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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1375/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e Parte_1
P. IVA: - n. REA MI-953414), in persona in persona della P.IVA_1
Liquidatrice e Legale Rappresentante, Sig.ra (C.F.: Parte_2
), nata a [...], il [...], con sede legale in C.F._1
20068, ER OR (MI), Via Giacomo Matteotti n. 55, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Michele Gioffré (C.F.:
) e (C.F.: ) entrambi C.F._2 CP_1 C.F._3
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni prescritte dalla Legge inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTE pagina 1 di 11 CONTRO
C.F. e Controparte_2 C.F._4 CP_3
C.F. entrambi residenti in [...]
[...] CodiceFiscale_5
ER OR Loc. San Bovio, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria
LA AR C.F. ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso il suo studio in Milano, Via Besana 9, in virtù di procura alle liti in calce agli atti introduttivi del primo grado di giudizio (difensore che, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., e di ogni altra disposizione in esso prevista, dichiara di voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e notificazioni previste nei citati articoli, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATI avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“NEL MERITO:
[...]
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, accogliere l'appello proposto
e riformare totalmente la Sentenza n. 10664/2024, Rep. n. 9860/2024, pubblicata in data 10.12.2024, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Milano,
Dott.ssa Caterina Trentini, R.G. n. 12678/2024, e per l'effetto accogliere le Parte domande già formulate da nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per e Controparte_2 CP_3
“Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10664/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso: - Con vittoria delle spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, atteso che quelle del primo grado, pari a € 2.515,00, Spese Pt_4
pagina 2 di 11 generali ex art. 13 (15% su onorari) € 377,25, CPA ( 4% ) € 115,77, Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (C.U. e marca da bollo) € 195,00, per complessivi €
3.203,02, sono rimaste impagate, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione in Controparte_2 CP_3
opposizione a precetto del 21.3.2024 convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Milano, Parte_1
Parte
(d'ora in poi anche ) per sentire dichiarare, previa
[...]
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'insussistenza del diritto a procedere alla esecuzione per il rilascio di immobile in forza della sentenza parziale del Tribunale di Milano n. 4119/2015 che li aveva condannati a rilasciare Parte a l'immobile da loro abitato, sito in Via Umbria 23/A, ER OR
(MI), in quanto promissari acquirenti dello stesso in forza di contratto preliminare dell'11 maggio 2004, dichiarato risolto per loro grave inadempimento.
In via preliminare lamentavano la carenza di legittimazione attiva della Parte liquidatrice della affermando che, stante la sottoposizione a procedura concorsuale della società, la stessa avesse legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti.
Nel merito specificavano che tale sentenza non poteva costituire valido titolo per il rilascio dell'immobile de quo in quanto era da ritenersi superata dall'atto transattivo stipulato tra le parti in data 11.09.2017. A fondamento di tale affermazione, gli attori deducevano che tale transazione, che poneva fine ad un complesso contenzioso tra le parti inerente a quell'unità immobiliare, avesse natura novativa, come specificamente ed espressamente stabilito.
, Parte_1
inizialmente dichiarata contumace, si costituiva con comparsa del 4.9.2024, con la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande.
pagina 3 di 11 Parte Con riferimento al difetto di legittimazione passiva la affermava che oggetto della controversia non fosse l'accertamento di un credito, ma l'attuazione di un diritto e che quindi l'azione rientrasse nei poteri del liquidatore.
Nel merito affermava il pieno diritto di agire in via esecutiva per il rilascio, poiché il carattere novativo della transazione sottoscritta in data 11.9.2017 non riguardava l'esecuzione per il rilascio dell'immobile abitato dagli attori, come espressamente previsto dal punto 9) del predetto accordo.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e rinviava la causa per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c. all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale pronunciava sentenza n.
10664, pubblicata in data 10 dicembre 2024, con la quale così statuiva:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che Parte_1
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti
[...]
di e in forza del titolo Controparte_2 CP_3
esecutivo speso con il precetto opposto;
- condanna “ Parte_1
a rimborsare a e
[...] Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano cumulativamente in € CP_3
2.515,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale effettuato una non corretta valutazione del contenuto e della portata dell'atto transattivo intercorso tra le parti, anche alla luce della successiva pagina 4 di 11 pronuncia del Tribunale di Milano n. 6964/2023 che avrebbe accertato l'inadempimento delle obbligazioni assunte con tale accordo.
