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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel.
dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice
riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto modifica delle condizioni di affido e mantenimento figlio naturale, iscritto al n. R.g.v.g. 61/2024, promossa da:
, ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LANNA VALERIA, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato VIA CIRCONVALLAZIONE CP_1 C.F._2
NOMENTANA 312 ROMA, presso lo studio dell'avv. CASSARO VALERIA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telamaticamente.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.38 c.p.c. depositato in data 09/01/2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza precedentemente da parte del
Tribunale di Roma, chiedendo la modifica delle condizioni di affido e mantenimento del CP_1
figlio , nato dalla relazione sentimentale con la resistente in data 02/07/2015, mai Persona_1
tradottasi in matrimonio.
Considerato che, a seguito della costituzione della resistente, sono intercorse trattative di bonario componimento tra le parti e che le stesse in data 03.10.2024 hanno depositato congiuntamente patti tesi alla trasformazione in congiunto del presente giudizio che qui si trascrivono:
1. resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso il domicilio della madre;
2. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, unitamente e disgiuntamente: disgiuntamente, per le questioni e decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, per le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ad alla scelta della residenza abituale del figlio;
3. il SI. presta il proprio consenso al trasferimento di in Termoli (CB), Per_1 Per_1
unitamente alla madre, presso l'abitazione attuale del SI. , nella quale quest'ultimo Parte_2
vive da oltre 3 anni, sita in Termoli (CB) alla via Tevere n. 8 il quale ha già manifestato ad entrambi i genitori la propria disponibilità, sino a quando la SI.ra e il SI. non avranno CP_1 Parte_2
trovato un immobile da acquistare da destinare a residenza familiare. A tal proposito il SI. Per_1
si impegna a sottoscrivere i moduli per il rilascio del nullaosta e per l'iscrizione di nella Per_1
scuola “Istituto Comprensivo Schweitzer” Via Stati Uniti in Termoli (CB) contestualmente al deposito telematico delle presenti condizioni in modo da poter far frequentare ad il prima possibile Per_1
l'ultimo anno della scuola primaria a Termoli (CB), dato il recente inizio scolastico, in modo da consentire al bambino un sereno inserimento nella nuova classe e un adeguato allineamento con il programma di studio. La scuola prescelta, che ha già dato disponibilità all'iscrizione di Per_1
anche ad anno scolastico iniziato, non avrà le lezioni il sabato mattina in modo da agevolare la frequentazione padre-figlio.
4. Il padre potrà frequentare il figlio secondo il calendario seguente elaborato anche nel rispetto dell'eSIenza del padre di continuare ad effettuare gli spostamenti in treno, salvo scelta diversa del mezzo di trasporto a discrezione solo del padre, da Roma a Foggia e viceversa:
Frequentazione ordinaria del weekend:
* il padre potrà recarsi a frequentare a Foggia, dove il bambino verrà appositamente Per_1
accompagnato dalla madre, per un weekend al mese, con le eccezioni dei mesi in cui è prevista, nei punti successivi, la frequentazione nel w.e. a Roma, la frequentazione per le festività natalizie e per quelle pasquali e con eccezione dei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre) in cui sono previsti i periodi di vacanza con il padre. In occasione della frequentazione nel weekend, il padre si recherà a
Foggia il sabato mattina entro le ore 11.30 (salvo eventuale ritardo del treno) e lascerà la Per_1
domenica pomeriggio a Foggia, previa comunicazione del weekend scelto e degli orari di arrivo e partenza almeno due settimane prima, in modo da concordare con la madre giorni e orari. La madre si impegna a condurre da Termoli (CB) a Foggia per lasciarlo al padre ed a riprenderlo Per_1
sempre a Foggia in luoghi e orari da concordare, compatibili con l'arrivo e la partenza del padre in treno, salvo diversa scelta del mezzo di trasporto a discrezione solo del padre e con eventuali futuri impegni lavorativi della madre.
* Negli anni dispari nel mese di ottobre e negli anni pari nei mesi di marzo e novembre, per un weekend da concordare tra le parti almeno due settimane prima, la SI.ra si impegna a condurre CP_1
a Roma il sabato mattina (o il venerdì sera) lasciandolo, salvo diverso accordo tra i Per_1
genitori, presso il domicilio del padre e a riprenderlo e riportarlo a Termoli (CB) la domenica pomeriggio, in orari da concordare e comunque tali da garantire al bambino un agevole rientro in
Termoli (CB) entro l'ora di cena dovendo la mattina dopo andare a scuola.
