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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 281 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio dell'Avv. Mario Solanas, C.F._2 che li rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(fu , (fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_7 CP_12
, , ,
[...] CP_4 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 [...]
, , , , , , CP_27 CP_28 Controparte_29 CP_30 Controparte_31 CP_32
, , CP_33 CP_34 Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38
, , ,
[...] CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, ,
[...] CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47 CP_48
, , , , CP_37 CP_49 Controparte_50 Controparte_51 CP_52 [...]
, (Fu ), e CP_53 Controparte_54 CP_32 CP_55 Controparte_56
[...] convenuti contumaci e pagina 1 di 5 Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) nato a [...] il [...], cf. , residente a [...]C.F._1
Tortolì in Via Abruzzo, 8, proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 1508.
B) , nato a [...] il [...], cf. residente a [...]C.F._2
Tortolì in Via Angius, 20, proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 1510.
Vinte le spese e competenze di causa soltanto in caso di resistenza.
C) Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell'emananda sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e Parte_1 Parte_2 sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in agro di Tortolì in località “Foxi Lioni” e rispettivamente distinti al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1508 e particella 1510.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dai primi mesi dell'anno Duemila ad oggi, in particolare, della Parte_1 particella 1508 e della particella 1510. Gli stessi hanno dedotto che Parte_2 [...] ha utilizzato il terreno di cui alla particella 1508 provvedendo a recintarlo con paletti in Parte_1 ferro e rete metallica dell'altezza di 1,5 mt, realizzando l'accesso al fondo con rete metallica chiusa con lucchetto e catena ed effettuando periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacce, la potatura della vegetazione ivi esistente (cisto, lentisco, corbezzolo, ginepro, ginestra) e di altra vegetazione mediterranea. Analoghe attività sono state svolte da sulla particella 1510, dove la Parte_2 vegetazione risulta composta da cisti, lentischi, mimose, corbezzoli, piante di ulivo e da alcune piante di pero.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi, ciascuno riguardo ai rispettivi immobili.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto delle rispettive domande, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza dell'8 maggio 2025). Tes_2
Sul possesso di (foglio 19, particella 1508). Parte_1
I testimoni hanno riferito che dai primi mesi dell'anno Duemila Parte_1
(gennaio/febbraio) ha utilizzato un terreno sito in Tortolì in località “Foxi Lioni”, provvedendo, appena pagina 3 di 5 entrato in possesso dello stesso, ad apporre una classica recinzione in rete metallica e paletti in ferro, alta circa 1,5 mt, ed apponendo all'ingresso un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete chiuso con catena e lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi, per averlo visto personalmente aprire e chiudere il medesimo. Inoltre, il teste ha riferito di avere aiutato l'attore nelle attività di Testimone_2 pulizia e recinzione del fondo.
I testi hanno riferito che nel suddetto terreno sono presenti principalmente arbusti di macchia mediterranea (corbezzolo, cisto, lentisco) e di avere visto l'attore occuparsi della pulizia periodica del terreno e della potatura della macchia mediterranea.
Sul possesso di (foglio 19, particella 1510). Parte_2
I testimoni escussi hanno riferito che dai primi mesi dell'anno Duemila Parte_2
(gennaio/febbraio) ha utilizzato un terreno sito in Tortolì in località “Foxi Lioni”, collocato nella parte più bassa rispetto a quello del fratello provvedendo, appena entrato in possesso dello Parte_1 stesso, ad apporre una classica recinzione in rete metallica e paletti in ferro, alta circa 1,5 mt, ed apponendo all'ingresso un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete chiuso con catena e lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi, per averlo visto personalmente aprire e chiudere il medesimo.
I testi hanno riferito che nel suddetto terreno sono presenti alcune piante di ulivo (5/6, teste;
CP_37
Tes circa 10, teste , qualche pianta di pero ed una pianta di fico e di avere visto l'attore occuparsi della pulizia periodica del terreno, della potatura delle piante ivi presenti e della raccolta dei relativi frutti
(olive, pere e fichi).
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sui rispettivi immobili, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto anche proprietari di terreni limitrofi (il teste ha riferito di conoscere gli attori Testimone_1 da oltre quarant'anni e di abitare nella stessa via di Marongiu il teste ha Parte_1 Testimone_2 riferito di conoscere gli attori sin da piccoli), e per la conoscenza dei luoghi di causa, per essere frequentatori assidui degli stessi (il teste ha riferito di recarsi sul suo fondo quasi tutte le CP_37
Tes settimane ed il teste ogni due giorni circa) e, in quelle occasioni, di avere visto gli attori sui loro Tes fondi, oltre che per averli aiutati a svolgervi dei lavori (teste . pagina 4 di 5 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa, rispettivamente, Parte_2 delle particelle 1508 e 1510, per usucapione per averli posseduti dall'anno Duemila ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
(c.f. ) è divenuto proprietario dell'immobile sito in agro di Tortolì e
[...] C.F._1 distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1508 (pascolo cespugliato) e che (c.f. ) è divenuto proprietario dell'immobile sito in Parte_2 C.F._2 agro di Tortolì e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1510 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
9 dicembre 2025. CP_57
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 281 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio dell'Avv. Mario Solanas, C.F._2 che li rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(fu , (fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_7 CP_12
, , ,
[...] CP_4 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 [...]
