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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6210/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Orti, n. Parte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria Angelone, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Franco Scarpelli, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: assegno sociale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della signora a Parte_1 percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° aprile 2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a erogare alla signora Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con
[...] decorrenza dal 1° aprile 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.128,36 (ovvero la diversa somma
1 ritenuta di giustizia) maturata al 31 maggio 2025, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni;
c) condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria di riconoscimento dell'assegno sociale;
2) in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da ogni onere o CP_1 obbligo relativo.
3) in ulteriore subordine e comunque nel merito, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L. 412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte.
4) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 21 maggio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di essere nata ad [...] il [...] e di essere residente in [...]. La ricorrente riferiva di vivere stabilmente in Italia dal 15 aprile 1993, di essere in età pensionabile e di essere sostenuta per le primarie esigenze alimentari e abitative da parenti e istituti di carità, in quanto priva di forme di sostentamento. Il 15 marzo 2024, la ricorrente aveva presentato, tramite il Patronato, la domanda di assegno sociale all' . CP_1
Nella domanda, la ricorrente aveva dichiarato (doc. 2 fasc. ric.):
- di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni, e di non essersi mai allontanata;
- di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
- di non ricevere l'assegno di mantenimento;
- di trovarsi attualmente in uno stato di indigenza/bisogno e di non poter fare fronte alle necessità della vita, come a dichiarazione allegata alla domanda (doc. 3 fasc. ric.).
2 Con comunicazione del 12 luglio 2024, l' chiedeva a CP_1 Parte_1
l'invio dell'attestazione della competente autorità estera afferente
[...]
l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine, senza fissare alcun termine. Il 26 luglio 2024 la ricorrente, tramite il Patronato INCA aveva fornito l'attestazione dell'Ambasciata dell'Etiopia con la quale si affermava l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). Ciononostante, in data 16 agosto 2024, l' aveva respinto la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “Manca attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine” (doc. 5 fasc. ric.). Il ricorso amministrativo era stato definito con la delibera di rigetto del Comitato provinciale in data 25 settembre 2024, con la seguente motivazione: “la CP_1
Circolare n. 131 del 12 Dicembre 2022 stabilisce che “il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria;
la mancata integrazione della documentazione nei termini comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta (…)”. Nonostante ciò, riteneva di avere diritto alla Parte_1 provvidenza. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In via preliminare, l' eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale, CP_1 poiché non corredata dalla necessaria documentazione volta a consentirne l'esame. La ricorrente si era limitata a presentare la domanda amministrativa di assegno sociale priva della documentazione necessaria al suo esame e, sebbene richiesta espressamente di fornirla, a tale obbligo non aveva adempiuto.
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso do va accolto poiché fondato. Parte_1 Parte_1
I fatti rilevanti sono i seguenti.
di nazionalità etiope, in data 15 marzo 2024 Parte_1 presenta la domanda di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 335/1995 (doc. 2 fasc. ric.), con attestazione su modulo separato del suo stato di indigenza (doc. 3 fasc. ric.). Il successivo 26 luglio 2024 la ricorrente fornisce all' l'attestazione CP_1 dell'Ambasciata dell'Etiopia con la quale si afferma l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). L' comunica in data 2 agosto 2024 (doc. 4 fasc. ) che “(…) in CP_1 CP_1 riferimento alla domanda in oggetto, è necessario trasmettere l'attestazione della
3 competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine sia del richiedente che del coniuge. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 Legge 445/200”. L'istanza di assegno sociale viene respinta in data 16 agosto 2024 (doc. 5 fasc. ric.). Il rigetto è motivato dalla mancata “attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine.” presenta ricorso amministrativo al Comitato Parte_1
Provinciale competente, che lo respinge con Delibera del 25 settembre 2024 (doc. 5 fasc. ; doc. 7 fasc. ric.) invitando la ricorrente a presentare una nuova CP_1 domanda amministrativa corredata della documentazione necessaria.