Festività natalizie:
In occasione delle festività di Natale-capodanno, il padre potrà frequentare portandolo a Per_1
Roma per un periodo di 7 giorni con le seguenti modalità:
* anni dispari: Il padre si recherà a Foggia il 23 dicembre a prendere e lo riporterà il 29 Per_1
dicembre a Foggia, dove appositamente la madre lo accompagnerà e lo riprenderà. Per_1
trascorrerà le restanti festività di capodanno ed epifania con la madre.
* anni pari: trascorrerà le festività di Natale e S. Stefano con la madre. Il padre si recherà Per_1
a Foggia il 30 dicembre a prendere e lo riporterà il 6 gennaio a Foggia, dove appositamente Per_1
la madre lo accompagnerà e lo riprenderà, entro il primo pomeriggio in modo da consentire al bambino un adeguato riposo per la ripresa scolastica del giorno successivo.
In tutti i casi di cui sopra, in cui il padre dovrà andare a prendere o riportare a Foggia, Per_1
dovrà anche concordare con la madre gli orari di arrivo e partenza almeno 2 settimane prima, al fine di consentire una migliore organizzazione. Inoltre, i genitori di volta in volta potranno concordare che il padre possa venire a prendere o riportare in Termoli (CB). Per_1
I genitori avranno la facoltà di modificare i giorni di cui sopra per comprovate eSIenze lavorative, scolastiche o ricorrenze familiari e di concordare altri giorni sempre nel rispetto dell'alternanza delle festività.
Si precisa che negli anni dispari nel mese di dicembre non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria, essendovi la frequentazione a Roma per le feste di Natale. Analogamente, negli anni pari, nel mese di gennaio non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria, essendovi la frequentazione a Roma per le feste di capodanno ed epifania.
Festività pasquali:
In occasione delle festività di Pasqua, ad anni alterni il padre potrà frequentare portandolo Per_1
a Roma con le seguenti modalità:
* anni dispari: trascorrerà con il padre tutto il periodo di chiusura scolastica in Roma. Per_1
verrà condotto a Roma dalla madre il giorno successivo all'ultimo giorno di scuola e il Per_1
padre lo riaccompagnerà a Foggia il giorno prima della ripresa scolastica, in orario da concordare con la madre almeno due settimane prima. Si precisa che nel mese in cui vi sarà la frequentazione con il padre a Roma per le feste di Pasqua, non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria.
* anni pari: trascorrerà tutte le vacanze pasquali con la madre. Per_1
Periodo estivo:
In occasione del periodo estivo, il padre potrà frequentare con le seguenti modalità: Per_1
* anni pari: trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio, da individuarsi nella prima metà Per_1
del mese, e successivamente 15 giorni ad agosto, da individuarsi nella prima metà del mese. Il padre prenderà a Foggia, ove la madre lo accompagnerà appositamente, e la madre lo riprenderà Per_1
a Roma, salvo eSIenze lavorative dei genitori e/o impedimenti da comunicare tempestivamente all'altro genitore in modo da concordare altra modalità o altro giorno di viaggio. Per quanto riguarda il primo periodo, il padre potrà, previo accordo con la madre, prendere a Foggia (o Per_1
Termoli) sin dal 28-29 giugno essendo il giorno 29 festivo a Roma.
* anni dispari: trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio, da individuarsi nella seconda Per_1
metà del mese, e successivamente 15 giorni ad agosto, da individuarsi nella seconda metà del mese. Il padre prenderà a Foggia, ove la madre lo accompagnerà appositamente, e la madre lo Per_1
riprenderà a Roma, salvo eSIenze lavorative dei genitori e/o impedimenti da comunicare tempestivamente all'altro genitore in modo da concordare altra modalità o altro giorno di viaggio.
In deroga al calendario di cui sopra, nell'anno 2025, trascorrerà con il padre 15 giorni a Per_1
luglio, da individuarsi nella seconda metà del mese, nonché il periodo dall'ultimo weekend del mese di agosto sino al 7 settembre.