, , , , , , CP_27 CP_28 Controparte_29 CP_30 Controparte_31 CP_32
, , CP_33 CP_34 Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38
, , ,
[...] CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, ,
[...] CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47 CP_48
, , , , CP_37 CP_49 Controparte_50 Controparte_51 CP_52 [...]
, (Fu ), e CP_53 Controparte_54 CP_32 CP_55 Controparte_56
[...] convenuti contumaci e pagina 1 di 5 Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) nato a [...] il [...], cf. , residente a [...]C.F._1
Tortolì in Via Abruzzo, 8, proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 1508.
B) , nato a [...] il [...], cf. residente a [...]C.F._2
Tortolì in Via Angius, 20, proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 1510.
Vinte le spese e competenze di causa soltanto in caso di resistenza.
C) Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell'emananda sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e Parte_1 Parte_2 sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in agro di Tortolì in località “Foxi Lioni” e rispettivamente distinti al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1508 e particella 1510.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dai primi mesi dell'anno Duemila ad oggi, in particolare, della Parte_1 particella 1508 e della particella 1510. Gli stessi hanno dedotto che Parte_2 [...] ha utilizzato il terreno di cui alla particella 1508 provvedendo a recintarlo con paletti in Parte_1 ferro e rete metallica dell'altezza di 1,5 mt, realizzando l'accesso al fondo con rete metallica chiusa con lucchetto e catena ed effettuando periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacce, la potatura della vegetazione ivi esistente (cisto, lentisco, corbezzolo, ginepro, ginestra) e di altra vegetazione mediterranea. Analoghe attività sono state svolte da sulla particella 1510, dove la Parte_2 vegetazione risulta composta da cisti, lentischi, mimose, corbezzoli, piante di ulivo e da alcune piante di pero.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi, ciascuno riguardo ai rispettivi immobili.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto delle rispettive domande, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza dell'8 maggio 2025). Tes_2
Sul possesso di (foglio 19, particella 1508). Parte_1
I testimoni hanno riferito che dai primi mesi dell'anno Duemila Parte_1
(gennaio/febbraio) ha utilizzato un terreno sito in Tortolì in località “Foxi Lioni”, provvedendo, appena pagina 3 di 5 entrato in possesso dello stesso, ad apporre una classica recinzione in rete metallica e paletti in ferro, alta circa 1,5 mt, ed apponendo all'ingresso un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete chiuso con catena e lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi, per averlo visto personalmente aprire e chiudere il medesimo. Inoltre, il teste ha riferito di avere aiutato l'attore nelle attività di Testimone_2 pulizia e recinzione del fondo.
I testi hanno riferito che nel suddetto terreno sono presenti principalmente arbusti di macchia mediterranea (corbezzolo, cisto, lentisco) e di avere visto l'attore occuparsi della pulizia periodica del terreno e della potatura della macchia mediterranea.
Sul possesso di (foglio 19, particella 1510). Parte_2
I testimoni escussi hanno riferito che dai primi mesi dell'anno Duemila Parte_2
(gennaio/febbraio) ha utilizzato un terreno sito in Tortolì in località “Foxi Lioni”, collocato nella parte più bassa rispetto a quello del fratello provvedendo, appena entrato in possesso dello Parte_1 stesso, ad apporre una classica recinzione in rete metallica e paletti in ferro, alta circa 1,5 mt, ed apponendo all'ingresso un cancello agricolo costituito da un pezzo di rete chiuso con catena e lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi, per averlo visto personalmente aprire e chiudere il medesimo.
I testi hanno riferito che nel suddetto terreno sono presenti alcune piante di ulivo (5/6, teste;
CP_37
Tes circa 10, teste , qualche pianta di pero ed una pianta di fico e di avere visto l'attore occuparsi della pulizia periodica del terreno, della potatura delle piante ivi presenti e della raccolta dei relativi frutti
(olive, pere e fichi).
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sui rispettivi immobili, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto anche proprietari di terreni limitrofi (il teste ha riferito di conoscere gli attori Testimone_1 da oltre quarant'anni e di abitare nella stessa via di Marongiu il teste ha Parte_1 Testimone_2 riferito di conoscere gli attori sin da piccoli), e per la conoscenza dei luoghi di causa, per essere frequentatori assidui degli stessi (il teste ha riferito di recarsi sul suo fondo quasi tutte le CP_37
Tes settimane ed il teste ogni due giorni circa) e, in quelle occasioni, di avere visto gli attori sui loro Tes fondi, oltre che per averli aiutati a svolgervi dei lavori (teste . pagina 4 di 5 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa, rispettivamente, Parte_2 delle particelle 1508 e 1510, per usucapione per averli posseduti dall'anno Duemila ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
(c.f. ) è divenuto proprietario dell'immobile sito in agro di Tortolì e
[...] C.F._1 distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1508 (pascolo cespugliato) e che (c.f. ) è divenuto proprietario dell'immobile sito in Parte_2 C.F._2 agro di Tortolì e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 19, particella 1510 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
9 dicembre 2025. CP_57
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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