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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1168/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.) nella causa civile n. 1168/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
17.12.2025, promossa
DA
(C.F. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con sede in Trescore Balneario (p. IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mondini del foro di P.IVA_1
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erbusco, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
AVV. (C.F. , in proprio con CP_1 CP_2 C.F._2
studio in Bergamo, Piazzetta San Bartolomeo n. 5/c;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2350/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 7.11.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione respinta piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Brescia, accertato e dichiarato quanto in premessa e in narrativa,
accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata Sentenza n. 2350/2023,
n. 4576/2022 R.G., rep. n. 4153/2023 pubblicata dal Tribunale Ordinario di
Bergamo in data 7 novembre 2023, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado – Tribunale Ordinario di Bergamo procedimento n. 4576/2022
R.G., vale a dire:
Voglia il Tribunale Ordinario di Bergamo, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa:
- in via principale nel merito, accertato e dichiarato quanto in premessa e in narrativa, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e illegittime in diritto, ivi compresa l'invocata condanna per lite temeraria.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, di primo e di secondo grado. pagina 2 di 15 Per parte appellata:
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale JINSAI di RO AN perché
totalmente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n° 2350/2023- RG
4576/2022, depositata il 7.11.2023, oggetto della presente impugnazione. Spese
di causa interamente rifuse dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: si allega fascicolo di I grado e i seguenti documenti.
1) Copia sentenza n° 566/2024 del Tribunale di Bergamo in data 29.2.2024. 2)
Copia sentenza n° 400/2023 del Tribunale di Bergamo in data 1.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. l'avv. Giovanni Cadei proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli da titolare Parte_1
dell'impresa individuale portante la somma di € 13.665,18 oltre accessori Pt_2
in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2151/2021 emessa inter
partes dal Tribunale di Bergamo.
Esponeva l'opponente:
- che nel processo iscritto al N. 5772/2017 R.G. definito con la sentenza n.
21511/2021 era stata condannata a manlevare il Controparte_3
deducente dai capi condannatori emessi nei suoi confronti nei riguardi di
[...]
al netto delle franchigie e dello scoperto del 5%; Pt_1
- che la compagnia non aveva pagato l'I.V.A. sulle spese processuali in quanto pagina 3 di 15 nella qualità di imprenditore individuale, avrebbe potuto Parte_1
procedere al recupero dell'imposta;
- che in data 25.02.2022 il comparente aveva inviato all'avv. Mondini, legale della controparte, un formale Atto di significazione del credito e contestuale compensazione ex art. 1241 c.c. risultando creditore nei confronti della convenuta di somme più elevate, crediti fatti valere anche nel procedimento esecutivo immobiliare n. 98/2017 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Tempo
US (credito derivanti da decreti ingiuntivi ottenuti dal deducente e da spese liquidate dal giudice dell'esecuzione in procedimenti esecutivi promossi a carico di ); Parte_1
- che detti crediti, unitariamente considerati, ammontavano a € 22.191,14 –
somma superiore a quanto azionato nel precetto laddove la precettante aveva preteso il pagamento di € 2.310,73 per lo scoperto di polizza e di € 11.129,45 per spese legali;
- che in seguito erano state emesse altre due sentenze, la n. 68/2022 e la n.
69/2022 da parte del giudice di pace di Grumello del Monte in cui Parte_1
era stata condannata al pagamento in suo favore di € 2.144,91 ed ancora la temerarietà dell'iniziativa avversaria era confermata dal provvedimento di rigetto del reclamo di controparte, stante la compensabilità del suo maggior credito;
- che la sua compagnia di assicurazione non aveva pagato deliberatamente l'I.V.A. sulle spese processuali poiché non dovuta e mai era pervenuta una pagina 4 di 15 dichiarazione attestante l'impossibilità di recupero da parte di . Parte_1
Si costituiva che resisteva. Allegava che l'atto di precetto, Parte_1
portante la complessiva somma di € 13.440,18 era stato determinato quanto a €
2.310,73 quale scoperto sul maggior importo di € 46.214,65 dovuto in forza della sentenza n. 2151/2021 del Tribunale di Bergamo e quanto effettivamente versato da e, quanto ad € 11.129,45 quale rimborso delle Controparte_3
spese legali liquidate nella citata sentenza;
contestava la possibilità di operare la compensazione in quanto i controcrediti erano stati oggetto di contestazione e i due crediti portati dalle sentenze emesse dal giudice di pace erano ancora sub
judice a seguito di proposizione dell'atto di appello.