2. La prima eccezione, di natura formale, dell' è da rigettare. CP_1
L'Istituto rileva che la domanda giudiziale di non Parte_1 sarebbe proponibile se non dopo la preventiva presentazione dell'istanza amministrativa munita di tutti i dati e documenti necessari, al fine di consentire all'Ente di adottare una formale pronuncia sulla richiesta stessa. L'eccezione non può essere condivisa poiché presupporrebbe la disponibilità di quel documento (ritenuto imprescindibile dall' e prescindibile da CP_1
si direbbe il certificato dell'organo di Previdenza Parte_1
Etiope: Public Service Social Security Agency, PSSSA), la cui presenza, tuttavia, determinerebbe in sostanza la cessazione della materia del contendere.
3. Lo snodo centrale della lite consiste nel fatto per cui l' ritiene che CP_1 non abbia prodotto le necessarie e formali Parte_1 dichiarazioni dello relative al possesso o meno di pensioni e di redditi Parte_2
e beni immobili in detto Stato. Tali attestazioni sono ritenute dall' CP_1 convenuto necessarie, giacché l'assegno sociale è una prestazione subordinata all'assenza di redditi e comunque l'importo della stessa varia in relazione alla presenza o meno di redditi accertati. Di contrario avviso è la Difesa di che ritiene non Parte_1 solo di aver fornito correttamente la dichiarazione dell'ambasciata (doc. 4 fasc. ric.) ma anche che l'assegno sociale possa essere comunque erogato sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dalla richiedente ed essere poi conguagliato
“entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ricorso, p. 6).
4. risulta avere trasmesso all' Parte_1 CP_1
l'autodichiarazione dei redditi esteri percepiti, riportata sul modulo di domanda di assegno sociale (doc. 2 fasc. ric., p. 3), una separata attestazione, su apposito
4 modulo , del suo stato di indigenza (doc. 3 fasc. ric.) e di avere poi fornito il CP_1
26 luglio 2024, l'attestazione dell'Ambasciata dell'Etiopia (del 25 luglio 2024) con la quale si afferma l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). Aderendo all'interpretazione resa dalla S.C. (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529) e poi anche dalla locale Corte d'appello (da ultimo, sentenza 27 luglio 2021, n. 903), ai fini dell'avvio della procedura per la corresponsione dell'assegno sociale, mentre la domanda amministrativa volta alla corresponsione della pensione sociale doveva essere “corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze (...) da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti”, l'assegno in questione è, invece, “erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente”, salvo successivo conguaglio nell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall'assistito. Ne consegue che, una volta che tale dichiarazione venga considerata dalla legge idonea alla liquidazione (ancorché provvisoria) della prestazione di cui trattasi, diventa illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa diretta ad ottenere l'assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo.
5. L' ritiene inidonea tale documentazione facendo riferimento all'art. 3 CP_1 del DPR n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che prevede: “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e ai comitati aventi sede legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili di parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo
5 aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”. Gli artt. 46 e 47 richiamati nel riportato art. 3 stabiliscono che:
- art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…: o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;
- art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.”: “
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (...)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.” Va tuttavia ricordato che l'art. 2, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) stabilisce che “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino …. nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. Trattasi di norma di rango primario a differenza della disciplina delle autocertificazioni che ha natura regolamentare. La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria deve pertanto ritenersi priva di effetti, sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti, sia per la riserva di legge di cui all'art. 10, comma 2, Cost.
6. Inoltre, con specifico riguardo al diritto a percepire l'assegno sociale, si ritiene che tale provvidenza possa rientrare tra quelle prestazioni essenziali che secondo i principi dell'Unione non sono suscettibili di subire limitazioni da parte degli Stati membri sotto il profilo della parità di trattamento, proprio in quanto volto ad assicurare “almeno il sostegno di reddito minimo”. Anche a voler ritenere diversamente, va rilevato che nessuna deroga al principio della parità di trattamento, possibile ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Direttiva 2003/109/CE con riguardo alle prestazioni di tipo non essenziale, è stata disposta dal legislatore interno con il D.Lgs. n. 3/2007 di attuazione della direttiva. Ne consegue che la disposizione richiamata dall' di cui al citato art. 3 del DPR CP_1
n. 445/2000, in quanto di natura amministrativa di rango inferiore rispetto all'art. 2, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e alla normativa comunitaria, debba essere disapplicata nel caso concreto nella parte in cui subordina la possibilità per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente ai soli fatti e qualità certificati o
6 acquistabili da parte di soggetti pubblici italiani a differenza dei cittadini italiani e dell'unione europea. Inoltre, l'art. 49, comma 1, della L. 289/2002 dispone: “
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.” L'art. 1 del D.M. 12 maggio 2003, emesso in attuazione del citato art. 49, stabilisce che “I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b) redditi di lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di capitali e di partecipazione;
e) redditi di carattere assistenziale”. L'art. 2 stabilisce che “i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore, di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) copia delle dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale di un'autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1 l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152”.
