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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.01.2025
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. CALABRESI ROBERTO e dall'avv. Parte_1
GABOARDI ELISA ricorrente
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCHIA ERIKA CP_1
resistente avente ad oggetto: accertamento qualità di erede
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti rassegnate in data 15.05.2025:
“I procuratori chiedono che la causa sia immediatamente trattenuta in decisione, con attestazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha adito il Tribunale Parte_1
di Udine, esponendo, in sintesi:
- che, con contratto di mutuo fondiario del 19.02.2002, la Cassa di Risparmio di Verona
Vicenza Belluno e Antona Banca S.p.a. (poi , quale parte mutuante, Controparte_2
aveva concesso l'importo di euro 126.531,94 in favore dei sigg. e CP_1
, quale parte mutuataria e datrice di ipoteca;
CP_3
- che, tuttavia, la parte mutuataria si era resa inadempiente e che nemmeno l'atto di precetto aveva avuto esito fruttuoso;
1 - che, pertanto, aveva sottoposto a pignoramento l'immobile concesso in Controparte_2
ipoteca contro i sigg. , e (figli e CP_1 CP_4 CP_5
chiamati all'eredità del de cuius ); CP_3
- che attualmente pende procedura esecutiva immobiliare (RGE 474/2016) promossa da nella quale la ricorrente, essendo cessionaria del credito, è intervenuta ex Controparte_2
art. 111 c.p.c. in sostituzione dell'originaria creditrice procedente;
- che all'udienza del 28.02.2020 era comparso il sig. dichiarandosi CP_1
espressamente erede del padre ( ) e della madre ( CP_3 [...]
); venivano invece prodotte le rinunce all'eredità da parte degli altri figli, già Per_1
trascritte;
- nondimeno, dalla relazione del delegato nominato nell'ambito della procedura esecutiva, emergeva la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni con l'accettazione dell'eredità da parte del sig. in morte dei genitori. CP_1
Tutto quanto premesso, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei sig.ri e CP_3 [...]
da parte del figlio . Per_1 CP_1
Si è costituito ritualmente in giudizio il resistente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda avversaria, confermando, in particolare, la volontà del sig. di CP_1
accettare, quale unico erede, l'eredità dei genitori, come già dichiarato all'udienza del
28.02.2020. Egli, peraltro, evidenziava di aver già presentato due dichiarazioni di successione sostitutive del 19.06.2023 e due richieste di voltura, a seguito della morte dei genitori.
II) Alla prima udienza, tenuto conto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, le parti chiedevano un breve rinvio. All'udienza del 15.05.2025, il sig. CP_1
confermava espressamente, avanti al giudice istruttore, di accettare l'eredità dei
[...]
genitori e;
i procuratori chiedevano quindi che la causa CP_3 Persona_1
fosse trattenuta in decisione, con attestazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro il termine di
30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
III) Il sig. ha ribadito espressamente all'udienza del 15.5.2025 di accettare CP_1
l'eredità dei genitori sigg.ri e : in ogni caso, egli aveva già CP_3 Persona_1
eseguito le volture catastali, come si evince dai doc.
4-5 res., quale atto di accettazione tacita dell'eredità, e aveva già accettato espressamente l'eredità all'udienza del 28.2.2020
2 – cfr. doc. 8 parte ricorrente. Pertanto, risulta cessata la materia del contendere, come indicato correttamente dalle parti.
IV) Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'esito della causa e della richiesta formulata da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere, accertando e dichiarando che il sig. CP_1 ha accettato espressamente l'eredità del padre, SI. (c.f.
