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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ASCIORE MICHELE, Parte_2
il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Con l'intervento ex lege del Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 13/05/2024, le parti hanno riferito: - di essersi separate consensualmente con sentenza pubblicata in data 05/07/2023; - che nei patti della separazione era stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre di € 600,00 totali
(200,00 a figlio) da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
con la previsione che tale somma sarebbe stata corrisposta a partire dal mese di giugno 2023; - che,
a far data dal dicembre 2023 il sig. non adempie con puntualità l'obbligo di mantenimento Pt_2
dei figli;
- che, pertanto, la sig.ra con lettera di messa in mora del 03/01/2024 lo invitava al Pt_1
versamento degli assegni relativi ai mesi precedenti;
- che, in seguito l'obbligato non è mai stato puntuale nell'adempimento dell'obbligazione. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dell'accordo di separazione relativamente alla condizione secondo cui “l'importo complessivo di € 600,00 sarà corrisposto entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra che verrà successivamente comunicato al e tale somma sarà Parte_1 Pt_2 corrisposta a partire dal mese di giugno 2023”, prevedendo in sostituzione a quest'ultima che “il
Ministero della Difesa per il tramite dell'Ufficio Pagamenti del Ministero dell'Economia e delle
1 Finanze, come da busta paga allegata, provvederà a bonificare, personalmente, ed in via diretta,
l'importo mensile, pari alla somma di euro 600,00, dovuto da a titolo di Parte_2
mantenimento in favore della prole, a favore della moglie sulla carta postale recante Parte_1 il seguente IBAN: [...]”.
Letto il ricorso, il Giudice fissava l'udienza del 13/09/2024 in modalità cartolare e contestualmente invitava le parti ad interloquire sull'intervenuta abrogazione della norma di cui all'art. 156 comma 6
c.c. (con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.149) al fine di rivedere le condizioni di cui al ricorso.
Con note di trattazione scritta, depositate per la predetta udienza, le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, rilevando la non applicabilità della norma di cui al 473 bis.37 c.p.c. al caso di specie.
All'esito dell'udienza collegiale del 10/01/2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
In merito, occorre preliminarmente evidenziare che, con la Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022
n.149), il sesto comma dell'art. 156 c.c. è stato abrogato e i relativi contenuti sono stati riorganizzati e trasposti nella uniforme disciplina contenuta nell'art. 473-bis.37 c.p.c.
Secondo quanto previsto dalla norma vigente, il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento direttamente al terzo, tenuto a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, debitore principale, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute.
La ratio della norma è volta a garantire, in caso di inadempimento del debitore, l'effettiva percezione delle somme periodicamente dovute da parte dell'avente diritto, senza doversi necessariamente rivolgere al Tribunale.
Tenuto conto della ratio della norma, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti della norma in esame, deve intendersi non soltanto la totale inosservanza dell'obbligo, intesa come il mancato pagamento della somma dovuta, ma anche la meno grave ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.
Per tali ragioni, deve disattendersi l'eccezione sollevata dai ricorrenti secondo cui la norma di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c. non è applicabile al caso di specie, avendo gli stessi rilevato che dopo la lettera di messa in mora del gennaio 2024 il “pagava mensilmente, ma senza mai rispettare Pt_2 il termine prescritto dai patti della separazione omologata.”
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ASCIORE MICHELE, Parte_2
il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Con l'intervento ex lege del Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 13/05/2024, le parti hanno riferito: - di essersi separate consensualmente con sentenza pubblicata in data 05/07/2023; - che nei patti della separazione era stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre di € 600,00 totali
(200,00 a figlio) da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
con la previsione che tale somma sarebbe stata corrisposta a partire dal mese di giugno 2023; - che,
a far data dal dicembre 2023 il sig. non adempie con puntualità l'obbligo di mantenimento Pt_2
dei figli;
- che, pertanto, la sig.ra con lettera di messa in mora del 03/01/2024 lo invitava al Pt_1
versamento degli assegni relativi ai mesi precedenti;
- che, in seguito l'obbligato non è mai stato puntuale nell'adempimento dell'obbligazione. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dell'accordo di separazione relativamente alla condizione secondo cui “l'importo complessivo di € 600,00 sarà corrisposto entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra che verrà successivamente comunicato al e tale somma sarà Parte_1 Pt_2 corrisposta a partire dal mese di giugno 2023”, prevedendo in sostituzione a quest'ultima che “il
Ministero della Difesa per il tramite dell'Ufficio Pagamenti del Ministero dell'Economia e delle
1 Finanze, come da busta paga allegata, provvederà a bonificare, personalmente, ed in via diretta,
l'importo mensile, pari alla somma di euro 600,00, dovuto da a titolo di Parte_2
mantenimento in favore della prole, a favore della moglie sulla carta postale recante Parte_1 il seguente IBAN: [...]”.
Letto il ricorso, il Giudice fissava l'udienza del 13/09/2024 in modalità cartolare e contestualmente invitava le parti ad interloquire sull'intervenuta abrogazione della norma di cui all'art. 156 comma 6
c.c. (con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.149) al fine di rivedere le condizioni di cui al ricorso.
Con note di trattazione scritta, depositate per la predetta udienza, le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, rilevando la non applicabilità della norma di cui al 473 bis.37 c.p.c. al caso di specie.
All'esito dell'udienza collegiale del 10/01/2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
In merito, occorre preliminarmente evidenziare che, con la Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022
n.149), il sesto comma dell'art. 156 c.c. è stato abrogato e i relativi contenuti sono stati riorganizzati e trasposti nella uniforme disciplina contenuta nell'art. 473-bis.37 c.p.c.
Secondo quanto previsto dalla norma vigente, il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento direttamente al terzo, tenuto a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, debitore principale, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute.
La ratio della norma è volta a garantire, in caso di inadempimento del debitore, l'effettiva percezione delle somme periodicamente dovute da parte dell'avente diritto, senza doversi necessariamente rivolgere al Tribunale.
Tenuto conto della ratio della norma, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti della norma in esame, deve intendersi non soltanto la totale inosservanza dell'obbligo, intesa come il mancato pagamento della somma dovuta, ma anche la meno grave ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.
Per tali ragioni, deve disattendersi l'eccezione sollevata dai ricorrenti secondo cui la norma di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c. non è applicabile al caso di specie, avendo gli stessi rilevato che dopo la lettera di messa in mora del gennaio 2024 il “pagava mensilmente, ma senza mai rispettare Pt_2 il termine prescritto dai patti della separazione omologata.”
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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