Art. 20.
La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
(5)
((I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.)) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 , ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 , ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.
La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
(5)
((I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.)) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 , ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 , ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.