In tutte le ipotesi di cui sopra, quando il padre dovrà andare a prendere o riportare a Per_1
Foggia, dovrà concordare con la madre gli orari di arrivo e partenza almeno due settimane prima, al fine di consentire una migliore organizzazione.
I genitori di volta in volta potranno concordare che il padre possa venire a prendere o riportare in Termoli (CB) invece che a Foggia. Per_1
I giorni esatti dei periodi di frequentazione estiva di cui sopra dovranno essere concordati tra i genitori, ferma restando la durata degli stessi, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Si precisa che nel periodo da giugno a settembre compresi, in cui vi sarà la frequentazione con il padre per le vacanze estive, non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria nelle modalità di cui sopra.
5. Il padre potrà in tutti i mesi (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto) frequentare a Per_1
Termoli (CB) per un ulteriore weekend al mese rispetto a quanto già previsto negli articoli precedenti, concordando con la madre almeno una settimana prima i giorni e gli orari. Il padre potrà inoltre recarsi a trovare a Termoli (CB) anche solo per trascorrere una singola giornata durante Per_1
la settimana quando vorrà, dando un congruo preavviso alla madre.
6. trascorrerà tutti gli anni la festa della mamma con la SI.ra . Per_1 CP_1
7. Il SI. rilascia sin da ora l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto di Per_1 Per_1
e i relativi costi per l'emissione e il rilascio verranno suddivisi tra i genitori al 50%. L'onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, entro 5 giorni dall'esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
8. Alla madre è consentito sin da ora di organizzare viaggi intercontinentali (con una frequenza di ogni due/tre anni) anche durante il periodo delle festività natalizie. In quest'ultimo caso, la madre dovrà dare comunicazione al padre entro il 31/10. Il padre potrà recuperare l'eventuale frequentazione mancata l'anno successivo e quindi potrà trascorrere l'intero periodo di vacanze natalizie Per_1
con il padre.
Successivamente la frequentazione per le vacanze natalizie riprenderà come stabilito, sempre nel rispetto dell'alternanza. Analogamente il padre potrà organizzare viaggi intercontinentali con anche durante le vacanze natalizie previa comunicazione alla madre entro il 31/10. La Per_1
madre potrà recuperare l'eventuale frequentazione mancata l'anno successivo e quindi Per_1
potrà trascorrere l'intero periodo di vacanze natalizie con la madre. Successivamente la frequentazione per le vacanze natalizie riprenderà come stabilito, sempre nel rispetto dell'alternanza. Qualora i genitori volessero organizzare viaggi intercontinentali al di fuori del periodo delle vacanze natalizie dovranno dare un preavviso di un mese. Le eventuali frequentazioni mancate saranno recuperate in accordo tra le parti.
9. Il padre continuerà a corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario un assegno mensile pari ad euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ciascun mese. Ogni eventuale spesa da sostenersi nell'interesse del figlio, non rientrante nell'ordinario mantenimento, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili) e sarà ripartita in ragione del 50% tra gli stessi, secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Foggia per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia.
L'onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, entro
5 giorni dall'esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
10. Il SI. si impegna a corrispondere in favore della SI.ra un contributo economico Per_1 CP_1
pari ad euro 100,00 per ogni viaggio, complessivo e comprensivo delle tratte di andata e ritorno, che la stessa dovrà affrontare nel periodo estivo per accompagnare a Roma ovvero per andare Per_1
a riprendere a Roma e ricondurlo in Termoli (CB). La somma di cui sopra dovrà essere Per_1
corrisposta mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuto viaggio.
11.La madre continuerà a riscuotere il 100% dell'assegno unico o altra indennità equipollente.
12. I genitori concordano sin da ora che dopo il compimento del dodicesimo anno di età, Per_1
potrà viaggiare accompagnato da una hostess e il relativo costo verrà sostenuto dal genitore che intenderà avvalersi del servizio di accompagnamento di minori”;
Ritenuto che i patti concordati dalle parti non sono contrari a norme di ordine pubblico e buon costume, né sono contrari all'interesse del minore;
P.Q.M.
