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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 4375 / 2023, cui è riunito n.r.g 2612/2024
TRA
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BOSCAGLIA ANNA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2023, avente R.G. n. 4375/23, l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00235976 67 000, notificatogli in data 25.01.2023, con cui l'istituto CP_ previdenziale comunicava all'esito di un controllo effettuato dall' in merito alla sua posizione contributiva per il periodo 06/2021 – 12/2021, la debenza di contributi per la somma di € 1.403,79 per la
“gestione artigiani”.
Ha premesso in fatto:
a) di non essere iscritta alla Camera di Commercio come “artigiano” e di non svolgere attività autonoma come tale;
di essere la rapp.te legale della a socio unico con sede legale in Giugliano in Campania Controparte_2
(NA) alla Via Vicinale Massariola n.34 iscritta al Registro Imprese in data 17.06.2021;
CP_ b) che in data 02.07.2021, l le aveva comunicato l'accoglimento della richiesta di “ Parte_2
” che la esonerava dall'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;
[...]
c) che all'esito della notifica dell'avviso di addebito, intraprendeva corrispondenza con l'Ente a mezzo CP_ cassetto previdenziale e veniva a conoscenza del fatto che l , contravvenendo a quanto in precedenza comunicato, aveva effettuato d'ufficio l' iscrizione della stessa nella categoria degli “artigiani di fatto”.
CP_ Deduceva la nullità dell'avviso, eccependo in via preliminare ed assorbente l'illegittimità dell'operato dell per averla arbitrariamente iscritta d'ufficio alla gestione artigiani senza alcuna preventiva comunicazione, nonostante il previo accoglimento della richiesta di iscrizione come impresa unica, lamentando che a cagione
1 di tale omessa preventiva comunicazione, ella non aveva potuto controdedurre nulla a tale iscrizione di ufficio;
eccepiva inoltre la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà sanzionatoria per non aver tempestivamente comunicato l'accertamento che aveva condotto all'iscrizione a ruolo degli importi CP_ addebitati. Infine nel merito ha eccepito che l' – sul quale gravava il relativo onere- non aveva fornito alcuna prova ed idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che asseriva che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti era connessa al ruolo di socia ed Amministratrice Unica della che alla Tesoro era stata notificata Controparte_2 per compiuta giacenza del 02.09.2021, la lettera Mod. , con la quale era stato comunicato che “a Per_1 seguito dell'accertamento d'ufficio del 29.06.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto (16938651), con inizio dell'attività dal 14.06.2021 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
01.06.2021”, notifica in merito alla quale vi era piena corrispondenza, in Anagrafe Tributaria, tra l'indirizzo di spedizione e quello di residenza della ricorrente.
A tal riguardo eccepiva che:
- l'iscrizione alla predetta Gestione avveniva in quanto Artigiana di fatto ai sensi della circolare n.80 del
08/06/2012, e veniva regolarmente edotta dalla sede anche in occasione di due Cassetti Previdenziali per
Artigiani e Commercianti del 07.02.2023 e 09.02.2023. Nella prima si riscontrava che: ”trattasi di socia unica di srl artigiana, si conferma debito ascritto”, nella seconda: ”l'assicurata è stata iscritta da questa sede in qualità di "artigiana di fatto" ai sensi della circolare n.80 del 08/06/2012”;
- dalla consultazione dell'estratto contributivo UNEX era emerso che la ricorrente, da quando era
Amministratrice Unica della percepiva anche compenso per la sua carica, versando la Controparte_2 relativa contribuzione prevista ex lege alla Gestione Separata, cosi avvalorando il fatto che la stessa lavorasse in maniera fattuale nella predetta società;
- in data 10.05.2021, prima di costituire la era cessato il rapporto di lavoro dipendente Controparte_2 presso la società CP_3
- in riferimento al fatto che la ricorrente affermava di aver ricevuto una lettera attestante la non iscrizione alla
Gestione autonomi, precisava che tale comunicazione partiva in automatico quando viene trasmesso dal soggetto il quadro AC unitamente al Flusso Telematico CCIA. In questo caso il quadro AC era stato compilato e trasmesso dalla ricorrente con la richiesta di non iscrizione. In automatico, quindi, era partita centralmente una comunicazione di accoglimento di questa richiesta ma, in realtà, era il solo Funzionario preposto a dover concretamente valutare se il soggetto andasse o meno iscritto alla relativa Gestione Previdenziale ArtCom. A seguito degli accertamenti effettuati, e verificata l'iscrivibilità della quale Artigiana di fatto ex Pt_1 circolare n.80 del 08/06/2012, era partita la lettera Mod. , con la quale le era stata comunicata Per_1
l'avvenuta iscrizione alla predetta Gestione.
Eccepiva, inoltre, la tardività dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del Dlgs n. 46/1999, precisando che essa attiene alla regolarità della cartella o dell'avviso di addebito opposto, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per cui andava proposta nei venti giorni dal momento in cui si era avuto conoscenza del debito. Tale decadenza ha, inoltre, natura procedurale e non sostanziale in quanto il Tribunale è chiamato a un giudizio sul rapporto giuridico sostanziale: essa, cioè, ove anche maturata non determina l'estinzione del diritto di credito, ma preclude l'utilizzo del procedimento di riscossione mediante ruolo o avviso di addebito. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
****
Con ricorso depositato in data 5.02.2024 nel giudizio n.r.g. 2612/24 l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.371 2023 0013864085000, notificato in data 27.12.2023, asserendo che da un controllo
2 CP_ effettuato dall' in merito alla sua posizione contributiva per il periodo 06/2021 – 12/2023, era emerso che erano dovuti contributi per la somma di € 7.769,70 per la gestione artigiani.
Sulla base delle medesime premesse indicate nei punti a), b) e c) del ricorso depositato nel giudizio avente rg. 4375/23, di cui sopra, l'istante deduceva la nullità dell'avviso di addebito opposto, eccependo, accanto ai motivi indicati nel predetto ricorso, anche la duplicazione di iscrizione di presunti crediti atteso che, in data CP_ 25.01.2023, l' aveva notificato l'avviso di addebito n. 371 2022 00235976 67 000, per l'importo di euro
1.407,90 riferito al periodo 06.2021 /12.2021 ad oggetto la stessa causale.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che sollevava le medesime eccezioni avanzate nella memoria di costituzione nel giudizio rg n. 4375/23. In merito, invece, alla asserita duplicazione delle somme richieste nell'avviso di addebito, eccepiva che le partite creditorie ivi contestate erano richieste a titolo di “CONTRIBUTO FISSO
EMISSIONE 2021-01 RATA N. 3”, laddove quelle contestate nell'avviso di addebito n. 37120220023597667000 facevano riferimento al “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 1”. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nell'ordinanza di trattazione scritta sostituiva dell'udienza del 8.05.2024 il giudice riuniva al presente giudizio quello R.G. n. 2612/2024 per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La complessiva domanda avanzata dal ricorrente non è fondata e va pertanto respinta.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di asserita duplicazione delle somme richieste nell'avviso di addebito n.371 2023 0013864085000, notificato in data 27.12.2023 rispetto a quelle di cui all'avviso n. 371,
2022 00235976 67 000, notificato in data 25.01.2023, atteso che – come si evince da una più attenta lettura degli stessi - le partite creditorie contestate nel primo dei due appena indicati avvisi erano richieste a titolo di “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 3”, laddove quelle contestate nel secondo avviso di addebito facevano riferimento al “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 1”.
Quanto alla qualificazione dell'azione proposta, l'opponente ha agito avverso i due sopraindicati avvisi di addebito a lui notificati sollevando una serie di vizi formali (eccezione di mancata previa comunicazione della comunicazione della iscrizione di ufficio, decadenza per non avere preventivamente comunicato l'accertamento che aveva condotto alla iscrizione a ruolo degli importi addebitati) e vizi di merito ( infondatezza della pretesa contributiva per mancata prova ).
I vizi formali risultano tardivamente proposti dal momento che il ricorso risulta depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'AVA. Si applica infatti il combinato disposto degli artt. 29 dlgs 46/99 e 617,
1° comma c.p.c. trattandosi di censure che non attengono all'an bensì al quodomo dell'azione intrapresa CP_ dall' con la cartolarizzazione dei crediti contributivi.
Quanto al merito, esaminabile in conseguenza della proposizione dell'opposizione nel termine di 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, va rilevato che la questione controversa dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti in quanto artigiana di fatto, quale amministratore unico della TG
PONTEGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA, rende opportuna una premessa di carattere generale.
Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, alla stregua dei criteri definitori forniti dall'art. 2195 cc. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
3 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, va tenuto conto che l'art. 2, L. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, L. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, per cui “risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Vi civ., ord. 8.10.2019, n. 25192).
Ciò posto, il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale;
occorre altresì la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
(v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17328 del 25.08 e n. 17370 del 26.08.2016 ha ancora evidenziato che il requisito imprescindibile per l'iscrizione consiste nella prestazione da parte del socio di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma accomunare i commercianti (così anche i coltivatori e artigiani) ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (cfr. Cass. SS.UU.sent. n. 3240/2010).
In base ai principi richiamati anche nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010, nella ordinanza n. 845/2010 e nella successiva sentenza n. 2138/2014, è possibile evincere che l'onere della CP_ prova dei caratteri di abitualità e prevalenza nel senso sopra chiarito, è a carico dell' in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009,
n. 23600).
Va condiviso al riguardo il percorso motivazionale della Corte di Cassazione nella sentenza n.14389 del
05.06.2018 in relazione alla srl, ove rileva che “sotto il profilo soggettivo, questa Corte - con riferimento alle società a responsabilità limitata (Cass. ord. n. 2151 del 2017) - ha affermato il principio secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del
1986, art. 3 la qualità di socio unico e amministratore di una s.r.l. non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
4 iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto (v., pure, Cass. ord. n. 3145 del 2013, richiamata da Cass. 17643 del 2016 cit.)”.
A tanto va aggiunto che, sempre e solo in relazione alla particolare ipotesi della srl unipersonale, la Corte di CP_ Cassazione nella sentenza n.26655 del 22.10.2018, nel respingere il ricorso dell ha condiviso “la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che è basata sulla constatazione della mancata dimostrazione da parte CP_ dell che vi era onerato, dei presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa;
invero, come rilevato in punto di fatto dalla Corte d'appello, con motivazione adeguata che sfugge CP_ Con ai rilievi di legittimità, l non aveva minimamente assolto l'onere di provare l'apporto personale della nell'attività commerciale della società da lei amministrata, apporto, questo, che avrebbe potuto giustificare
l'iscrizione della medesima alla gestione commercianti, ai fini della relativa imposizione contributiva;
inoltre, CP_ nell'impugnata sentenza è posto ben in evidenza che si era rivelato insufficiente il tentativo dell di far Con discendere la prova dell'espletamento dell'attività commerciale della alla produzione del reddito, consistente negli aggi dei prodotti di monopolio, non essendo stato dimostrato se un tale reddito fosse stato
o meno percepito attraverso l'espletamento dell'attività personale della medesima in considerazione del fatto specifico che la documentazione prodotta da quest'ultima era relativa alla cessione da tempo dell'indicata Con attività; tra l'altro, nella sentenza è anche spiegato che non risultava alcuna attività personale della oiché
l'azienda era stata ceduta in affitto e poi venduta, avvenendo tutto ciò dal 1999 in avanti, mentre le cartelle opposte si riferivano a pretese concernenti il periodo 2008-2009, dunque successivo alla cessione per vendita del complesso delle attività; ne conseguiva, come accertato dalla Corte di merito, che dal 2007 in poi
l'appellata non aveva alcun titolo per esercitare personalmente un'attività commerciale;
nè può essere CP_ Con condiviso il tentativo dell di far discendere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della lla gestione commercianti da un elemento meramente presuntivo, quale il fatto che quest'ultima era socio unico di società di capitali a responsabilità limitata, in mancanza di elementi positivi di riscontro circa lo svolgimento personale effettivo da parte sua di attività commerciale, o dalla mancata dimostrazione da parte dell'opponente dello svolgimento di attività diversa non riconducibile a quella commerciale, atteso che in tal CP_ modo l finisce sostanzialmente per invertire l'onere della prova posto a suo carico, che è proprio quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa contributiva oggetto di causa;
… che non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) (partecipazione personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società; in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente
(rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
In definitiva, la prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, può desumersi da circostanze di fatto purché tempestivamente dedotte e può essere anche presuntiva e propongono di utilizzare elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni per cui possono costituire elementi presuntivi la presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (cfr. per un'ipotesi di questo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685; conf.
5 sentenza numero 26026 del 17 Ottobre 2018). È evidente che anche in tale evenienza, la valutazione va fatta CP_ caso per caso tenendo presente che, in base al riparto dell'onere probatorio, incombe sull' dimostrare la sussistenza delle ragioni per le quali l'amministratore debba essere iscritto nella Gestione commercianti.
Nel caso in esame, dalla visura camerale in atti risulta che l'attività di impresa della riguarda CP_5 prevalentemente la “" e la società si avvale di un numero esiguo di dipendenti .A tale riguardo, l'opponente in note ha dedotto che all'inizio della attività la assunse un operaio , poi aumentati nel Controparte_2 corso del tempo.
CP_ La prospettazione attorea volta ad introdurre un fatto impeditivo della pretesa azionata dall' non giova alla tesi propugnata. Va posto l'accento sulla circostanza che l' attività della società di cui sopra senz'altro richiede -in termini di conduzione dell'azienda- l'esercizio di compiti gestori di organizzazione dell'attività, in relazione ad es. all'approvvigionamento delle materie prima, ai rapporti con i fornitori, al coordinamento del personale per una proficua valorizzazione dei fattori produttivi, che non può essere affidata a dipendenti con mansioni di carattere esecutivo qual è un operaio, verosimilmente privi della qualifica necessaria, bensì richiede l'affidamento a dipendenti di concetto. e/o la collaborazione esterna di professionisti (commercialisti, fiscalisti, mediatori) per la gestione della stessa, circostanza affatto allegata.
CP_ Va quindi condiviso quanto sostenuto dall' ossia che nessuno dei dipendenti della società rivestiva all'epoca dei fatti un livello di inquadramento professionale tale da fare ritenere che fosse uno di loro a gestire l'impresa, consentendo di accreditare la tesi che l'amministrazione e gestione dell'attività -rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale- fosse svolta da figure operaie. D'altro canto appare condivisibile il ragionamento dell' he ha, in memoria di costituzione indicato come avvalorino la conclusione che la CP_6 ricorrente si impegnava nel periodo di causa fattualmente alla gestione della predetta società, la circostanza che la percepiva un compenso quale amministratrice unica, e che la stessa prima della costituzione Pt_1 della società predetta , cessava un precedente rapporto di lavoro dipendente.
Pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato.
CP_ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno integralmente compensate, considerando che l' CP_ non ha contestato che la comunicazione della iscrizione di ufficio della ricorrente da parte dell' alla gestione Artigiani sia stata preceduta da una lettera del medesimo istituto previdenziale che, in accoglimento di istanza specifica di non iscrizione presentata dalla stessa ricorrente, attestava la sua non iscrizione alla Gestione autonomi;
dunque intendendo il giudice enfatizzare, per il profilo della causalità della lite, il peso che con ogni evidenza ha avuto il comportamento francamente contraddittorio tenuto dall'istituto nella vicenda .