CEM ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere superata dalla transazione la sentenza posta a fondamento del precetto, sostenendo invece che detta pronuncia conservasse piena efficacia. Contesta, altresì, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla natura novativa dell'atto transattivo, deducendo che il tribunale avrebbe attribuito alla transazione effetti estintivi non conformi né alla volontà delle parti, né ai criteri legali di interpretazione del negozio.
L'appellante articola la censura precisando che, sebbene la ratio delle reciproche rinunce contenute nell'atto transattivo fosse quella di superare il contenzioso derivante dai numerosi di procedimenti pendenti tra le parti, tale effetto estintivo era subordinato alla puntuale e integrale esecuzione degli obblighi assunti con la transazione.
Secondo l'appellante, il contenuto dell'atto transattivo, letto in combinazione con il passaggio in giudicato della sentenza n. 4119/2015, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a conclusioni diverse. La sentenza, infatti, non poteva ritenersi superata dalla transazione, poiché il contenuto novativo dell'accordo non era valutabile prescindendo dalla puntuale esecuzione delle obbligazioni ivi assunte e, comunque, la stessa transazione escludeva espressamente dal proprio ambito la procedura esecutiva di rilascio, che pertanto rimaneva regolata dal titolo giudiziale definitivo.
Né la successiva pronuncia n. 6964/2023 del Tribunale di Milano si poneva in contrasto con la precedente pronuncia citata;
al contrario l'appellante ritiene che l'inadempimento della transazione avrebbe comportato la reviviscenza dello status quo ante l'accordo. Parte Alla luce di queste ragioni, pertanto, chiede la riforma della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle prove e violazione di legge.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per contraddittorietà e violazione delle norme afferenti alla valutazione delle prove con riferimento alla sentenza n. 6964/2023 del Tribunale di Milano. Parte
afferma che la pronuncia impugnata è erronea in quanto il contenuto della sentenza n. 6964/2023, resa tra le parti ed inerente alla esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto in data 11.9.2017, avrebbe dovuto portare alla conclusione della persistenza efficacia della sentenza n. 4119/2015 anche quanto al capo inerente alla condanna al rilascio dell'immobile.
Al riguardo, Parte_1
osserva che la sentenza richiamata ha respinto la domanda di
[...]
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'accordo transattivo dell'11.9.2017 e, contestualmente, ha escluso la possibilità di risolvere tale accordo congiuntamente al contratto preliminare originario, atteso che quest'ultimo era già stato risolto con la sentenza n. 4119/2015, passata in giudicato.
In sostanza, secondo parte appellante, la pronuncia n. 6964/2023 avrebbe dovuto indurre a ritenere ancora valida la sentenza del 2015 anche quanto alla condanna al rilascio, non potendo effettuarsi, in assenza di specifici elementi, una valutazione di validità parziale o selettiva.
Con il terzo motivo di appello Parte_1
impugna la sentenza con riferimento al capo inerente alla
[...]
condanna alle spese. Ritiene CEM che essendo la pronuncia impugnata erronea nel merito, per le dedotte ragioni, anche il punto in materia di spese doveva ritenersi errato.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo ed il secondo motivo di appello, incentrati sull'erronea valutazione della prova con riferimento alla natura della transazione pagina 6 di 11 in relazione al contenzioso già in atto tra le parti e al contenuto della sentenza n.
6964/2023 del Tribunale di Milano, possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
È principio consolidato quello secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. n. 3977 del 2012, Cass. n. 12415 del 2016 e, incidentalmente, Cass. n. 21240 del 2019, Cass. n. 20868 del 2017,
Cass. n. 1925 del 2015)” (Cass. Civ. sez. III, 13 maggio 2022, n.15376).
Gli odierni appellati, instaurando il giudizio di primo grado, hanno contestato il diritto di procedere all'esecuzione mediante rilascio da parte dell'appellante sulla scorta della sentenza del Tribunale di Milano n. 4119/2015.
Come specificato dal giudice di prime cure, “non si tratta – evidentemente - di decidere se gli attori abbiano diritto di rimanere nell'immobile o meno, trattandosi di valutazione che attiene al merito dei rapporti tra le parti, quanto di verificare se controparte abbia un titolo esecutivo per costringerli a lasciarlo”.
In questo contesto il Tribunale di Milano ha correttamente valutato le prove nel loro contenuto intrinseco e nella connessione tra di esse.
Invero, non v'è ragione di dubitare della natura novativa della transazione intervenuta tra le parti in causa.