• Omologa i patti depositati in data 03.10.2024 come sopra riportati e trascritti;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di ConSIlio del 12.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel.
dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice
riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto modifica delle condizioni di affido e mantenimento figlio naturale, iscritto al n. R.g.v.g. 61/2024, promossa da:
, ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LANNA VALERIA, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato VIA CIRCONVALLAZIONE CP_1 C.F._2
NOMENTANA 312 ROMA, presso lo studio dell'avv. CASSARO VALERIA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telamaticamente.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.38 c.p.c. depositato in data 09/01/2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza precedentemente da parte del
Tribunale di Roma, chiedendo la modifica delle condizioni di affido e mantenimento del CP_1
figlio , nato dalla relazione sentimentale con la resistente in data 02/07/2015, mai Persona_1
tradottasi in matrimonio.
Considerato che, a seguito della costituzione della resistente, sono intercorse trattative di bonario componimento tra le parti e che le stesse in data 03.10.2024 hanno depositato congiuntamente patti tesi alla trasformazione in congiunto del presente giudizio che qui si trascrivono:
1. resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso il domicilio della madre;
2. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, unitamente e disgiuntamente: disgiuntamente, per le questioni e decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, per le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ad alla scelta della residenza abituale del figlio;
3. il SI. presta il proprio consenso al trasferimento di in Termoli (CB), Per_1 Per_1
unitamente alla madre, presso l'abitazione attuale del SI. , nella quale quest'ultimo Parte_2
vive da oltre 3 anni, sita in Termoli (CB) alla via Tevere n. 8 il quale ha già manifestato ad entrambi i genitori la propria disponibilità, sino a quando la SI.ra e il SI. non avranno CP_1 Parte_2
trovato un immobile da acquistare da destinare a residenza familiare. A tal proposito il SI. Per_1
si impegna a sottoscrivere i moduli per il rilascio del nullaosta e per l'iscrizione di nella Per_1
scuola “Istituto Comprensivo Schweitzer” Via Stati Uniti in Termoli (CB) contestualmente al deposito telematico delle presenti condizioni in modo da poter far frequentare ad il prima possibile Per_1
l'ultimo anno della scuola primaria a Termoli (CB), dato il recente inizio scolastico, in modo da consentire al bambino un sereno inserimento nella nuova classe e un adeguato allineamento con il programma di studio. La scuola prescelta, che ha già dato disponibilità all'iscrizione di Per_1
anche ad anno scolastico iniziato, non avrà le lezioni il sabato mattina in modo da agevolare la frequentazione padre-figlio.
4. Il padre potrà frequentare il figlio secondo il calendario seguente elaborato anche nel rispetto dell'eSIenza del padre di continuare ad effettuare gli spostamenti in treno, salvo scelta diversa del mezzo di trasporto a discrezione solo del padre, da Roma a Foggia e viceversa:
Frequentazione ordinaria del weekend:
* il padre potrà recarsi a frequentare a Foggia, dove il bambino verrà appositamente Per_1
accompagnato dalla madre, per un weekend al mese, con le eccezioni dei mesi in cui è prevista, nei punti successivi, la frequentazione nel w.e. a Roma, la frequentazione per le festività natalizie e per quelle pasquali e con eccezione dei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre) in cui sono previsti i periodi di vacanza con il padre. In occasione della frequentazione nel weekend, il padre si recherà a
Foggia il sabato mattina entro le ore 11.30 (salvo eventuale ritardo del treno) e lascerà la Per_1
domenica pomeriggio a Foggia, previa comunicazione del weekend scelto e degli orari di arrivo e partenza almeno due settimane prima, in modo da concordare con la madre giorni e orari. La madre si impegna a condurre da Termoli (CB) a Foggia per lasciarlo al padre ed a riprenderlo Per_1
sempre a Foggia in luoghi e orari da concordare, compatibili con l'arrivo e la partenza del padre in treno, salvo diversa scelta del mezzo di trasporto a discrezione solo del padre e con eventuali futuri impegni lavorativi della madre.
* Negli anni dispari nel mese di ottobre e negli anni pari nei mesi di marzo e novembre, per un weekend da concordare tra le parti almeno due settimane prima, la SI.ra si impegna a condurre CP_1
a Roma il sabato mattina (o il venerdì sera) lasciandolo, salvo diverso accordo tra i Per_1
genitori, presso il domicilio del padre e a riprenderlo e riportarlo a Termoli (CB) la domenica pomeriggio, in orari da concordare e comunque tali da garantire al bambino un agevole rientro in
Termoli (CB) entro l'ora di cena dovendo la mattina dopo andare a scuola.