7 Ai sensi dell'art. 3: “L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano”. Non essendo l'Etiopia compresa nella tabella allegata al D.M., vi è la necessità che dette certificazioni siano rilasciate dagli “organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali”; organismi la cui individuazione “è affidata all'ente erogatore italiano” cioè a . CP_1
Non risulta agli atti che detta individuazione sia avvenuta con riferimento all'Etiopia per cui non esiste un ente propriamente legittimato al rilascio delle certificazioni che pretende. CP_1
Quanto precede conduce a ritenere la documentazione prodotta da sia in ogni caso idonea a dimostrare la sua Parte_1 condizione reddituale e quindi il suo diritto all'assegno sociale.
7. Circa le somme richieste, l' le contesta sulla base delle sue CP_1 affermazioni in diritto, ritenendo non provata l'assenza di redditi di
La conclusione contraria che qui si consegue, Parte_1 comporta che il calcolo del quantum richiesto, dal 1° aprile 2024 a maggio 2025, sia rimasto in sostanza privo di concreta contestazione e vada pertanto riconosciuto.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.900,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto della signora a Parte_1 percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° aprile 2024;
2) condanna l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a erogare alla signora Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con
[...] decorrenza dal 1° aprile 2024 e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.128,36 al 31 maggio 2025, oltre interessi dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Paolo M. Angelone e Franco Scarpelli, antistatari di
8 liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre agli Parte_1 Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Orti, n. Parte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria Angelone, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Franco Scarpelli, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: assegno sociale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della signora a Parte_1 percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° aprile 2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a erogare alla signora Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con
[...] decorrenza dal 1° aprile 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.128,36 (ovvero la diversa somma
1 ritenuta di giustizia) maturata al 31 maggio 2025, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni;
c) condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria di riconoscimento dell'assegno sociale;
2) in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da ogni onere o CP_1 obbligo relativo.
3) in ulteriore subordine e comunque nel merito, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L. 412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte.
4) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 21 maggio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di essere nata ad [...] il [...] e di essere residente in [...]. La ricorrente riferiva di vivere stabilmente in Italia dal 15 aprile 1993, di essere in età pensionabile e di essere sostenuta per le primarie esigenze alimentari e abitative da parenti e istituti di carità, in quanto priva di forme di sostentamento. Il 15 marzo 2024, la ricorrente aveva presentato, tramite il Patronato, la domanda di assegno sociale all' . CP_1
Nella domanda, la ricorrente aveva dichiarato (doc. 2 fasc. ric.):
- di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni, e di non essersi mai allontanata;
- di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
- di non ricevere l'assegno di mantenimento;
- di trovarsi attualmente in uno stato di indigenza/bisogno e di non poter fare fronte alle necessità della vita, come a dichiarazione allegata alla domanda (doc. 3 fasc. ric.).
2 Con comunicazione del 12 luglio 2024, l' chiedeva a CP_1 Parte_1
l'invio dell'attestazione della competente autorità estera afferente
[...]
l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine, senza fissare alcun termine. Il 26 luglio 2024 la ricorrente, tramite il Patronato INCA aveva fornito l'attestazione dell'Ambasciata dell'Etiopia con la quale si affermava l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). Ciononostante, in data 16 agosto 2024, l' aveva respinto la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “Manca attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine” (doc. 5 fasc. ric.). Il ricorso amministrativo era stato definito con la delibera di rigetto del Comitato provinciale in data 25 settembre 2024, con la seguente motivazione: “la CP_1
Circolare n. 131 del 12 Dicembre 2022 stabilisce che “il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria;
la mancata integrazione della documentazione nei termini comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta (…)”. Nonostante ciò, riteneva di avere diritto alla Parte_1 provvidenza. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In via preliminare, l' eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale, CP_1 poiché non corredata dalla necessaria documentazione volta a consentirne l'esame. La ricorrente si era limitata a presentare la domanda amministrativa di assegno sociale priva della documentazione necessaria al suo esame e, sebbene richiesta espressamente di fornirla, a tale obbligo non aveva adempiuto.