Istruita la lite in via documentale, il giudice adito accoglieva l'opposizione argomentando che l'avv. era a sua volta creditore di maggiori somme CP_1
verso l'intimante per € 22.191,14 come da atto di significazione depositato dall'opponente – credito portato da titoli esecutivi definitivi e azionati nella procedura esecutiva immobiliare n. 98/2017 R.G. pendente innanzi al Tribunale
di TE US, procedura ancora in corso in attesa della vendita del bene pignorato e nella quale non era ancora avvenuto alcun riparto. Parte opposta veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva l'avv. Giovanni Cadei. Parte_1
Nel processo di appello venivano dipesoti alcuni rinvii in pendenza di trattative e nell'ordinanza del 7.10.2024 i procuratori delle parti venivano invitati a dare contezza dei rispettivi rapporti di dare ed avere e ad indicare se i titoli erano pagina 5 di 15 divenuti irrevocabili onde valutare la possibilità di applicare la compensazione,
ma detta precisazione non veniva mai esplicata;
fallite le trattative, la causa era rinviata all'udienza del 17.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata Parte_1
ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado in ordine al credito vantato dall'avv. Giovanni Cadei di € 22.191,14. Allega che in realtà il credito dell'avv. nell'atto di intervento della procedura esecutiva immobiliare era CP_1
stato quantificato in € 10.604,97 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 5676/2015 R.G. e progressivamente aumentato per effetto elle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c.; che lo stesso credito era stato invocato in compensazione nella procedura esecutiva n. 8328/2024 R.G. tra l'avv. e CP_1
, resosi cessionario di parte del credito della comparente e, Controparte_4
infine, che detto credito era comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto che invece era da escludere in attività professionali.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per aver applicato l'istituto della compensazione in violazione dell'art. 1243 c.c. in quanto i crediti opposti in compensazione dall'avv. non sono ancora definitivi e dunque CP_1
privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta un'erronea ricostruzione dei fatti e pagina 6 di 15 contraddittoria motivazione della sentenza circa la compensazione della quota relativa allo scoperto di polizza in quanto il credito indicato in precetto era stato intimato nella sua interezza senza alcuna distinzione.
Con il quarto motivo parte appellante censura un'errata quantificazione delle spese di lite ben potendo procedere il primo giudice ad una compensazione in quanto il credito dell'avv. era comunque incerto. CP_1
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare contezza sommaria dei fatti di causa dovendosi sin da subito precisare che gli atti di parte non sono chiari e nemmeno, come sopra detto, è stata redatta una nota di riepilogo dei reciproci rapporti di dare e di avere con indicazione del passaggio in giudicato del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, nonostante la richiesta espressa del consigliere istruttore.
In ogni caso, con sentenza n. 2151/2021 del 23.11.2021 il Tribunale di Bergamo
emetteva una sentenza di condanna nei confronti dall'avv. Giovanni Cadei per responsabilità professionale (l'avv. infatti, era stato incaricato da CP_1 [...]
di proporre un'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da Pt_1
Tribunale di Sondrio, ma detta opposizione era stata dichiarata inammissibile per tardività in quanto erroneamente introdotta con citazione, anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.) e, pertanto, il legale veniva condannato a versare a la Pt_1
somma di € 1.985 oltre accessori di legge, € 4.586,66 oltre rimborso spese e generali e accessori di legge, € 38.000 oltre interessi e rivalutazione;
la compagnia di assicurazione del professionista, era Controparte_3
pagina 7 di 15 condannata a tenere indenne l'assicurato con esclusione dello scoperto del 5%, il convenuto era altresì condannato a rifondere le spese di lite all'attrice CP_1
e a sua volta la terza chiamata era condannata a rifondere all'assicurato le Pt_1
spese di lite.
effettuava il pagamento a a termini di polizza, ma Controparte_3 Parte_1
con precetto del 17.06.2022 intimava all'avvocato il pagamento Parte_1
della somma di € 2.310,78 quale scoperto del 5% sul maggior importo di €
46.214,65 (avendo la compagnia versato la minor somma di € 43.903,92) e di €
11.129,45 (oneri compresi) quale rimborso delle spese legali liquidate dal giudice per un totale di € 13.665,18 - includendo le competenze professionali di
€ 225 per la redazione del precetto.
Avverso questo precetto l'avv. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., CP_1
accolta dal Tribunale con la gravata sentenza.
L'avv. tuttavia, probabilmente in relazione all'attività svolta per CP_1
l'opposizione tardiva, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bergamo il decreto ingiuntivo n. 5675/2015 provvisoriamente esecutivo per l'importo di €
10.604,97 oltre interessi e spese di procedura e, in forza di questo titolo,
divenuto irrevocabile, spiegava intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 98/2017 R.G. aperta presso il Tribunale di TE US, dando atto nel suo intervento ex art. 564 c.p.c., che in altra procedura esecutiva iscritta presso il
Tribunale di Bergamo n. 523/16 R.G. il notaio delegato aveva liquidato in suo favore l'importo di € 6.186,54 a fronte di un maggior credito di € 21.161,12 - di pagina 8 di 15 cui € 8.706,95 a titolo di spese in prededuzione ex art. 2770 c.c.
E' parimenti documentato che, con sentenza n. 68/2022 del 21.04.2022, il giudice di pace di Grumello del Monte (BG) era condannata a Parte_1
versare dall'avv. per attività professionale svolta in un procedimento CP_1
penale l'importo di € 1.181,89 oltre interessi legali e rivalutazione ed € 450 per compenso professionale;
sentenza che veniva parzialmente riformata dal
Tribunale di Bergamo, con pronuncia n. 44/23 del 10.01.2023, solo in merito all'ammontare degli interessi con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 137 per spese vive ed € 1.105 per compensi oltre accessori per il primo grado ed € 1.701 per compensi, oltre accessori, per il grado di appello.
Con sentenza n. 69/22 sempre del 21.04.2022 il giudice di pace di Grumello del
Monte confermava l'ingiunzione ottenuta dall'avv. Giovanni Cadei portante la capital somma di € 414,75 oltre interessi e rivalutazione – esborso per pagare l'imposta di registro inerente al decreto ingiuntivo n. 5676/2015 di cui sopra si è
detto - e l'opponente soccombente era condannata al pagamento Parte_1
delle spese processuali per € 210 oltre accessori;
il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 45/2023 del 10.01.2023, dichiarava inammissibile l'appello in quanto il giudice di pace aveva deciso la causa secondo equità con condanna a carico di al pagamento delle spese processuali del secondo grado Parte_1
liquidate in € 462 per compensi, oltre accessori.
Vi è poi un decreto emesso dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale pagina 9 di 15 in data 20.04.2022 con cui era confermata la sospensione della procedura esecutiva promossa da , resosi cessionario di parte del credito in Controparte_4
capo a per € 9.246,04, e la sentenza n. 400/23 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo nel proc. n. 8328/2021 R.G. in cui lo stesso giudice onorario della presente causa accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'avv. avverso il precetto notificatogli ad istanza del cessionario del CP_1
credito (in cui era intervenuta la cedente ad adiuvandum) Controparte_4 Pt_1
con condanna per i soccombenti a rifondere le spese di lite all'avv. CP_1
liquidate in € 3.397 oltre accessori ed € 264 per anticipazioni.
Ancora da ultimo, dopo la vendita dell'immobile staggito nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di TE US, il notaio delegato redigeva un progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita,
l'esecutata presentava osservazioni e il g.e. le accoglieva per Parte_1
quanto di ragione nell'ordinanza del 4.02.2025 dando atto che:
“ ... si deve poi esaminare l'ulteriore contestazione riguardante l'ammontare del
credito azionato, alla luce della sentenza del tribunale di Bergamo del 2
novembre 2023, pronunciata nella causa n. 4576/2022 R.G. … che ha accolto
l'opposizione ex art. 615 co. 1 proposta da avverso il precetto e il titolo CP_1
esecutivo derivante dalla sentenza n. 2151/2021 del tribunale di Bergamo per
complessivi € 13.655,18, dando atto della compensazione di tale credito con il
credito vantato a sua volta dall'avv. di euro 22.191,14 e azionato nella CP_1
presente procedura – al netto del credito spettante a Controparte_4
pagina 10 di 15 (cessionario del credito di per l'importo di euro 9.246,04, come stabilito Pt_1
nella sentenza n. 400/2023, pubb. Il 1.03.2023 – residuando ulteriormente un
importo pari ad euro 12.945,10 a favore dell'avv. CP_1
Con riferimento a tali ultime osservazioni, le stesse devono trovare
accoglimento in quanto la nota di precisazione del credito del creditore
procedente fa riferimento a una compensazione, ma per soli 2.287 euro,
diversamente da quanto stabilito dalle succitate sentenze. Infatti, l'importo
residuo del credito privilegiato azionato dall'avv. nell'intestata CP_1
procedura ammonta, a seguito della compensazione operata con il credito di
, ad euro 12.945,10, da ridursi ulteriormente a seguito della Controparte_4
compensazione operata dalla seconda sentenza del 2 novembre 2023 vantato
dall'esecutata, di euro 13.665,18. Rispetto a tale ultima somma, tuttavia, la
sentenza afferma che quale garante per la polizza Controparte_3
assicurativa di responsabilità civile dell'avv. è intervenuta a manlevare CP_1
lo stesso dagli effetti della sentenza n. 2151/2021 oggetto del precetto azionato
dalla . Ovvero il capitale è stato interamente corrisposto alla Parte_1
convenuta a eccezione di uno scoperto di polizza pari al 5% a carico
dell'assicurato per un importo di € 2.310,73. Peraltro, tale ultimo importo,
prosegue la pronuncia forma oggetto di compensazione con le somme di cui è
ulteriormente creditore l'avv. n forza di due sentenze n. 68/2022 e n. CP_1
69/2022 emesse dal Giudice di pace di Grumello del Monte, sostituite dalla
sentenza n. 44/2023, che porta un credito totale di euro 4.002,22. Viene
pagina 11 di 15 ulteriormente ridoto l'importo oggetto del precetto di considerato Parte_1
che l'importo dovuto a titolo di IVA per euro 1.908,67 non risulta dovuto alla
convenuta. Pertanto, residuerebbe a favore di un importo di 402,06 euro. Pt_1
In sostanza dal credito di euro 12.945,10 vantato da andrebbe sottratta CP_1
questa ulteriore somma per cui lo stesso – alo stato – vanta nei confronti della
debitrice un credito privilegiato di euro 12.543,04”.
È dunque evidente che il g.e. di TE US abbia decurtato il credito esposto dall'avv. per la formazione del riparto tenendo conto sia della CP_1
compensazione di € 13.665,18 operata dal primo giudice nel presente processo sia dell'importo di € 9.246,04 oggetto di compensazione con , Controparte_4
cessionario di parte del credito in capo a residuando pertanto un Parte_1
credito in favore del legale intervenuto e poi procedente di € 12.945,10 che veniva inserito nel progetto definitivo non impugnato.
Tanto premesso in fatto, i primi tre motivi da valutare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono nel loro complesso infondati.
Quanto all'impossibilità di compensazione, è vero che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può
pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (cfr. Cass. sezioni unite
15.11.2016 n. 23225), ma nel caso concreto si è al cospetto di crediti reciproci stabilizzati e irrevocabili per i quali non pende alcun gravame.
Come anticipato, la stessa esecutata ha mosso contestazioni al Parte_1
pagina 12 di 15 credito dell'avv. eccependo la compensazione attuata dal primo giudice (e CP_1
al netto del credito spettante a ) e di seguito non ha mosso Controparte_4
alcuna contestazione alla distribuzione.
Sebbene non si possa affermare che la definitiva approvazione del progetto di riparto abbia efficacia di giudicato, si deve ritenere che il progetto di distribuzione realizzi in ogni caso una stabilizzazione degli effetti e preclude la possibilità di esercitare azioni restitutorie in quanto gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo con gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione, senza che rilevi il fatto che la contestazione distributiva sia stata o meno promossa.
Da questa premesse, pertanto, si evince che il complessivo credito dall'avv.
formato soprattutto da una rilevante quota di spese in prededuzione ex CP_1
art. 2770 c.c. per aver sostenuto gli esborsi per l'impulso alla procedura e altri crediti derivanti da spese di lite, sia diventato definitivo. Parimenti è diventato definitivo l'accertamento del credito dell'avv. in € 12.945,10 tenuto conto CP_1
della duplice compensazione: la prima con riguardo al credito di cui al precetto oggetto del presente giudizio di € 13.665,18 e la seconda di € 9.246,04 con
, resosi cessionario di parte del credito di . Controparte_4 Parte_1
Va da sé che l'eventuale riforma della gravata sentenza produrrebbe l'ingiusto effetto di decurtare due volte l'importo di € 13.665,18 dal credito del professionista con indebita locupletazione dell'appellante visto che, come detto,
l'importo azionato da con il precetto opposto è stato portato a deconto del Pt_1
pagina 13 di 15 credito esposto dall'avv. nella procedura esecutiva iniziata presso il CP_1
Tribunale di TE US.
In definitiva, i reciproci rapporti di dare ed avere hanno trovato una compiuta stabilizzazione nel progetto di riparto non opposto e la compensazione è stata attuata in modo corretto a fronte di crediti portati da titoli esecutivi divenuti definitivi.
Nel progetto di distribuzione il g.e. ha tenuto conto dei vari provvedimenti di cui si è data contezza giungendo ad una quantificazione del residuo credito in capo all'avv. regolarmente saldato con la distribuzione delle somme ricavate CP_1
dalla vendita del bene pignorato, e detto accertamento è divenuto definitivo per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il quarto motivo è infondato.
Il primo giudice ha applicato in modo corretto il criterio della soccombenza e non ha ravvisato alcuna delle ipotesi tipiche ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione delle spese di lite. Non vi era infatti alcuna novità delle questioni trattate, alcuna reciproca soccombenza o mutamento di indirizzo giurisprudenziale, né analoghe ed eccezionali ragioni ai sensi del dictum di Corte
Cost. 77/2019.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante a rifondere le spese del grado, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 7.11.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.) nella causa civile n. 1168/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
17.12.2025, promossa
DA
(C.F. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con sede in Trescore Balneario (p. IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mondini del foro di P.IVA_1
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erbusco, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
AVV. (C.F. , in proprio con CP_1 CP_2 C.F._2
studio in Bergamo, Piazzetta San Bartolomeo n. 5/c;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2350/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 7.11.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione respinta piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Brescia, accertato e dichiarato quanto in premessa e in narrativa,
accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata Sentenza n. 2350/2023,
n. 4576/2022 R.G., rep. n. 4153/2023 pubblicata dal Tribunale Ordinario di
Bergamo in data 7 novembre 2023, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado – Tribunale Ordinario di Bergamo procedimento n. 4576/2022
R.G., vale a dire:
Voglia il Tribunale Ordinario di Bergamo, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa:
- in via principale nel merito, accertato e dichiarato quanto in premessa e in narrativa, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e illegittime in diritto, ivi compresa l'invocata condanna per lite temeraria.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, di primo e di secondo grado. pagina 2 di 15 Per parte appellata:
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale JINSAI di RO AN perché
totalmente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n° 2350/2023- RG
4576/2022, depositata il 7.11.2023, oggetto della presente impugnazione. Spese
di causa interamente rifuse dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: si allega fascicolo di I grado e i seguenti documenti.
1) Copia sentenza n° 566/2024 del Tribunale di Bergamo in data 29.2.2024. 2)
Copia sentenza n° 400/2023 del Tribunale di Bergamo in data 1.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. l'avv. Giovanni Cadei proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli da titolare Parte_1
dell'impresa individuale portante la somma di € 13.665,18 oltre accessori Pt_2
in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2151/2021 emessa inter
partes dal Tribunale di Bergamo.
Esponeva l'opponente:
- che nel processo iscritto al N. 5772/2017 R.G. definito con la sentenza n.
21511/2021 era stata condannata a manlevare il Controparte_3
deducente dai capi condannatori emessi nei suoi confronti nei riguardi di
[...]
al netto delle franchigie e dello scoperto del 5%; Pt_1
- che la compagnia non aveva pagato l'I.V.A. sulle spese processuali in quanto pagina 3 di 15 nella qualità di imprenditore individuale, avrebbe potuto Parte_1
procedere al recupero dell'imposta;
- che in data 25.02.2022 il comparente aveva inviato all'avv. Mondini, legale della controparte, un formale Atto di significazione del credito e contestuale compensazione ex art. 1241 c.c. risultando creditore nei confronti della convenuta di somme più elevate, crediti fatti valere anche nel procedimento esecutivo immobiliare n. 98/2017 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Tempo
US (credito derivanti da decreti ingiuntivi ottenuti dal deducente e da spese liquidate dal giudice dell'esecuzione in procedimenti esecutivi promossi a carico di ); Parte_1
- che detti crediti, unitariamente considerati, ammontavano a € 22.191,14 –
somma superiore a quanto azionato nel precetto laddove la precettante aveva preteso il pagamento di € 2.310,73 per lo scoperto di polizza e di € 11.129,45 per spese legali;
- che in seguito erano state emesse altre due sentenze, la n. 68/2022 e la n.
69/2022 da parte del giudice di pace di Grumello del Monte in cui Parte_1
era stata condannata al pagamento in suo favore di € 2.144,91 ed ancora la temerarietà dell'iniziativa avversaria era confermata dal provvedimento di rigetto del reclamo di controparte, stante la compensabilità del suo maggior credito;
- che la sua compagnia di assicurazione non aveva pagato deliberatamente l'I.V.A. sulle spese processuali poiché non dovuta e mai era pervenuta una pagina 4 di 15 dichiarazione attestante l'impossibilità di recupero da parte di . Parte_1
Si costituiva che resisteva. Allegava che l'atto di precetto, Parte_1
portante la complessiva somma di € 13.440,18 era stato determinato quanto a €
2.310,73 quale scoperto sul maggior importo di € 46.214,65 dovuto in forza della sentenza n. 2151/2021 del Tribunale di Bergamo e quanto effettivamente versato da e, quanto ad € 11.129,45 quale rimborso delle Controparte_3
spese legali liquidate nella citata sentenza;
contestava la possibilità di operare la compensazione in quanto i controcrediti erano stati oggetto di contestazione e i due crediti portati dalle sentenze emesse dal giudice di pace erano ancora sub
judice a seguito di proposizione dell'atto di appello.
Istruita la lite in via documentale, il giudice adito accoglieva l'opposizione argomentando che l'avv. era a sua volta creditore di maggiori somme CP_1
verso l'intimante per € 22.191,14 come da atto di significazione depositato dall'opponente – credito portato da titoli esecutivi definitivi e azionati nella procedura esecutiva immobiliare n. 98/2017 R.G. pendente innanzi al Tribunale
di TE US, procedura ancora in corso in attesa della vendita del bene pignorato e nella quale non era ancora avvenuto alcun riparto. Parte opposta veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva l'avv. Giovanni Cadei. Parte_1
Nel processo di appello venivano dipesoti alcuni rinvii in pendenza di trattative e nell'ordinanza del 7.10.2024 i procuratori delle parti venivano invitati a dare contezza dei rispettivi rapporti di dare ed avere e ad indicare se i titoli erano pagina 5 di 15 divenuti irrevocabili onde valutare la possibilità di applicare la compensazione,
ma detta precisazione non veniva mai esplicata;
fallite le trattative, la causa era rinviata all'udienza del 17.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata Parte_1
ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado in ordine al credito vantato dall'avv. Giovanni Cadei di € 22.191,14. Allega che in realtà il credito dell'avv. nell'atto di intervento della procedura esecutiva immobiliare era CP_1
stato quantificato in € 10.604,97 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 5676/2015 R.G. e progressivamente aumentato per effetto elle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c.; che lo stesso credito era stato invocato in compensazione nella procedura esecutiva n. 8328/2024 R.G. tra l'avv. e CP_1
, resosi cessionario di parte del credito della comparente e, Controparte_4
infine, che detto credito era comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto che invece era da escludere in attività professionali.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per aver applicato l'istituto della compensazione in violazione dell'art. 1243 c.c. in quanto i crediti opposti in compensazione dall'avv. non sono ancora definitivi e dunque CP_1
privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta un'erronea ricostruzione dei fatti e pagina 6 di 15 contraddittoria motivazione della sentenza circa la compensazione della quota relativa allo scoperto di polizza in quanto il credito indicato in precetto era stato intimato nella sua interezza senza alcuna distinzione.
Con il quarto motivo parte appellante censura un'errata quantificazione delle spese di lite ben potendo procedere il primo giudice ad una compensazione in quanto il credito dell'avv. era comunque incerto. CP_1
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare contezza sommaria dei fatti di causa dovendosi sin da subito precisare che gli atti di parte non sono chiari e nemmeno, come sopra detto, è stata redatta una nota di riepilogo dei reciproci rapporti di dare e di avere con indicazione del passaggio in giudicato del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, nonostante la richiesta espressa del consigliere istruttore.
In ogni caso, con sentenza n. 2151/2021 del 23.11.2021 il Tribunale di Bergamo
emetteva una sentenza di condanna nei confronti dall'avv. Giovanni Cadei per responsabilità professionale (l'avv. infatti, era stato incaricato da CP_1 [...]
di proporre un'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da Pt_1
Tribunale di Sondrio, ma detta opposizione era stata dichiarata inammissibile per tardività in quanto erroneamente introdotta con citazione, anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.) e, pertanto, il legale veniva condannato a versare a la Pt_1
somma di € 1.985 oltre accessori di legge, € 4.586,66 oltre rimborso spese e generali e accessori di legge, € 38.000 oltre interessi e rivalutazione;
la compagnia di assicurazione del professionista, era Controparte_3
pagina 7 di 15 condannata a tenere indenne l'assicurato con esclusione dello scoperto del 5%, il convenuto era altresì condannato a rifondere le spese di lite all'attrice CP_1
e a sua volta la terza chiamata era condannata a rifondere all'assicurato le Pt_1
spese di lite.
effettuava il pagamento a a termini di polizza, ma Controparte_3 Parte_1
con precetto del 17.06.2022 intimava all'avvocato il pagamento Parte_1
della somma di € 2.310,78 quale scoperto del 5% sul maggior importo di €
46.214,65 (avendo la compagnia versato la minor somma di € 43.903,92) e di €
11.129,45 (oneri compresi) quale rimborso delle spese legali liquidate dal giudice per un totale di € 13.665,18 - includendo le competenze professionali di
€ 225 per la redazione del precetto.
Avverso questo precetto l'avv. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., CP_1
accolta dal Tribunale con la gravata sentenza.
L'avv. tuttavia, probabilmente in relazione all'attività svolta per CP_1
l'opposizione tardiva, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bergamo il decreto ingiuntivo n. 5675/2015 provvisoriamente esecutivo per l'importo di €
10.604,97 oltre interessi e spese di procedura e, in forza di questo titolo,
divenuto irrevocabile, spiegava intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 98/2017 R.G. aperta presso il Tribunale di TE US, dando atto nel suo intervento ex art. 564 c.p.c., che in altra procedura esecutiva iscritta presso il
Tribunale di Bergamo n. 523/16 R.G. il notaio delegato aveva liquidato in suo favore l'importo di € 6.186,54 a fronte di un maggior credito di € 21.161,12 - di pagina 8 di 15 cui € 8.706,95 a titolo di spese in prededuzione ex art. 2770 c.c.
E' parimenti documentato che, con sentenza n. 68/2022 del 21.04.2022, il giudice di pace di Grumello del Monte (BG) era condannata a Parte_1
versare dall'avv. per attività professionale svolta in un procedimento CP_1
penale l'importo di € 1.181,89 oltre interessi legali e rivalutazione ed € 450 per compenso professionale;
sentenza che veniva parzialmente riformata dal
Tribunale di Bergamo, con pronuncia n. 44/23 del 10.01.2023, solo in merito all'ammontare degli interessi con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 137 per spese vive ed € 1.105 per compensi oltre accessori per il primo grado ed € 1.701 per compensi, oltre accessori, per il grado di appello.
Con sentenza n. 69/22 sempre del 21.04.2022 il giudice di pace di Grumello del
Monte confermava l'ingiunzione ottenuta dall'avv. Giovanni Cadei portante la capital somma di € 414,75 oltre interessi e rivalutazione – esborso per pagare l'imposta di registro inerente al decreto ingiuntivo n. 5676/2015 di cui sopra si è
detto - e l'opponente soccombente era condannata al pagamento Parte_1
delle spese processuali per € 210 oltre accessori;
il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 45/2023 del 10.01.2023, dichiarava inammissibile l'appello in quanto il giudice di pace aveva deciso la causa secondo equità con condanna a carico di al pagamento delle spese processuali del secondo grado Parte_1
liquidate in € 462 per compensi, oltre accessori.
Vi è poi un decreto emesso dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale pagina 9 di 15 in data 20.04.2022 con cui era confermata la sospensione della procedura esecutiva promossa da , resosi cessionario di parte del credito in Controparte_4
capo a per € 9.246,04, e la sentenza n. 400/23 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo nel proc. n. 8328/2021 R.G. in cui lo stesso giudice onorario della presente causa accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'avv. avverso il precetto notificatogli ad istanza del cessionario del CP_1
credito (in cui era intervenuta la cedente ad adiuvandum) Controparte_4 Pt_1
con condanna per i soccombenti a rifondere le spese di lite all'avv. CP_1
liquidate in € 3.397 oltre accessori ed € 264 per anticipazioni.
Ancora da ultimo, dopo la vendita dell'immobile staggito nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di TE US, il notaio delegato redigeva un progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita,
l'esecutata presentava osservazioni e il g.e. le accoglieva per Parte_1
quanto di ragione nell'ordinanza del 4.02.2025 dando atto che:
“ ... si deve poi esaminare l'ulteriore contestazione riguardante l'ammontare del
credito azionato, alla luce della sentenza del tribunale di Bergamo del 2
novembre 2023, pronunciata nella causa n. 4576/2022 R.G. … che ha accolto
l'opposizione ex art. 615 co. 1 proposta da avverso il precetto e il titolo CP_1
esecutivo derivante dalla sentenza n. 2151/2021 del tribunale di Bergamo per
complessivi € 13.655,18, dando atto della compensazione di tale credito con il
credito vantato a sua volta dall'avv. di euro 22.191,14 e azionato nella CP_1
presente procedura – al netto del credito spettante a Controparte_4
pagina 10 di 15 (cessionario del credito di per l'importo di euro 9.246,04, come stabilito Pt_1
nella sentenza n. 400/2023, pubb. Il 1.03.2023 – residuando ulteriormente un
importo pari ad euro 12.945,10 a favore dell'avv. CP_1
Con riferimento a tali ultime osservazioni, le stesse devono trovare
accoglimento in quanto la nota di precisazione del credito del creditore
procedente fa riferimento a una compensazione, ma per soli 2.287 euro,
diversamente da quanto stabilito dalle succitate sentenze. Infatti, l'importo
residuo del credito privilegiato azionato dall'avv. nell'intestata CP_1
procedura ammonta, a seguito della compensazione operata con il credito di
, ad euro 12.945,10, da ridursi ulteriormente a seguito della Controparte_4
compensazione operata dalla seconda sentenza del 2 novembre 2023 vantato
dall'esecutata, di euro 13.665,18. Rispetto a tale ultima somma, tuttavia, la
sentenza afferma che quale garante per la polizza Controparte_3
assicurativa di responsabilità civile dell'avv. è intervenuta a manlevare CP_1
lo stesso dagli effetti della sentenza n. 2151/2021 oggetto del precetto azionato
dalla . Ovvero il capitale è stato interamente corrisposto alla Parte_1
convenuta a eccezione di uno scoperto di polizza pari al 5% a carico
dell'assicurato per un importo di € 2.310,73. Peraltro, tale ultimo importo,
prosegue la pronuncia forma oggetto di compensazione con le somme di cui è
ulteriormente creditore l'avv. n forza di due sentenze n. 68/2022 e n. CP_1
69/2022 emesse dal Giudice di pace di Grumello del Monte, sostituite dalla
sentenza n. 44/2023, che porta un credito totale di euro 4.002,22. Viene
pagina 11 di 15 ulteriormente ridoto l'importo oggetto del precetto di considerato Parte_1
che l'importo dovuto a titolo di IVA per euro 1.908,67 non risulta dovuto alla
convenuta. Pertanto, residuerebbe a favore di un importo di 402,06 euro. Pt_1
In sostanza dal credito di euro 12.945,10 vantato da andrebbe sottratta CP_1
questa ulteriore somma per cui lo stesso – alo stato – vanta nei confronti della
debitrice un credito privilegiato di euro 12.543,04”.
È dunque evidente che il g.e. di TE US abbia decurtato il credito esposto dall'avv. per la formazione del riparto tenendo conto sia della CP_1
compensazione di € 13.665,18 operata dal primo giudice nel presente processo sia dell'importo di € 9.246,04 oggetto di compensazione con , Controparte_4
cessionario di parte del credito in capo a residuando pertanto un Parte_1
credito in favore del legale intervenuto e poi procedente di € 12.945,10 che veniva inserito nel progetto definitivo non impugnato.
Tanto premesso in fatto, i primi tre motivi da valutare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono nel loro complesso infondati.
Quanto all'impossibilità di compensazione, è vero che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può
pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (cfr. Cass. sezioni unite
15.11.2016 n. 23225), ma nel caso concreto si è al cospetto di crediti reciproci stabilizzati e irrevocabili per i quali non pende alcun gravame.
Come anticipato, la stessa esecutata ha mosso contestazioni al Parte_1
pagina 12 di 15 credito dell'avv. eccependo la compensazione attuata dal primo giudice (e CP_1
al netto del credito spettante a ) e di seguito non ha mosso Controparte_4
alcuna contestazione alla distribuzione.
Sebbene non si possa affermare che la definitiva approvazione del progetto di riparto abbia efficacia di giudicato, si deve ritenere che il progetto di distribuzione realizzi in ogni caso una stabilizzazione degli effetti e preclude la possibilità di esercitare azioni restitutorie in quanto gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo con gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione, senza che rilevi il fatto che la contestazione distributiva sia stata o meno promossa.
Da questa premesse, pertanto, si evince che il complessivo credito dall'avv.
formato soprattutto da una rilevante quota di spese in prededuzione ex CP_1
art. 2770 c.c. per aver sostenuto gli esborsi per l'impulso alla procedura e altri crediti derivanti da spese di lite, sia diventato definitivo. Parimenti è diventato definitivo l'accertamento del credito dell'avv. in € 12.945,10 tenuto conto CP_1
della duplice compensazione: la prima con riguardo al credito di cui al precetto oggetto del presente giudizio di € 13.665,18 e la seconda di € 9.246,04 con
, resosi cessionario di parte del credito di . Controparte_4 Parte_1
Va da sé che l'eventuale riforma della gravata sentenza produrrebbe l'ingiusto effetto di decurtare due volte l'importo di € 13.665,18 dal credito del professionista con indebita locupletazione dell'appellante visto che, come detto,
l'importo azionato da con il precetto opposto è stato portato a deconto del Pt_1
pagina 13 di 15 credito esposto dall'avv. nella procedura esecutiva iniziata presso il CP_1
Tribunale di TE US.
In definitiva, i reciproci rapporti di dare ed avere hanno trovato una compiuta stabilizzazione nel progetto di riparto non opposto e la compensazione è stata attuata in modo corretto a fronte di crediti portati da titoli esecutivi divenuti definitivi.
Nel progetto di distribuzione il g.e. ha tenuto conto dei vari provvedimenti di cui si è data contezza giungendo ad una quantificazione del residuo credito in capo all'avv. regolarmente saldato con la distribuzione delle somme ricavate CP_1
dalla vendita del bene pignorato, e detto accertamento è divenuto definitivo per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il quarto motivo è infondato.
Il primo giudice ha applicato in modo corretto il criterio della soccombenza e non ha ravvisato alcuna delle ipotesi tipiche ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione delle spese di lite. Non vi era infatti alcuna novità delle questioni trattate, alcuna reciproca soccombenza o mutamento di indirizzo giurisprudenziale, né analoghe ed eccezionali ragioni ai sensi del dictum di Corte
Cost. 77/2019.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante a rifondere le spese del grado, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 7.11.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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