P.Q.M.
a)rigetta l'opposizione, dichiarando dovute le somme di cui agli avvisi di addebito opposti;
b) compensa per intero le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
6 7
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 4375 / 2023, cui è riunito n.r.g 2612/2024
TRA
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BOSCAGLIA ANNA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2023, avente R.G. n. 4375/23, l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00235976 67 000, notificatogli in data 25.01.2023, con cui l'istituto CP_ previdenziale comunicava all'esito di un controllo effettuato dall' in merito alla sua posizione contributiva per il periodo 06/2021 – 12/2021, la debenza di contributi per la somma di € 1.403,79 per la
“gestione artigiani”.
Ha premesso in fatto:
a) di non essere iscritta alla Camera di Commercio come “artigiano” e di non svolgere attività autonoma come tale;
di essere la rapp.te legale della a socio unico con sede legale in Giugliano in Campania Controparte_2
(NA) alla Via Vicinale Massariola n.34 iscritta al Registro Imprese in data 17.06.2021;
CP_ b) che in data 02.07.2021, l le aveva comunicato l'accoglimento della richiesta di “ Parte_2
” che la esonerava dall'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;
[...]
c) che all'esito della notifica dell'avviso di addebito, intraprendeva corrispondenza con l'Ente a mezzo CP_ cassetto previdenziale e veniva a conoscenza del fatto che l , contravvenendo a quanto in precedenza comunicato, aveva effettuato d'ufficio l' iscrizione della stessa nella categoria degli “artigiani di fatto”.
CP_ Deduceva la nullità dell'avviso, eccependo in via preliminare ed assorbente l'illegittimità dell'operato dell per averla arbitrariamente iscritta d'ufficio alla gestione artigiani senza alcuna preventiva comunicazione, nonostante il previo accoglimento della richiesta di iscrizione come impresa unica, lamentando che a cagione
1 di tale omessa preventiva comunicazione, ella non aveva potuto controdedurre nulla a tale iscrizione di ufficio;
eccepiva inoltre la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà sanzionatoria per non aver tempestivamente comunicato l'accertamento che aveva condotto all'iscrizione a ruolo degli importi CP_ addebitati. Infine nel merito ha eccepito che l' – sul quale gravava il relativo onere- non aveva fornito alcuna prova ed idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che asseriva che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti era connessa al ruolo di socia ed Amministratrice Unica della che alla Tesoro era stata notificata Controparte_2 per compiuta giacenza del 02.09.2021, la lettera Mod. , con la quale era stato comunicato che “a Per_1 seguito dell'accertamento d'ufficio del 29.06.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto (16938651), con inizio dell'attività dal 14.06.2021 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
01.06.2021”, notifica in merito alla quale vi era piena corrispondenza, in Anagrafe Tributaria, tra l'indirizzo di spedizione e quello di residenza della ricorrente.
A tal riguardo eccepiva che:
- l'iscrizione alla predetta Gestione avveniva in quanto Artigiana di fatto ai sensi della circolare n.80 del
08/06/2012, e veniva regolarmente edotta dalla sede anche in occasione di due Cassetti Previdenziali per
Artigiani e Commercianti del 07.02.2023 e 09.02.2023. Nella prima si riscontrava che: ”trattasi di socia unica di srl artigiana, si conferma debito ascritto”, nella seconda: ”l'assicurata è stata iscritta da questa sede in qualità di "artigiana di fatto" ai sensi della circolare n.80 del 08/06/2012”;
- dalla consultazione dell'estratto contributivo UNEX era emerso che la ricorrente, da quando era
Amministratrice Unica della percepiva anche compenso per la sua carica, versando la Controparte_2 relativa contribuzione prevista ex lege alla Gestione Separata, cosi avvalorando il fatto che la stessa lavorasse in maniera fattuale nella predetta società;
- in data 10.05.2021, prima di costituire la era cessato il rapporto di lavoro dipendente Controparte_2 presso la società CP_3
- in riferimento al fatto che la ricorrente affermava di aver ricevuto una lettera attestante la non iscrizione alla
Gestione autonomi, precisava che tale comunicazione partiva in automatico quando viene trasmesso dal soggetto il quadro AC unitamente al Flusso Telematico CCIA. In questo caso il quadro AC era stato compilato e trasmesso dalla ricorrente con la richiesta di non iscrizione. In automatico, quindi, era partita centralmente una comunicazione di accoglimento di questa richiesta ma, in realtà, era il solo Funzionario preposto a dover concretamente valutare se il soggetto andasse o meno iscritto alla relativa Gestione Previdenziale ArtCom. A seguito degli accertamenti effettuati, e verificata l'iscrivibilità della quale Artigiana di fatto ex Pt_1 circolare n.80 del 08/06/2012, era partita la lettera Mod. , con la quale le era stata comunicata Per_1
l'avvenuta iscrizione alla predetta Gestione.
Eccepiva, inoltre, la tardività dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del Dlgs n. 46/1999, precisando che essa attiene alla regolarità della cartella o dell'avviso di addebito opposto, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per cui andava proposta nei venti giorni dal momento in cui si era avuto conoscenza del debito. Tale decadenza ha, inoltre, natura procedurale e non sostanziale in quanto il Tribunale è chiamato a un giudizio sul rapporto giuridico sostanziale: essa, cioè, ove anche maturata non determina l'estinzione del diritto di credito, ma preclude l'utilizzo del procedimento di riscossione mediante ruolo o avviso di addebito. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
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Con ricorso depositato in data 5.02.2024 nel giudizio n.r.g. 2612/24 l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.371 2023 0013864085000, notificato in data 27.12.2023, asserendo che da un controllo
2 CP_ effettuato dall' in merito alla sua posizione contributiva per il periodo 06/2021 – 12/2023, era emerso che erano dovuti contributi per la somma di € 7.769,70 per la gestione artigiani.
Sulla base delle medesime premesse indicate nei punti a), b) e c) del ricorso depositato nel giudizio avente rg. 4375/23, di cui sopra, l'istante deduceva la nullità dell'avviso di addebito opposto, eccependo, accanto ai motivi indicati nel predetto ricorso, anche la duplicazione di iscrizione di presunti crediti atteso che, in data CP_ 25.01.2023, l' aveva notificato l'avviso di addebito n. 371 2022 00235976 67 000, per l'importo di euro
1.407,90 riferito al periodo 06.2021 /12.2021 ad oggetto la stessa causale.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che sollevava le medesime eccezioni avanzate nella memoria di costituzione nel giudizio rg n. 4375/23. In merito, invece, alla asserita duplicazione delle somme richieste nell'avviso di addebito, eccepiva che le partite creditorie ivi contestate erano richieste a titolo di “CONTRIBUTO FISSO
EMISSIONE 2021-01 RATA N. 3”, laddove quelle contestate nell'avviso di addebito n. 37120220023597667000 facevano riferimento al “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 1”. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nell'ordinanza di trattazione scritta sostituiva dell'udienza del 8.05.2024 il giudice riuniva al presente giudizio quello R.G. n. 2612/2024 per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La complessiva domanda avanzata dal ricorrente non è fondata e va pertanto respinta.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di asserita duplicazione delle somme richieste nell'avviso di addebito n.371 2023 0013864085000, notificato in data 27.12.2023 rispetto a quelle di cui all'avviso n. 371,
2022 00235976 67 000, notificato in data 25.01.2023, atteso che – come si evince da una più attenta lettura degli stessi - le partite creditorie contestate nel primo dei due appena indicati avvisi erano richieste a titolo di “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 3”, laddove quelle contestate nel secondo avviso di addebito facevano riferimento al “CONTRIBUTO FISSO EMISSIONE 2021-01 RATA N. 1”.
Quanto alla qualificazione dell'azione proposta, l'opponente ha agito avverso i due sopraindicati avvisi di addebito a lui notificati sollevando una serie di vizi formali (eccezione di mancata previa comunicazione della comunicazione della iscrizione di ufficio, decadenza per non avere preventivamente comunicato l'accertamento che aveva condotto alla iscrizione a ruolo degli importi addebitati) e vizi di merito ( infondatezza della pretesa contributiva per mancata prova ).
I vizi formali risultano tardivamente proposti dal momento che il ricorso risulta depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'AVA. Si applica infatti il combinato disposto degli artt. 29 dlgs 46/99 e 617,
1° comma c.p.c. trattandosi di censure che non attengono all'an bensì al quodomo dell'azione intrapresa CP_ dall' con la cartolarizzazione dei crediti contributivi.
Quanto al merito, esaminabile in conseguenza della proposizione dell'opposizione nel termine di 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, va rilevato che la questione controversa dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti in quanto artigiana di fatto, quale amministratore unico della TG
PONTEGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA, rende opportuna una premessa di carattere generale.
Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, alla stregua dei criteri definitori forniti dall'art. 2195 cc. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
3 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, va tenuto conto che l'art. 2, L. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, L. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, per cui “risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Vi civ., ord. 8.10.2019, n. 25192).
Ciò posto, il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale;
occorre altresì la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
(v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17328 del 25.08 e n. 17370 del 26.08.2016 ha ancora evidenziato che il requisito imprescindibile per l'iscrizione consiste nella prestazione da parte del socio di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma accomunare i commercianti (così anche i coltivatori e artigiani) ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (cfr. Cass. SS.UU.sent. n. 3240/2010).
In base ai principi richiamati anche nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010, nella ordinanza n. 845/2010 e nella successiva sentenza n. 2138/2014, è possibile evincere che l'onere della CP_ prova dei caratteri di abitualità e prevalenza nel senso sopra chiarito, è a carico dell' in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009,
n. 23600).
Va condiviso al riguardo il percorso motivazionale della Corte di Cassazione nella sentenza n.14389 del
05.06.2018 in relazione alla srl, ove rileva che “sotto il profilo soggettivo, questa Corte - con riferimento alle società a responsabilità limitata (Cass. ord. n. 2151 del 2017) - ha affermato il principio secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del
1986, art. 3 la qualità di socio unico e amministratore di una s.r.l. non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
4 iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto (v., pure, Cass. ord. n. 3145 del 2013, richiamata da Cass. 17643 del 2016 cit.)”.
A tanto va aggiunto che, sempre e solo in relazione alla particolare ipotesi della srl unipersonale, la Corte di CP_ Cassazione nella sentenza n.26655 del 22.10.2018, nel respingere il ricorso dell ha condiviso “la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che è basata sulla constatazione della mancata dimostrazione da parte CP_ dell che vi era onerato, dei presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa;
invero, come rilevato in punto di fatto dalla Corte d'appello, con motivazione adeguata che sfugge CP_ Con ai rilievi di legittimità, l non aveva minimamente assolto l'onere di provare l'apporto personale della nell'attività commerciale della società da lei amministrata, apporto, questo, che avrebbe potuto giustificare
l'iscrizione della medesima alla gestione commercianti, ai fini della relativa imposizione contributiva;
inoltre, CP_ nell'impugnata sentenza è posto ben in evidenza che si era rivelato insufficiente il tentativo dell di far Con discendere la prova dell'espletamento dell'attività commerciale della alla produzione del reddito, consistente negli aggi dei prodotti di monopolio, non essendo stato dimostrato se un tale reddito fosse stato
o meno percepito attraverso l'espletamento dell'attività personale della medesima in considerazione del fatto specifico che la documentazione prodotta da quest'ultima era relativa alla cessione da tempo dell'indicata Con attività; tra l'altro, nella sentenza è anche spiegato che non risultava alcuna attività personale della oiché
l'azienda era stata ceduta in affitto e poi venduta, avvenendo tutto ciò dal 1999 in avanti, mentre le cartelle opposte si riferivano a pretese concernenti il periodo 2008-2009, dunque successivo alla cessione per vendita del complesso delle attività; ne conseguiva, come accertato dalla Corte di merito, che dal 2007 in poi
l'appellata non aveva alcun titolo per esercitare personalmente un'attività commerciale;
nè può essere CP_ Con condiviso il tentativo dell di far discendere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della lla gestione commercianti da un elemento meramente presuntivo, quale il fatto che quest'ultima era socio unico di società di capitali a responsabilità limitata, in mancanza di elementi positivi di riscontro circa lo svolgimento personale effettivo da parte sua di attività commerciale, o dalla mancata dimostrazione da parte dell'opponente dello svolgimento di attività diversa non riconducibile a quella commerciale, atteso che in tal CP_ modo l finisce sostanzialmente per invertire l'onere della prova posto a suo carico, che è proprio quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa contributiva oggetto di causa;
… che non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) (partecipazione personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società; in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente
(rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
In definitiva, la prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, può desumersi da circostanze di fatto purché tempestivamente dedotte e può essere anche presuntiva e propongono di utilizzare elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni per cui possono costituire elementi presuntivi la presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (cfr. per un'ipotesi di questo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685; conf.
5 sentenza numero 26026 del 17 Ottobre 2018). È evidente che anche in tale evenienza, la valutazione va fatta CP_ caso per caso tenendo presente che, in base al riparto dell'onere probatorio, incombe sull' dimostrare la sussistenza delle ragioni per le quali l'amministratore debba essere iscritto nella Gestione commercianti.
Nel caso in esame, dalla visura camerale in atti risulta che l'attività di impresa della riguarda CP_5 prevalentemente la “" e la società si avvale di un numero esiguo di dipendenti .A tale riguardo, l'opponente in note ha dedotto che all'inizio della attività la assunse un operaio , poi aumentati nel Controparte_2 corso del tempo.
CP_ La prospettazione attorea volta ad introdurre un fatto impeditivo della pretesa azionata dall' non giova alla tesi propugnata. Va posto l'accento sulla circostanza che l' attività della società di cui sopra senz'altro richiede -in termini di conduzione dell'azienda- l'esercizio di compiti gestori di organizzazione dell'attività, in relazione ad es. all'approvvigionamento delle materie prima, ai rapporti con i fornitori, al coordinamento del personale per una proficua valorizzazione dei fattori produttivi, che non può essere affidata a dipendenti con mansioni di carattere esecutivo qual è un operaio, verosimilmente privi della qualifica necessaria, bensì richiede l'affidamento a dipendenti di concetto. e/o la collaborazione esterna di professionisti (commercialisti, fiscalisti, mediatori) per la gestione della stessa, circostanza affatto allegata.
CP_ Va quindi condiviso quanto sostenuto dall' ossia che nessuno dei dipendenti della società rivestiva all'epoca dei fatti un livello di inquadramento professionale tale da fare ritenere che fosse uno di loro a gestire l'impresa, consentendo di accreditare la tesi che l'amministrazione e gestione dell'attività -rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale- fosse svolta da figure operaie. D'altro canto appare condivisibile il ragionamento dell' he ha, in memoria di costituzione indicato come avvalorino la conclusione che la CP_6 ricorrente si impegnava nel periodo di causa fattualmente alla gestione della predetta società, la circostanza che la percepiva un compenso quale amministratrice unica, e che la stessa prima della costituzione Pt_1 della società predetta , cessava un precedente rapporto di lavoro dipendente.
Pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato.
CP_ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno integralmente compensate, considerando che l' CP_ non ha contestato che la comunicazione della iscrizione di ufficio della ricorrente da parte dell' alla gestione Artigiani sia stata preceduta da una lettera del medesimo istituto previdenziale che, in accoglimento di istanza specifica di non iscrizione presentata dalla stessa ricorrente, attestava la sua non iscrizione alla Gestione autonomi;
dunque intendendo il giudice enfatizzare, per il profilo della causalità della lite, il peso che con ogni evidenza ha avuto il comportamento francamente contraddittorio tenuto dall'istituto nella vicenda .
P.Q.M.
a)rigetta l'opposizione, dichiarando dovute le somme di cui agli avvisi di addebito opposti;
b) compensa per intero le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
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