[...] CP_3
), nato in [...] il [...] e deceduto a Udine il CodiceFiscale_1
01.08.2013, e della madre, SI.ra (c.f. ), nata in Persona_1 C.F._2
Albania il 30.12.1943 e deceduta in Albania il 29.08.2014, e che egli è dunque erede degli stessi;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine il 15/05/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
3
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.01.2025
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. CALABRESI ROBERTO e dall'avv. Parte_1
GABOARDI ELISA ricorrente
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCHIA ERIKA CP_1
resistente avente ad oggetto: accertamento qualità di erede
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti rassegnate in data 15.05.2025:
“I procuratori chiedono che la causa sia immediatamente trattenuta in decisione, con attestazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha adito il Tribunale Parte_1
di Udine, esponendo, in sintesi:
- che, con contratto di mutuo fondiario del 19.02.2002, la Cassa di Risparmio di Verona
Vicenza Belluno e Antona Banca S.p.a. (poi , quale parte mutuante, Controparte_2
aveva concesso l'importo di euro 126.531,94 in favore dei sigg. e CP_1
, quale parte mutuataria e datrice di ipoteca;
CP_3
- che, tuttavia, la parte mutuataria si era resa inadempiente e che nemmeno l'atto di precetto aveva avuto esito fruttuoso;
1 - che, pertanto, aveva sottoposto a pignoramento l'immobile concesso in Controparte_2
ipoteca contro i sigg. , e (figli e CP_1 CP_4 CP_5
chiamati all'eredità del de cuius ); CP_3
- che attualmente pende procedura esecutiva immobiliare (RGE 474/2016) promossa da nella quale la ricorrente, essendo cessionaria del credito, è intervenuta ex Controparte_2
art. 111 c.p.c. in sostituzione dell'originaria creditrice procedente;
- che all'udienza del 28.02.2020 era comparso il sig. dichiarandosi CP_1
espressamente erede del padre ( ) e della madre ( CP_3 [...]
); venivano invece prodotte le rinunce all'eredità da parte degli altri figli, già Per_1
trascritte;
- nondimeno, dalla relazione del delegato nominato nell'ambito della procedura esecutiva, emergeva la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni con l'accettazione dell'eredità da parte del sig. in morte dei genitori. CP_1
Tutto quanto premesso, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei sig.ri e CP_3 [...]
da parte del figlio . Per_1 CP_1
Si è costituito ritualmente in giudizio il resistente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda avversaria, confermando, in particolare, la volontà del sig. di CP_1
accettare, quale unico erede, l'eredità dei genitori, come già dichiarato all'udienza del
28.02.2020. Egli, peraltro, evidenziava di aver già presentato due dichiarazioni di successione sostitutive del 19.06.2023 e due richieste di voltura, a seguito della morte dei genitori.
II) Alla prima udienza, tenuto conto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, le parti chiedevano un breve rinvio. All'udienza del 15.05.2025, il sig. CP_1
confermava espressamente, avanti al giudice istruttore, di accettare l'eredità dei
[...]
genitori e;
i procuratori chiedevano quindi che la causa CP_3 Persona_1
fosse trattenuta in decisione, con attestazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro il termine di
30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
III) Il sig. ha ribadito espressamente all'udienza del 15.5.2025 di accettare CP_1
l'eredità dei genitori sigg.ri e : in ogni caso, egli aveva già CP_3 Persona_1
eseguito le volture catastali, come si evince dai doc.
4-5 res., quale atto di accettazione tacita dell'eredità, e aveva già accettato espressamente l'eredità all'udienza del 28.2.2020
2 – cfr. doc. 8 parte ricorrente. Pertanto, risulta cessata la materia del contendere, come indicato correttamente dalle parti.
IV) Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'esito della causa e della richiesta formulata da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere, accertando e dichiarando che il sig. CP_1 ha accettato espressamente l'eredità del padre, SI. (c.f.
[...] CP_3
), nato in [...] il [...] e deceduto a Udine il CodiceFiscale_1
01.08.2013, e della madre, SI.ra (c.f. ), nata in Persona_1 C.F._2
Albania il 30.12.1943 e deceduta in Albania il 29.08.2014, e che egli è dunque erede degli stessi;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine il 15/05/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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