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso do va accolto poiché fondato. Parte_1 Parte_1
I fatti rilevanti sono i seguenti.
di nazionalità etiope, in data 15 marzo 2024 Parte_1 presenta la domanda di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 335/1995 (doc. 2 fasc. ric.), con attestazione su modulo separato del suo stato di indigenza (doc. 3 fasc. ric.). Il successivo 26 luglio 2024 la ricorrente fornisce all' l'attestazione CP_1 dell'Ambasciata dell'Etiopia con la quale si afferma l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). L' comunica in data 2 agosto 2024 (doc. 4 fasc. ) che “(…) in CP_1 CP_1 riferimento alla domanda in oggetto, è necessario trasmettere l'attestazione della
3 competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine sia del richiedente che del coniuge. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 Legge 445/200”. L'istanza di assegno sociale viene respinta in data 16 agosto 2024 (doc. 5 fasc. ric.). Il rigetto è motivato dalla mancata “attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine.” presenta ricorso amministrativo al Comitato Parte_1
Provinciale competente, che lo respinge con Delibera del 25 settembre 2024 (doc. 5 fasc. ; doc. 7 fasc. ric.) invitando la ricorrente a presentare una nuova CP_1 domanda amministrativa corredata della documentazione necessaria.
2. La prima eccezione, di natura formale, dell' è da rigettare. CP_1
L'Istituto rileva che la domanda giudiziale di non Parte_1 sarebbe proponibile se non dopo la preventiva presentazione dell'istanza amministrativa munita di tutti i dati e documenti necessari, al fine di consentire all'Ente di adottare una formale pronuncia sulla richiesta stessa. L'eccezione non può essere condivisa poiché presupporrebbe la disponibilità di quel documento (ritenuto imprescindibile dall' e prescindibile da CP_1
si direbbe il certificato dell'organo di Previdenza Parte_1
Etiope: Public Service Social Security Agency, PSSSA), la cui presenza, tuttavia, determinerebbe in sostanza la cessazione della materia del contendere.
3. Lo snodo centrale della lite consiste nel fatto per cui l' ritiene che CP_1 non abbia prodotto le necessarie e formali Parte_1 dichiarazioni dello relative al possesso o meno di pensioni e di redditi Parte_2
e beni immobili in detto Stato. Tali attestazioni sono ritenute dall' CP_1 convenuto necessarie, giacché l'assegno sociale è una prestazione subordinata all'assenza di redditi e comunque l'importo della stessa varia in relazione alla presenza o meno di redditi accertati. Di contrario avviso è la Difesa di che ritiene non Parte_1 solo di aver fornito correttamente la dichiarazione dell'ambasciata (doc. 4 fasc. ric.) ma anche che l'assegno sociale possa essere comunque erogato sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dalla richiedente ed essere poi conguagliato
“entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ricorso, p. 6).
4. risulta avere trasmesso all' Parte_1 CP_1
l'autodichiarazione dei redditi esteri percepiti, riportata sul modulo di domanda di assegno sociale (doc. 2 fasc. ric., p. 3), una separata attestazione, su apposito
4 modulo , del suo stato di indigenza (doc. 3 fasc. ric.) e di avere poi fornito il CP_1
26 luglio 2024, l'attestazione dell'Ambasciata dell'Etiopia (del 25 luglio 2024) con la quale si afferma l'assenza di redditi, beni e pensioni nel paese di origine (doc. 4 fasc. ric.). Aderendo all'interpretazione resa dalla S.C. (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529) e poi anche dalla locale Corte d'appello (da ultimo, sentenza 27 luglio 2021, n. 903), ai fini dell'avvio della procedura per la corresponsione dell'assegno sociale, mentre la domanda amministrativa volta alla corresponsione della pensione sociale doveva essere “corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze (...) da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti”, l'assegno in questione è, invece, “erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente”, salvo successivo conguaglio nell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall'assistito. Ne consegue che, una volta che tale dichiarazione venga considerata dalla legge idonea alla liquidazione (ancorché provvisoria) della prestazione di cui trattasi, diventa illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa diretta ad ottenere l'assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo.
