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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171/2023 R.G. avente ad oggetto: accertamento negativo di credito
PROMOSSA DA
P.IVA: - Cod. Fisc.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Melucci e Giuseppe
Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(P. VA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Aversa alla Piazza Gian Lorenzo Bernini snc
convenuta contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza/infondatezza del credito asseritamente vantato dalla convenuta
[...] così come portato dalle notule 50/23, n. 51/23, n. 54/23 e n. 55/23 e, per CP_1 effetto, accertare e dichiarare che la società attrice nulla deve in favore del
[...]
CP_1
Evidenzia come la società convenuta, a mezzo pec, avesse costituito in mora l'attrice in relazione all'asserito mancato pagamento delle notule n. 50/23, n. 51/23, n. 54/23 e n. 55/23, il tutto per un totale pari a complessivi €.15.718,48, tanto per presunte attività di “Gestione canale
Amazon”, di “ART DIRECTION & PROJECT MANAGEMENT”, e di attività di “gestione sito web”.
Specificava, inoltre, che le attività di cui alle notule, cui sarebbero seguite le fatture, non erano state realmente ed effettivamente eseguite dalla convenuta e che, pertanto, le notule e le attività erano state contestate stragiudizialmente e contestate anche con l'introduzione del giudizio di accertamento negativo.
Non si costituiva in giudizio la convenuta società, seppur ritualmente citata e in conseguenza di tanto il giudice, con decreto del 4 aprile 2024, ne dichiarava la contumacia.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 5 maggio 2025 parte attrice, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione, che viene decisa come di seguito.
In via preliminare va confermata la contumacia della convenuta società, già dichiarata con decreto del 4 aprile 2024. Invero, la convenuta società seppur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
Quanto al merito, occorre osservare che parte attrice ha contestato di dover effettuare esborsi nei confronti della convenuta in virtù delle notule richiamate in fatto, tanto perché alcuna prestazione è stata eseguita. La domanda avanzata, quindi, a tutti gli effetti va qualificata come di accertamento negativo del credito.
Orbene, in tema di procedimento civile, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis, Cass., n. 16917/2012; Trib. Forlì, 28/10/2022,
n. 960).
L'onere probatorio così come appena specificato riveste diversa natura solamente se l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (ex multis, Cass., 20/09/2023, n. 26916; Trib. Bari, 08/05/2024,
n. 2124). Detta fattispecie non è rinvenibile nel caso di specie non avendo avanzato, stante la contumacia, alcuna domanda la parte convenuta. Inoltre, al di là delle contestazioni delle notule, pur se le stesse fossero state seguite dalle fatture commerciali richiamate dalla società convenuta nelle notule trasmesse, le stesse non avrebbero potuto rappresentare, se non supportate dalla prova della presenza di titolo contrattuale, fonte di richiesta di pagamento.
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (ex multis, Cass., 29/12/2024, n. 34831).
Da tanto ne deriva che a fronte della richiesta di accertamento negativo avanzato da parte attrice, alcuna prova dell'esecuzione del rapporto commerciale e del credito stesso da esso derivante è stato fornito dalla convenuta.
La domanda va, pertanto, accolta con l'accertamento e dichiarazione che nulla deve la Pt_1 alla
[...] Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda e in base all'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con la riduzione del 50% atteso la non complessità della controversia e l'assenza di contestazioni e difese della convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1771/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto,
- accerta e dichiara che la nulla deve a in virtù delle Parte_1 Controparte_1 notule richiamate in fatto;
- condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in Controparte_1 favore della delle spese di lite che liquida in €.237,00 per esborsi e, già dimidiati, in Parte_1
€.1.698,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre
IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Antonio Melucci
e Giuseppe Marotta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lagonegro 5 luglio 2025 Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171/2023 R.G. avente ad oggetto: accertamento negativo di credito
PROMOSSA DA
P.IVA: - Cod. Fisc.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Melucci e Giuseppe
Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(P. VA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Aversa alla Piazza Gian Lorenzo Bernini snc
convenuta contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza/infondatezza del credito asseritamente vantato dalla convenuta
[...] così come portato dalle notule 50/23, n. 51/23, n. 54/23 e n. 55/23 e, per CP_1 effetto, accertare e dichiarare che la società attrice nulla deve in favore del
[...]
CP_1
Evidenzia come la società convenuta, a mezzo pec, avesse costituito in mora l'attrice in relazione all'asserito mancato pagamento delle notule n. 50/23, n. 51/23, n. 54/23 e n. 55/23, il tutto per un totale pari a complessivi €.15.718,48, tanto per presunte attività di “Gestione canale
Amazon”, di “ART DIRECTION & PROJECT MANAGEMENT”, e di attività di “gestione sito web”.
Specificava, inoltre, che le attività di cui alle notule, cui sarebbero seguite le fatture, non erano state realmente ed effettivamente eseguite dalla convenuta e che, pertanto, le notule e le attività erano state contestate stragiudizialmente e contestate anche con l'introduzione del giudizio di accertamento negativo.
Non si costituiva in giudizio la convenuta società, seppur ritualmente citata e in conseguenza di tanto il giudice, con decreto del 4 aprile 2024, ne dichiarava la contumacia.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 5 maggio 2025 parte attrice, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione, che viene decisa come di seguito.
In via preliminare va confermata la contumacia della convenuta società, già dichiarata con decreto del 4 aprile 2024. Invero, la convenuta società seppur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
Quanto al merito, occorre osservare che parte attrice ha contestato di dover effettuare esborsi nei confronti della convenuta in virtù delle notule richiamate in fatto, tanto perché alcuna prestazione è stata eseguita. La domanda avanzata, quindi, a tutti gli effetti va qualificata come di accertamento negativo del credito.
Orbene, in tema di procedimento civile, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis, Cass., n. 16917/2012; Trib. Forlì, 28/10/2022,
n. 960).
L'onere probatorio così come appena specificato riveste diversa natura solamente se l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (ex multis, Cass., 20/09/2023, n. 26916; Trib. Bari, 08/05/2024,
n. 2124). Detta fattispecie non è rinvenibile nel caso di specie non avendo avanzato, stante la contumacia, alcuna domanda la parte convenuta. Inoltre, al di là delle contestazioni delle notule, pur se le stesse fossero state seguite dalle fatture commerciali richiamate dalla società convenuta nelle notule trasmesse, le stesse non avrebbero potuto rappresentare, se non supportate dalla prova della presenza di titolo contrattuale, fonte di richiesta di pagamento.
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (ex multis, Cass., 29/12/2024, n. 34831).
Da tanto ne deriva che a fronte della richiesta di accertamento negativo avanzato da parte attrice, alcuna prova dell'esecuzione del rapporto commerciale e del credito stesso da esso derivante è stato fornito dalla convenuta.
La domanda va, pertanto, accolta con l'accertamento e dichiarazione che nulla deve la Pt_1 alla
[...] Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda e in base all'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con la riduzione del 50% atteso la non complessità della controversia e l'assenza di contestazioni e difese della convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1771/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto,
- accerta e dichiara che la nulla deve a in virtù delle Parte_1 Controparte_1 notule richiamate in fatto;
- condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in Controparte_1 favore della delle spese di lite che liquida in €.237,00 per esborsi e, già dimidiati, in Parte_1
€.1.698,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre
IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Antonio Melucci
e Giuseppe Marotta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lagonegro 5 luglio 2025 Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara