correttezza e fondatezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso .
La Corte rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava più volte la trattazione nel merito in attesa della definizione del giudizio intentato dal medesimo contribuente avverso l'avviso di accertamento per maggiori utili nei confronti della predetta società.
Deciso tale giudizio la causa è stata riservata in decione all'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso attenente la nullità dell'atto impugnato perchè firmato digitalmente ma invece notifcato a mezzo del servizio postale è infondato. Oggi ai sensi del co. 2 bis dell' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale risulta sostituita a tutti gli effetti di legge da un contrassegno, detto glifo” o “timbro digitale”, che , apposto sulla prima pagina della copia analogica, contiene tutti i dati identificativi del documento informatico e riporta in chiaro anche i tempi di disponibilità del servizio per la verifica della corrispondenza della copia
Dunque, attualmente , in ipotesi, come quella in esame, in cui il destinatario del documento digitale è un contribuente al quale detto documento non può essere recapitato via PEC, l'A.F. può legittimamente inviare una copia cartacea del documento sulla quale è stampato il contrassegno in questione (v. pag. 1 dell'atto impugnato) , che, sostituendo ,a tutti gli effetti, la sottoscrizione autografa e consentendo la verifica della corrispondenza della copia cartacea dell'atto ricevuto rispetto all'originale documento informatico, fa sì che la copia cartacea del documento su cui lo stesso risulta apposto sia del tutto idonea a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità all'originale (cfr conf. ex multis Corte di Cassazione s. n. 16293 del 2024) .
Il secondo motivo di ricorso attenente la nullità dell'atto impugnato perchè non provata la delega di firma conferita al funzionario che ha firmato l'atto è infondata. Secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non è necessario allegare la delega all'avviso di accertamento ma onere dell'amministrazione è solo quello di produrre la delega qualora la circostanza della sua esistenza fosse contestata dal contribuente. “ In ipotesi in cui si eccepiscono vizi di sottoscrizione dell'avviso di accertamento
,l'esistenza e la validità della delega possono essere verificate in sede giurisdizionale, al fine di consentire un controllo sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa.
In tal caso sarà onere degli Uffici esibire detta delega fin dal primo grado di giudizio”( ex multis, Cass.Sent.
n.14626/00). Orbene l'atto impugnato è stato firmato dal Dott. Nominativo_1 , Funzionario di III Area ( v. all. stralcio ruolo Funzionari 3Area ) su delega ( v. all. delega n.9/2023 - con aggiornamento al 02.10.2023) del Direttore Provinciale, Nominativo_2 ( Dirigente per concorso – v. all. Ruolo Dirigenti).
Il terzo motivo di ricorso concernente la nullità dell'avviso di accertamento stante la pendenza del giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl è infondato. Infatti con sentenza di questa CGT n. 1534/2024 del 16.7.2024 il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato rigettato.
Passando al merito dell'avviso di accertamento impugnato il ricorso è infondato. con l'avviso di accertamento n. TF503I302295/2023, debitamente notificato all'odiernricorrente l'A.F. accertava un maggior reddito di impresa per € 277.161,00 in capo alla che è è risultata avere una ristretta base sociale, costituita unicamente da n. 2 soci ( l'odierno ricorrente con quota pari al 90% e Nominativo_3 , con quota pari al 10%), pertanto legittimamente è stato da presunto che l'utile conseguito dalla Società_1 srl nell'anno 2017 fosse stato distribuito ai due soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione.
Infatti ,per granitico e costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, legittima sia la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr. Cass., 2 marzo 2011, n. 5076; 12 aprile
2013, n.8954; 22 novembre 2017, n. 27778; 9 luglio 2018, n. 18042).
Ciò in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio
(Cass., 18 novembre 2014, n. 24572).
Quel che rileva ,dunque, è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica unvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con a conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria che i ricavi extracontabili non siano stati distribuiti tra i soci (Cass., 24 gennaio 2019, n. 1947) o dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass.Ord.n. 5498/ 2022; Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass.,
26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247).
Orbene nel caso di specie non solo vi era una ristretta base sociale solo due soci, ma socio di assolutas maggiornaza al 90% era l'odierno ricorrente il quale sicuramente era a conoscenza dei maggiori utili percepiti dalla società atteso che svolgeva anche la funzione di liquidatore.
Pertanto nel caso di specie si determina un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente (socio) che, pertanto, è tenuto a dimostrare una destinazione dei maggiori utili accertati diversa dalla distruzione ai soci. Onere della prova che non risulta per nulla assolto dall'odierna controparte.
Alla soccombenza consgue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase cautelare
, liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanan il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente che si liquidano in euro 9,000,00 omnicomprnsive .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFS01302479 UTILI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente non presente
Resistente: presente si è riportatato alle memorie e agli atti già depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe, relativo a maggiori utili percepiti quale socio al 90% della società Società_1 srl nel 2018 , chiedondone l'annullamento eccependo vizi formali dell'atto nonchè l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria . Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva l'ufficio che , ribadendo la correttezza e fondatezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso .
La Corte rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava più volte la trattazione nel merito in attesa della definizione del giudizio intentato dal medesimo contribuente avverso l'avviso di accertamento per maggiori utili nei confronti della predetta società.
Deciso tale giudizio la causa è stata riservata in decione all'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso attenente la nullità dell'atto impugnato perchè firmato digitalmente ma invece notifcato a mezzo del servizio postale è infondato. Oggi ai sensi del co. 2 bis dell' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale risulta sostituita a tutti gli effetti di legge da un contrassegno, detto glifo” o “timbro digitale”, che , apposto sulla prima pagina della copia analogica, contiene tutti i dati identificativi del documento informatico e riporta in chiaro anche i tempi di disponibilità del servizio per la verifica della corrispondenza della copia
Dunque, attualmente , in ipotesi, come quella in esame, in cui il destinatario del documento digitale è un contribuente al quale detto documento non può essere recapitato via PEC, l'A.F. può legittimamente inviare una copia cartacea del documento sulla quale è stampato il contrassegno in questione (v. pag. 1 dell'atto impugnato) , che, sostituendo ,a tutti gli effetti, la sottoscrizione autografa e consentendo la verifica della corrispondenza della copia cartacea dell'atto ricevuto rispetto all'originale documento informatico, fa sì che la copia cartacea del documento su cui lo stesso risulta apposto sia del tutto idonea a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità all'originale (cfr conf. ex multis Corte di Cassazione s. n. 16293 del 2024) .
Il secondo motivo di ricorso attenente la nullità dell'atto impugnato perchè non provata la delega di firma conferita al funzionario che ha firmato l'atto è infondata. Secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non è necessario allegare la delega all'avviso di accertamento ma onere dell'amministrazione è solo quello di produrre la delega qualora la circostanza della sua esistenza fosse contestata dal contribuente. “ In ipotesi in cui si eccepiscono vizi di sottoscrizione dell'avviso di accertamento
,l'esistenza e la validità della delega possono essere verificate in sede giurisdizionale, al fine di consentire un controllo sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa.
In tal caso sarà onere degli Uffici esibire detta delega fin dal primo grado di giudizio”( ex multis, Cass.Sent.
n.14626/00). Orbene l'atto impugnato è stato firmato dal Dott. Nominativo_1 , Funzionario di III Area ( v. all. stralcio ruolo Funzionari 3Area ) su delega ( v. all. delega n.9/2023 - con aggiornamento al 02.10.2023) del Direttore Provinciale, Nominativo_2 ( Dirigente per concorso – v. all. Ruolo Dirigenti).
Il terzo motivo di ricorso concernente la nullità dell'avviso di accertamento stante la pendenza del giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl è infondato. Infatti con sentenza di questa CGT n. 1534/2024 del 16.7.2024 il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato rigettato.
Passando al merito dell'avviso di accertamento impugnato il ricorso è infondato. con l'avviso di accertamento n. TF503I302295/2023, debitamente notificato all'odiernricorrente l'A.F. accertava un maggior reddito di impresa per € 277.161,00 in capo alla che è è risultata avere una ristretta base sociale, costituita unicamente da n. 2 soci ( l'odierno ricorrente con quota pari al 90% e Nominativo_3 , con quota pari al 10%), pertanto legittimamente è stato da presunto che l'utile conseguito dalla Società_1 srl nell'anno 2017 fosse stato distribuito ai due soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione.
Infatti ,per granitico e costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, legittima sia la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr. Cass., 2 marzo 2011, n. 5076; 12 aprile
2013, n.8954; 22 novembre 2017, n. 27778; 9 luglio 2018, n. 18042).
Ciò in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio
(Cass., 18 novembre 2014, n. 24572).
Quel che rileva ,dunque, è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica unvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con a conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria che i ricavi extracontabili non siano stati distribuiti tra i soci (Cass., 24 gennaio 2019, n. 1947) o dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass.Ord.n. 5498/ 2022; Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass.,
26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247).
Orbene nel caso di specie non solo vi era una ristretta base sociale solo due soci, ma socio di assolutas maggiornaza al 90% era l'odierno ricorrente il quale sicuramente era a conoscenza dei maggiori utili percepiti dalla società atteso che svolgeva anche la funzione di liquidatore.
Pertanto nel caso di specie si determina un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente (socio) che, pertanto, è tenuto a dimostrare una destinazione dei maggiori utili accertati diversa dalla distruzione ai soci. Onere della prova che non risulta per nulla assolto dall'odierna controparte.
Alla soccombenza consgue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase cautelare
, liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanan il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente che si liquidano in euro 9,000,00 omnicomprnsive .