Queste, con accordo sottoscritto in data 11.9.2017, hanno inteso concludere, mediante reciproche concessioni, un accordo che ponesse fine al coacervo di liti scaturite dall'originario accordo contenuto nel contratto preliminare di Parte compravendita dell'immobile di cui la chiede il rilascio in questa procedura.
Il contratto de quo alla clausola 9) recita testualmente: “Le parti nell'ambito di una generale transazione novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c. e pagina 7 di 11 seguenti, dichiarano di rinunciare ai giudizi sopraelencati, ad eccezione della procedura di esecuzione dello sfratto che viene rinviata nei termini di cui sopra”.
Il contenuto della suddetta clausola, unitamente al comportamento osservato dalle parti successivamente alla sua sottoscrizione, rende univoco il significato che le parti hanno inteso attribuirvi.
L'accordo transattivo siglato in data 11.9.2017 ha previsto espressamente la definizione delle liti ed il suo contenuto novativo è incontestato.
Se è vero che nello stesso è previsto che la procedura di esecuzione di sfratto non
è rinunciata e viene rinviata, è altrettanto indubitabile che la sua estinzione ha fatto venire meno anche l'ultimo effetto rimasto utilmente eseguibile della sentenza n. 4119/2015, ovverosia l'esecuzione per rilascio dell'immobile.
Una volta estinta la procedura, com'è pacifico sia accaduto, è venuta meno altresì la possibilità di azionare quel titolo esecutivo: diversamente le parti avrebbero sottoscritto una transazione parzialmente novativa o comunque espressamente escluso dal novero delle liti oggetto di reciproche concessioni quella decisa con la pronuncia testé citata.
Rilevando questa situazione di fatto e di diritto, la sentenza n. 6964/2023 del
Tribunale di Milano ha affermato che “le parti, infatti, hanno sottoscritto l'atto formalizzato l'11.9.2017, nell'ambito di “una generale transazione novativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 c.c.” […] utilizzando espressioni che denotano una inequivocabile e comune intenzione di entrambe di dar vita a un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, con integrale sostituzione di quello pregresso”.
Tale sentenza come dedotto dalle stesse parti in causa è passata in giudicato e pertanto fa stato tra di esse.
Parte Non consente di pervenire a differente conclusione nemmeno quanto afferma – tanto nell'atto di appello, quando in sede di note conclusionali – sia stato statuito dalla sentenza n. 6964/2023, ossia che il rigetto della domanda di pagina 8 di 11 restituzione integrale del prezzo originariamente pattuito sia indice della persistente efficacia tra le parti della pronuncia n. 4119/2015 con riferimento all'intervenuta risoluzione del contratto e quindi alla sua validità quale titolo idoneo per il rilascio.
Nella decisione n. 6964/2023 del Tribunale di Milano, infatti, oltre a quanto indicato da parte appellante è, altresì, specificato che in relazione alla questione della restituzione integrale del prezzo vi osta anche “il disposto dell'art. 1976 c.c. che sancisce l'irresolubilità della transazione novativa per inadempimento salva previsione di una espressa pattuizione in tal senso, nella fattispecie non contenuta nell'atto”.
È sulla scorta di queste motivazioni che il provvedimento de quo ha stabilito la restituzione di quanto versato in ragione dell'intervenuta transazione e non dell'intero.
Se ne deve dedurre, dunque, che le parti stipulando la transazione abbiano inteso rinunciare agli effetti prodotti dal passaggio in giudicato della sentenza n.
4119/2015, a nulla valendo ai fini dell'eventuale rilascio dell'immobile in via
Umbria, 23/A ER OR Loc. San Bovio quanto statuito in detto provvedimento.
In considerazione di tali ragioni, pertanto, il contenuto dell'atto di transazione – interpretato alla luce delle norme dettate in materia di interpretazione dei contratti, tenendo conto sia del significato letterale e complessivo delle clausole, sia del comportamento successivo alla conclusione – unitamente al disposto della pronuncia n. 6964/2023, non appellata dalle parti, portano a concludere per la correttezza delle conclusioni della sentenza qui appellata.
Il terzo motivo di appello s'incentra sull'erroneità del capo sentenza inerente alla condanna alle spese è anch'esso infondato. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza non essendo emersi nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno dedotti in quella ed in questa pagina 9 di 11 sede elementi e circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria) e decisoria.
