Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32694 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 73285 reso da NT RI, quale agente interno della riscossione del Comune di Casalserugo (PD), per l’esercizio 2020, depositato in data 30 luglio 2021;
Vista la relazione n. 442/2025 del 25.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale SC IS, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 442/2025 del 25.08.2025, il Magistrato istruttore del conto n. 73285 reso da NT RI, quale agente interno della riscossione del Comune di Casalserugo (PD), per l’esercizio 2020, depositato in data 30 luglio 2021, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la riscossione delle entrate COSAP per l’esercizio 2020 - esponeva riscossioni per complessivi euro 1.716,60 e versamenti per l’importo di euro 1.503,80, non risultando riversate le riscossioni dalla ricevuta n. 36 alla n. 44, per un totale di euro 212,80, senza che fossero riportate scritture di quadratura o altre annotazioni per dar conto dell’avvenuto versamento di tale giacenza di cassa (al riguardo, precisava che anche dall’esame del conto reso per l’esercizio precedente – depositato presso la Sezione al n. 68226 – era emerso che le riscossioni dell’ultimo trimestre del 2019, pari ad euro 1.000,64, non erano state oggetto di riversamento entro il termine della gestione);
b) la consultazione dei documenti reperibili nel sito istituzionale dell’Ente non aveva consentito di svolgere alcuna ulteriore verifica, atteso che i conti degli agenti contabili interni del Comune non erano stati presi in considerazione né nella relazione sulla gestione allegata al progetto di rendiconto per l’esercizio 2020, approvato con delibera di Giunta n. 37 del 14.05.2021, né nel parere dell’organo di revisione sul progetto di rendiconto, allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30.06.2021 (al riguardo, il Magistrato evidenziava che l’Ente, con nota in data 27 maggio 2024, in riferimento all’esame condotto su altro conto del medesimo esercizio, aveva comunicato di essere impossibilitato “a produrre la documentazione richiesta relativa alle ricevute di riscossione, alle quietanze di versamento in Tesoreria comunale, dei verbali di passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante, dei provvedimenti di approvazione dei conti e delle relazioni dell’Organo di controllo interno ex art. 139/2”,
trattandosi di conto risalente ed essendosi succeduti, nel corso del tempo, diversi responsabili del servizio);
c) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto aliunde, in assenza della relazione dell’organo di controllo interno, che non risultava depositata.
2. Il Magistrato istruttore rimetteva il conto all’esame della Sezione concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza discarico dell’agente, nonché di condanna del medesimo in caso di mancato raggiungimento, nel corso del giudizio, della prova dell’avvenuto riversamento del riscosso residuo.
3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2026, l’agente contabile chiariva che la dicitura “da incassare”, riportata nel conto, significava che le somme riscosse non erano ancora state versate nella tesoreria comunale alla data della redazione del conto e allegava l’atto di liquidazione n. 8 del 22.01.2021 e l’ordinativo di incasso n. 107 del 26.01.2021, a dimostrazione dell’avvenuto riversamento dell’importo di euro 212,80.
Quanto agli ulteriori profili di irregolarità contenuti nella relazione di deferimento, precisava che gli incassi COSAP si riferivano ad occupazioni temporanee e depositava copia del regolamento di economato (approvato con delibera di G.C. n. 206 del 13.11.1997) e di quello di contabilità applicabile ratione temporis (approvato con deliberazioni di C.C. n. 50 del 24.11.1999 e n. 65 del 28.12.1999).
Concludeva, quindi, con la richiesta di discarico, avendo fornito la prova del riversamento del residuo riscosso.
4. All’odierna udienza pubblica, presente l’agente contabile, il P.M. ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c., non ravvisando, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dallo stesso (in particolare: elenco bollette entrata incassate per l’anno 2020; provvedimento di autorizzazione a versamento delle somme riscosse a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e correlati ordinativi di incasso; regolamenti di contabilità e di economato applicabili ratione temporis) irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, fermo restando che, per espressa previsione normativa
(art. 140, comma 5 c.g.c.), i documenti giustificativi della gestione devono essere tenuti presso gli Uffici dell’amministrazione a disposizione della competente Sezione giurisdizionale territoriale nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio.
In particolare, il conto, avente ad oggetto la riscossione del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 27.12.2001, e successive modificazioni, è sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. Le somme che risultavano “da incassare” alla data di redazione del conto, per l’importo di euro 212,80 (corrispondenti alle riscossioni di cui alle ricevute da n. 36 a n.
44), infatti, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto al termine della gestione (31.12.2020), sono state versate in Tesoreria comunale, come comprovato dall’atto di liquidazione n. 8 del 22.01.2021 e dall’ordinativo di incasso n. 107 del 26.01.2021.
6. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento. Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
7. Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente contabile e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
8. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico dell’agente, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32694 del registro di Segreteria approva il conto giudiziale n. 73285 e per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile NT RI.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS LL AR TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)