CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
CI RC, AT
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 26/10/2022 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 26/10/2022 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl, premesso di essere cessionaria di crediti per la restituzione delle addizionali provinciali alla fornitura dell'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011, ha impugnato il diniego di rimborso dell'Agenzia delle Dogane di Como, quale ente competente per il rimborso, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- mancanza dei requisiti per l'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica ai sensi degli artt. 1, 2, della Direttiva n. 2008/118/CE e art. 3, par 2, Direttiva n. 92/12/CEE;
- principio di effettività in materia di legittimazione straordinaria (Sentenza Corte di Cassazione n. 28047/2019;
Sentenza Corte di Cassazione n. 3233 del 11 febbraio 2020; CGUE causa C-316/22 dell'11 aprile 2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per violazione dell'art 29 co 5 legge n 428/1990 in quanto cessionaria dei crediti e nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti nonchè la violazione dell'art 29 co 4 legge n 428/1990 non essendo stata trasmessa l'istanza di rimborso anche all'agenzia entrate, l'indeterminatezza della pretesa per carenza di prova nonchè l'infondatezza dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
E' pacifico, come pure emerge dalla prospettazione della ricorrente, che quest'ultima - quale società per la cartolarizzazione dei crediti, costituita e operante ai sensi della L. n. 130/1999, in virtù dei contratti sottoscritti per la c.d. “cessione in blocco” - agisce “in qualità di cessionaria del credito” da parte dei cedenti consumatori finali Società_2 Srl, Società_3 Srl e Società_4 Srl per le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica da essi versate al fine di ottenere il rimborso delle citate addizionali.
E' altrettato incontestato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti derivanti dall'addebito delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica”.
Si tratta , quindi, di una cessione privatistica di un credito di natura tributaria.
A tale fattispecie, si applica l'art. 29 della legge n. 428/1990 che al comma 2 prevede: "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni.
Più in particolare, il comma 5 della citata disposizione prevede altresì che "I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti”.
L'art. 1260 del codice civile dispone che: “1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Trattandosi di un'ipotesi di incedibilità del credito, essendo vietata dalla legge ne consegue la nullità della cessione del credito alla società ricorrente (cfr in tal senso anche CGT I grado di Pavia n. 225/2023 nonchè
CGT di II grado di Milano n. 189/2025 depositata il 20/01/2025 con cui precisano che la cessione dei crediti di rimborso delle accise addizionali pagate per la fornitura di energia elettrica è vietata dalla norma di cui all'art. 29 della L. 482/90 e al cessionario di detti crediti non può essere riconosciuto alcunchè.
Le spese di lite, attesa la particolarità della questione in diritto trattata, possono essere ragionevolmente compensate.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Como, il 17.12.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott AR NC Dott. Agostino Abate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
CI RC, AT
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 26/10/2022 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 26/10/2022 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl, premesso di essere cessionaria di crediti per la restituzione delle addizionali provinciali alla fornitura dell'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011, ha impugnato il diniego di rimborso dell'Agenzia delle Dogane di Como, quale ente competente per il rimborso, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- mancanza dei requisiti per l'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica ai sensi degli artt. 1, 2, della Direttiva n. 2008/118/CE e art. 3, par 2, Direttiva n. 92/12/CEE;
- principio di effettività in materia di legittimazione straordinaria (Sentenza Corte di Cassazione n. 28047/2019;
Sentenza Corte di Cassazione n. 3233 del 11 febbraio 2020; CGUE causa C-316/22 dell'11 aprile 2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per violazione dell'art 29 co 5 legge n 428/1990 in quanto cessionaria dei crediti e nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti nonchè la violazione dell'art 29 co 4 legge n 428/1990 non essendo stata trasmessa l'istanza di rimborso anche all'agenzia entrate, l'indeterminatezza della pretesa per carenza di prova nonchè l'infondatezza dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
E' pacifico, come pure emerge dalla prospettazione della ricorrente, che quest'ultima - quale società per la cartolarizzazione dei crediti, costituita e operante ai sensi della L. n. 130/1999, in virtù dei contratti sottoscritti per la c.d. “cessione in blocco” - agisce “in qualità di cessionaria del credito” da parte dei cedenti consumatori finali Società_2 Srl, Società_3 Srl e Società_4 Srl per le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica da essi versate al fine di ottenere il rimborso delle citate addizionali.
E' altrettato incontestato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti derivanti dall'addebito delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica”.
Si tratta , quindi, di una cessione privatistica di un credito di natura tributaria.
A tale fattispecie, si applica l'art. 29 della legge n. 428/1990 che al comma 2 prevede: "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni.
Più in particolare, il comma 5 della citata disposizione prevede altresì che "I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti”.
L'art. 1260 del codice civile dispone che: “1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Trattandosi di un'ipotesi di incedibilità del credito, essendo vietata dalla legge ne consegue la nullità della cessione del credito alla società ricorrente (cfr in tal senso anche CGT I grado di Pavia n. 225/2023 nonchè
CGT di II grado di Milano n. 189/2025 depositata il 20/01/2025 con cui precisano che la cessione dei crediti di rimborso delle accise addizionali pagate per la fornitura di energia elettrica è vietata dalla norma di cui all'art. 29 della L. 482/90 e al cessionario di detti crediti non può essere riconosciuto alcunchè.
Le spese di lite, attesa la particolarità della questione in diritto trattata, possono essere ragionevolmente compensate.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Como, il 17.12.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott AR NC Dott. Agostino Abate