Va, invece, rigettata la domanda degli appellati di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10664/2024 pubblicata in data 10 dicembre 2024, provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM
147/22 in complessivi € 8.170,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di Parte_1
di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Maria Grazia Federici
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1375/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e Parte_1
P. IVA: - n. REA MI-953414), in persona in persona della P.IVA_1
Liquidatrice e Legale Rappresentante, Sig.ra (C.F.: Parte_2
), nata a [...], il [...], con sede legale in C.F._1
20068, ER OR (MI), Via Giacomo Matteotti n. 55, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Michele Gioffré (C.F.:
) e (C.F.: ) entrambi C.F._2 CP_1 C.F._3
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni prescritte dalla Legge inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTE pagina 1 di 11 CONTRO
C.F. e Controparte_2 C.F._4 CP_3
C.F. entrambi residenti in [...]
[...] CodiceFiscale_5
ER OR Loc. San Bovio, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria
LA AR C.F. ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso il suo studio in Milano, Via Besana 9, in virtù di procura alle liti in calce agli atti introduttivi del primo grado di giudizio (difensore che, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., e di ogni altra disposizione in esso prevista, dichiara di voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e notificazioni previste nei citati articoli, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATI avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“NEL MERITO:
[...]
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, accogliere l'appello proposto
e riformare totalmente la Sentenza n. 10664/2024, Rep. n. 9860/2024, pubblicata in data 10.12.2024, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Milano,
Dott.ssa Caterina Trentini, R.G. n. 12678/2024, e per l'effetto accogliere le Parte domande già formulate da nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per e Controparte_2 CP_3
“Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10664/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso: - Con vittoria delle spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, atteso che quelle del primo grado, pari a € 2.515,00, Spese Pt_4
pagina 2 di 11 generali ex art. 13 (15% su onorari) € 377,25, CPA ( 4% ) € 115,77, Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (C.U. e marca da bollo) € 195,00, per complessivi €
3.203,02, sono rimaste impagate, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione in Controparte_2 CP_3
opposizione a precetto del 21.3.2024 convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Milano, Parte_1
Parte
(d'ora in poi anche ) per sentire dichiarare, previa
[...]
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'insussistenza del diritto a procedere alla esecuzione per il rilascio di immobile in forza della sentenza parziale del Tribunale di Milano n. 4119/2015 che li aveva condannati a rilasciare Parte a l'immobile da loro abitato, sito in Via Umbria 23/A, ER OR
(MI), in quanto promissari acquirenti dello stesso in forza di contratto preliminare dell'11 maggio 2004, dichiarato risolto per loro grave inadempimento.
In via preliminare lamentavano la carenza di legittimazione attiva della Parte liquidatrice della affermando che, stante la sottoposizione a procedura concorsuale della società, la stessa avesse legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti.
Nel merito specificavano che tale sentenza non poteva costituire valido titolo per il rilascio dell'immobile de quo in quanto era da ritenersi superata dall'atto transattivo stipulato tra le parti in data 11.09.2017. A fondamento di tale affermazione, gli attori deducevano che tale transazione, che poneva fine ad un complesso contenzioso tra le parti inerente a quell'unità immobiliare, avesse natura novativa, come specificamente ed espressamente stabilito.
, Parte_1
inizialmente dichiarata contumace, si costituiva con comparsa del 4.9.2024, con la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande.
pagina 3 di 11 Parte Con riferimento al difetto di legittimazione passiva la affermava che oggetto della controversia non fosse l'accertamento di un credito, ma l'attuazione di un diritto e che quindi l'azione rientrasse nei poteri del liquidatore.
Nel merito affermava il pieno diritto di agire in via esecutiva per il rilascio, poiché il carattere novativo della transazione sottoscritta in data 11.9.2017 non riguardava l'esecuzione per il rilascio dell'immobile abitato dagli attori, come espressamente previsto dal punto 9) del predetto accordo.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e rinviava la causa per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c. all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale pronunciava sentenza n.
10664, pubblicata in data 10 dicembre 2024, con la quale così statuiva:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che Parte_1
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti
[...]
di e in forza del titolo Controparte_2 CP_3
esecutivo speso con il precetto opposto;
- condanna “ Parte_1
a rimborsare a e
[...] Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano cumulativamente in € CP_3
2.515,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale effettuato una non corretta valutazione del contenuto e della portata dell'atto transattivo intercorso tra le parti, anche alla luce della successiva pagina 4 di 11 pronuncia del Tribunale di Milano n. 6964/2023 che avrebbe accertato l'inadempimento delle obbligazioni assunte con tale accordo.
CEM ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere superata dalla transazione la sentenza posta a fondamento del precetto, sostenendo invece che detta pronuncia conservasse piena efficacia. Contesta, altresì, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla natura novativa dell'atto transattivo, deducendo che il tribunale avrebbe attribuito alla transazione effetti estintivi non conformi né alla volontà delle parti, né ai criteri legali di interpretazione del negozio.
L'appellante articola la censura precisando che, sebbene la ratio delle reciproche rinunce contenute nell'atto transattivo fosse quella di superare il contenzioso derivante dai numerosi di procedimenti pendenti tra le parti, tale effetto estintivo era subordinato alla puntuale e integrale esecuzione degli obblighi assunti con la transazione.
Secondo l'appellante, il contenuto dell'atto transattivo, letto in combinazione con il passaggio in giudicato della sentenza n. 4119/2015, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a conclusioni diverse. La sentenza, infatti, non poteva ritenersi superata dalla transazione, poiché il contenuto novativo dell'accordo non era valutabile prescindendo dalla puntuale esecuzione delle obbligazioni ivi assunte e, comunque, la stessa transazione escludeva espressamente dal proprio ambito la procedura esecutiva di rilascio, che pertanto rimaneva regolata dal titolo giudiziale definitivo.
Né la successiva pronuncia n. 6964/2023 del Tribunale di Milano si poneva in contrasto con la precedente pronuncia citata;
al contrario l'appellante ritiene che l'inadempimento della transazione avrebbe comportato la reviviscenza dello status quo ante l'accordo. Parte Alla luce di queste ragioni, pertanto, chiede la riforma della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle prove e violazione di legge.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per contraddittorietà e violazione delle norme afferenti alla valutazione delle prove con riferimento alla sentenza n. 6964/2023 del Tribunale di Milano. Parte
afferma che la pronuncia impugnata è erronea in quanto il contenuto della sentenza n. 6964/2023, resa tra le parti ed inerente alla esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto in data 11.9.2017, avrebbe dovuto portare alla conclusione della persistenza efficacia della sentenza n. 4119/2015 anche quanto al capo inerente alla condanna al rilascio dell'immobile.
Al riguardo, Parte_1
osserva che la sentenza richiamata ha respinto la domanda di
[...]
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'accordo transattivo dell'11.9.2017 e, contestualmente, ha escluso la possibilità di risolvere tale accordo congiuntamente al contratto preliminare originario, atteso che quest'ultimo era già stato risolto con la sentenza n. 4119/2015, passata in giudicato.
In sostanza, secondo parte appellante, la pronuncia n. 6964/2023 avrebbe dovuto indurre a ritenere ancora valida la sentenza del 2015 anche quanto alla condanna al rilascio, non potendo effettuarsi, in assenza di specifici elementi, una valutazione di validità parziale o selettiva.
Con il terzo motivo di appello Parte_1
impugna la sentenza con riferimento al capo inerente alla
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condanna alle spese. Ritiene CEM che essendo la pronuncia impugnata erronea nel merito, per le dedotte ragioni, anche il punto in materia di spese doveva ritenersi errato.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo ed il secondo motivo di appello, incentrati sull'erronea valutazione della prova con riferimento alla natura della transazione pagina 6 di 11 in relazione al contenzioso già in atto tra le parti e al contenuto della sentenza n.
6964/2023 del Tribunale di Milano, possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
È principio consolidato quello secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. n. 3977 del 2012, Cass. n. 12415 del 2016 e, incidentalmente, Cass. n. 21240 del 2019, Cass. n. 20868 del 2017,
Cass. n. 1925 del 2015)” (Cass. Civ. sez. III, 13 maggio 2022, n.15376).
Gli odierni appellati, instaurando il giudizio di primo grado, hanno contestato il diritto di procedere all'esecuzione mediante rilascio da parte dell'appellante sulla scorta della sentenza del Tribunale di Milano n. 4119/2015.
Come specificato dal giudice di prime cure, “non si tratta – evidentemente - di decidere se gli attori abbiano diritto di rimanere nell'immobile o meno, trattandosi di valutazione che attiene al merito dei rapporti tra le parti, quanto di verificare se controparte abbia un titolo esecutivo per costringerli a lasciarlo”.
In questo contesto il Tribunale di Milano ha correttamente valutato le prove nel loro contenuto intrinseco e nella connessione tra di esse.
Invero, non v'è ragione di dubitare della natura novativa della transazione intervenuta tra le parti in causa.
Queste, con accordo sottoscritto in data 11.9.2017, hanno inteso concludere, mediante reciproche concessioni, un accordo che ponesse fine al coacervo di liti scaturite dall'originario accordo contenuto nel contratto preliminare di Parte compravendita dell'immobile di cui la chiede il rilascio in questa procedura.
Il contratto de quo alla clausola 9) recita testualmente: “Le parti nell'ambito di una generale transazione novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c. e pagina 7 di 11 seguenti, dichiarano di rinunciare ai giudizi sopraelencati, ad eccezione della procedura di esecuzione dello sfratto che viene rinviata nei termini di cui sopra”.
Il contenuto della suddetta clausola, unitamente al comportamento osservato dalle parti successivamente alla sua sottoscrizione, rende univoco il significato che le parti hanno inteso attribuirvi.
L'accordo transattivo siglato in data 11.9.2017 ha previsto espressamente la definizione delle liti ed il suo contenuto novativo è incontestato.
Se è vero che nello stesso è previsto che la procedura di esecuzione di sfratto non
è rinunciata e viene rinviata, è altrettanto indubitabile che la sua estinzione ha fatto venire meno anche l'ultimo effetto rimasto utilmente eseguibile della sentenza n. 4119/2015, ovverosia l'esecuzione per rilascio dell'immobile.
Una volta estinta la procedura, com'è pacifico sia accaduto, è venuta meno altresì la possibilità di azionare quel titolo esecutivo: diversamente le parti avrebbero sottoscritto una transazione parzialmente novativa o comunque espressamente escluso dal novero delle liti oggetto di reciproche concessioni quella decisa con la pronuncia testé citata.
Rilevando questa situazione di fatto e di diritto, la sentenza n. 6964/2023 del
Tribunale di Milano ha affermato che “le parti, infatti, hanno sottoscritto l'atto formalizzato l'11.9.2017, nell'ambito di “una generale transazione novativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 c.c.” […] utilizzando espressioni che denotano una inequivocabile e comune intenzione di entrambe di dar vita a un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, con integrale sostituzione di quello pregresso”.
Tale sentenza come dedotto dalle stesse parti in causa è passata in giudicato e pertanto fa stato tra di esse.
Parte Non consente di pervenire a differente conclusione nemmeno quanto afferma – tanto nell'atto di appello, quando in sede di note conclusionali – sia stato statuito dalla sentenza n. 6964/2023, ossia che il rigetto della domanda di pagina 8 di 11 restituzione integrale del prezzo originariamente pattuito sia indice della persistente efficacia tra le parti della pronuncia n. 4119/2015 con riferimento all'intervenuta risoluzione del contratto e quindi alla sua validità quale titolo idoneo per il rilascio.
Nella decisione n. 6964/2023 del Tribunale di Milano, infatti, oltre a quanto indicato da parte appellante è, altresì, specificato che in relazione alla questione della restituzione integrale del prezzo vi osta anche “il disposto dell'art. 1976 c.c. che sancisce l'irresolubilità della transazione novativa per inadempimento salva previsione di una espressa pattuizione in tal senso, nella fattispecie non contenuta nell'atto”.
È sulla scorta di queste motivazioni che il provvedimento de quo ha stabilito la restituzione di quanto versato in ragione dell'intervenuta transazione e non dell'intero.
Se ne deve dedurre, dunque, che le parti stipulando la transazione abbiano inteso rinunciare agli effetti prodotti dal passaggio in giudicato della sentenza n.
4119/2015, a nulla valendo ai fini dell'eventuale rilascio dell'immobile in via
Umbria, 23/A ER OR Loc. San Bovio quanto statuito in detto provvedimento.
In considerazione di tali ragioni, pertanto, il contenuto dell'atto di transazione – interpretato alla luce delle norme dettate in materia di interpretazione dei contratti, tenendo conto sia del significato letterale e complessivo delle clausole, sia del comportamento successivo alla conclusione – unitamente al disposto della pronuncia n. 6964/2023, non appellata dalle parti, portano a concludere per la correttezza delle conclusioni della sentenza qui appellata.
Il terzo motivo di appello s'incentra sull'erroneità del capo sentenza inerente alla condanna alle spese è anch'esso infondato. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza non essendo emersi nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno dedotti in quella ed in questa pagina 9 di 11 sede elementi e circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria) e decisoria.
Va, invece, rigettata la domanda degli appellati di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10664/2024 pubblicata in data 10 dicembre 2024, provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM
147/22 in complessivi € 8.170,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di Parte_1
di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Maria Grazia Federici
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro
Gallucci, magistrato ordinario in tirocinio.
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