Festività natalizie:
In occasione delle festività di Natale-capodanno, il padre potrà frequentare portandolo a Per_1
Roma per un periodo di 7 giorni con le seguenti modalità:
* anni dispari: Il padre si recherà a Foggia il 23 dicembre a prendere e lo riporterà il 29 Per_1
dicembre a Foggia, dove appositamente la madre lo accompagnerà e lo riprenderà. Per_1
trascorrerà le restanti festività di capodanno ed epifania con la madre.
* anni pari: trascorrerà le festività di Natale e S. Stefano con la madre. Il padre si recherà Per_1
a Foggia il 30 dicembre a prendere e lo riporterà il 6 gennaio a Foggia, dove appositamente Per_1
la madre lo accompagnerà e lo riprenderà, entro il primo pomeriggio in modo da consentire al bambino un adeguato riposo per la ripresa scolastica del giorno successivo.
In tutti i casi di cui sopra, in cui il padre dovrà andare a prendere o riportare a Foggia, Per_1
dovrà anche concordare con la madre gli orari di arrivo e partenza almeno 2 settimane prima, al fine di consentire una migliore organizzazione. Inoltre, i genitori di volta in volta potranno concordare che il padre possa venire a prendere o riportare in Termoli (CB). Per_1
I genitori avranno la facoltà di modificare i giorni di cui sopra per comprovate eSIenze lavorative, scolastiche o ricorrenze familiari e di concordare altri giorni sempre nel rispetto dell'alternanza delle festività.
Si precisa che negli anni dispari nel mese di dicembre non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria, essendovi la frequentazione a Roma per le feste di Natale. Analogamente, negli anni pari, nel mese di gennaio non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria, essendovi la frequentazione a Roma per le feste di capodanno ed epifania.
Festività pasquali:
In occasione delle festività di Pasqua, ad anni alterni il padre potrà frequentare portandolo Per_1
a Roma con le seguenti modalità:
* anni dispari: trascorrerà con il padre tutto il periodo di chiusura scolastica in Roma. Per_1
verrà condotto a Roma dalla madre il giorno successivo all'ultimo giorno di scuola e il Per_1
padre lo riaccompagnerà a Foggia il giorno prima della ripresa scolastica, in orario da concordare con la madre almeno due settimane prima. Si precisa che nel mese in cui vi sarà la frequentazione con il padre a Roma per le feste di Pasqua, non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria.
* anni pari: trascorrerà tutte le vacanze pasquali con la madre. Per_1
Periodo estivo:
In occasione del periodo estivo, il padre potrà frequentare con le seguenti modalità: Per_1
* anni pari: trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio, da individuarsi nella prima metà Per_1
del mese, e successivamente 15 giorni ad agosto, da individuarsi nella prima metà del mese. Il padre prenderà a Foggia, ove la madre lo accompagnerà appositamente, e la madre lo riprenderà Per_1
a Roma, salvo eSIenze lavorative dei genitori e/o impedimenti da comunicare tempestivamente all'altro genitore in modo da concordare altra modalità o altro giorno di viaggio. Per quanto riguarda il primo periodo, il padre potrà, previo accordo con la madre, prendere a Foggia (o Per_1
Termoli) sin dal 28-29 giugno essendo il giorno 29 festivo a Roma.
* anni dispari: trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio, da individuarsi nella seconda Per_1
metà del mese, e successivamente 15 giorni ad agosto, da individuarsi nella seconda metà del mese. Il padre prenderà a Foggia, ove la madre lo accompagnerà appositamente, e la madre lo Per_1
riprenderà a Roma, salvo eSIenze lavorative dei genitori e/o impedimenti da comunicare tempestivamente all'altro genitore in modo da concordare altra modalità o altro giorno di viaggio.
In deroga al calendario di cui sopra, nell'anno 2025, trascorrerà con il padre 15 giorni a Per_1
luglio, da individuarsi nella seconda metà del mese, nonché il periodo dall'ultimo weekend del mese di agosto sino al 7 settembre.
In tutte le ipotesi di cui sopra, quando il padre dovrà andare a prendere o riportare a Per_1
Foggia, dovrà concordare con la madre gli orari di arrivo e partenza almeno due settimane prima, al fine di consentire una migliore organizzazione.
I genitori di volta in volta potranno concordare che il padre possa venire a prendere o riportare in Termoli (CB) invece che a Foggia. Per_1
I giorni esatti dei periodi di frequentazione estiva di cui sopra dovranno essere concordati tra i genitori, ferma restando la durata degli stessi, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Si precisa che nel periodo da giugno a settembre compresi, in cui vi sarà la frequentazione con il padre per le vacanze estive, non sarà previsto il weekend di frequentazione ordinaria nelle modalità di cui sopra.
5. Il padre potrà in tutti i mesi (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto) frequentare a Per_1
Termoli (CB) per un ulteriore weekend al mese rispetto a quanto già previsto negli articoli precedenti, concordando con la madre almeno una settimana prima i giorni e gli orari. Il padre potrà inoltre recarsi a trovare a Termoli (CB) anche solo per trascorrere una singola giornata durante Per_1
la settimana quando vorrà, dando un congruo preavviso alla madre.
6. trascorrerà tutti gli anni la festa della mamma con la SI.ra . Per_1 CP_1
7. Il SI. rilascia sin da ora l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto di Per_1 Per_1
e i relativi costi per l'emissione e il rilascio verranno suddivisi tra i genitori al 50%. L'onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, entro 5 giorni dall'esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
8. Alla madre è consentito sin da ora di organizzare viaggi intercontinentali (con una frequenza di ogni due/tre anni) anche durante il periodo delle festività natalizie. In quest'ultimo caso, la madre dovrà dare comunicazione al padre entro il 31/10. Il padre potrà recuperare l'eventuale frequentazione mancata l'anno successivo e quindi potrà trascorrere l'intero periodo di vacanze natalizie Per_1
con il padre.
Successivamente la frequentazione per le vacanze natalizie riprenderà come stabilito, sempre nel rispetto dell'alternanza. Analogamente il padre potrà organizzare viaggi intercontinentali con anche durante le vacanze natalizie previa comunicazione alla madre entro il 31/10. La Per_1
madre potrà recuperare l'eventuale frequentazione mancata l'anno successivo e quindi Per_1
potrà trascorrere l'intero periodo di vacanze natalizie con la madre. Successivamente la frequentazione per le vacanze natalizie riprenderà come stabilito, sempre nel rispetto dell'alternanza. Qualora i genitori volessero organizzare viaggi intercontinentali al di fuori del periodo delle vacanze natalizie dovranno dare un preavviso di un mese. Le eventuali frequentazioni mancate saranno recuperate in accordo tra le parti.
9. Il padre continuerà a corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario un assegno mensile pari ad euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di ottobre 2024, entro il giorno 5 di ciascun mese. Ogni eventuale spesa da sostenersi nell'interesse del figlio, non rientrante nell'ordinario mantenimento, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili) e sarà ripartita in ragione del 50% tra gli stessi, secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Foggia per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia.
L'onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, entro
5 giorni dall'esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
10. Il SI. si impegna a corrispondere in favore della SI.ra un contributo economico Per_1 CP_1
pari ad euro 100,00 per ogni viaggio, complessivo e comprensivo delle tratte di andata e ritorno, che la stessa dovrà affrontare nel periodo estivo per accompagnare a Roma ovvero per andare Per_1
a riprendere a Roma e ricondurlo in Termoli (CB). La somma di cui sopra dovrà essere Per_1
corrisposta mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuto viaggio.
11.La madre continuerà a riscuotere il 100% dell'assegno unico o altra indennità equipollente.
12. I genitori concordano sin da ora che dopo il compimento del dodicesimo anno di età, Per_1
potrà viaggiare accompagnato da una hostess e il relativo costo verrà sostenuto dal genitore che intenderà avvalersi del servizio di accompagnamento di minori”;
Ritenuto che i patti concordati dalle parti non sono contrari a norme di ordine pubblico e buon costume, né sono contrari all'interesse del minore;
P.Q.M.
• Omologa i patti depositati in data 03.10.2024 come sopra riportati e trascritti;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di ConSIlio del 12.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro