Articolo 2 della Legge 4 luglio 1967, n. 561
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 agosto 1967
Art. 2.
Il contributo straordinario, da determinare con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da variare, salvo revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, verra' liquidato con le stesse modalita' e condizioni stabilite con l'atto 5 agosto 1965, approvato con decreto interministeriale 18 ottobre 1965, n. 3413 , stipulato in esecuzione dello articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1967