5. L' ritiene inidonea tale documentazione facendo riferimento all'art. 3 CP_1 del DPR n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che prevede: “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e ai comitati aventi sede legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili di parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo
5 aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”. Gli artt. 46 e 47 richiamati nel riportato art. 3 stabiliscono che:
- art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…: o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;
- art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.”: “
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (...)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.” Va tuttavia ricordato che l'art. 2, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) stabilisce che “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino …. nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. Trattasi di norma di rango primario a differenza della disciplina delle autocertificazioni che ha natura regolamentare. La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria deve pertanto ritenersi priva di effetti, sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti, sia per la riserva di legge di cui all'art. 10, comma 2, Cost.
6. Inoltre, con specifico riguardo al diritto a percepire l'assegno sociale, si ritiene che tale provvidenza possa rientrare tra quelle prestazioni essenziali che secondo i principi dell'Unione non sono suscettibili di subire limitazioni da parte degli Stati membri sotto il profilo della parità di trattamento, proprio in quanto volto ad assicurare “almeno il sostegno di reddito minimo”. Anche a voler ritenere diversamente, va rilevato che nessuna deroga al principio della parità di trattamento, possibile ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Direttiva 2003/109/CE con riguardo alle prestazioni di tipo non essenziale, è stata disposta dal legislatore interno con il D.Lgs. n. 3/2007 di attuazione della direttiva. Ne consegue che la disposizione richiamata dall' di cui al citato art. 3 del DPR CP_1
n. 445/2000, in quanto di natura amministrativa di rango inferiore rispetto all'art. 2, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e alla normativa comunitaria, debba essere disapplicata nel caso concreto nella parte in cui subordina la possibilità per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente ai soli fatti e qualità certificati o
6 acquistabili da parte di soggetti pubblici italiani a differenza dei cittadini italiani e dell'unione europea. Inoltre, l'art. 49, comma 1, della L. 289/2002 dispone: “
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.” L'art. 1 del D.M. 12 maggio 2003, emesso in attuazione del citato art. 49, stabilisce che “I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b) redditi di lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di capitali e di partecipazione;
e) redditi di carattere assistenziale”. L'art. 2 stabilisce che “i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore, di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) copia delle dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale di un'autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1 l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152”.
7 Ai sensi dell'art. 3: “L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano”. Non essendo l'Etiopia compresa nella tabella allegata al D.M., vi è la necessità che dette certificazioni siano rilasciate dagli “organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali”; organismi la cui individuazione “è affidata all'ente erogatore italiano” cioè a . CP_1
Non risulta agli atti che detta individuazione sia avvenuta con riferimento all'Etiopia per cui non esiste un ente propriamente legittimato al rilascio delle certificazioni che pretende. CP_1
Quanto precede conduce a ritenere la documentazione prodotta da sia in ogni caso idonea a dimostrare la sua Parte_1 condizione reddituale e quindi il suo diritto all'assegno sociale.
7. Circa le somme richieste, l' le contesta sulla base delle sue CP_1 affermazioni in diritto, ritenendo non provata l'assenza di redditi di
La conclusione contraria che qui si consegue, Parte_1 comporta che il calcolo del quantum richiesto, dal 1° aprile 2024 a maggio 2025, sia rimasto in sostanza privo di concreta contestazione e vada pertanto riconosciuto.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.900,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto della signora a Parte_1 percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° aprile 2024;
2) condanna l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a erogare alla signora Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con
[...] decorrenza dal 1° aprile 2024 e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.128,36 al 31 maggio 2025, oltre interessi dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Paolo M. Angelone e Franco Scarpelli, antistatari di
8 liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre agli Parte_1 Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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