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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.602/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentate dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
Fabio Ganci
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata l'11/6/25
PAROLE CHIAVE: CARTA DOCENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti, docenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, lo sono stata anche, a tempo determinato, nei precedenti anni 2020/21, 2021/22 e rispettivamente
2017/18 (doc.1 e 1.1 allegati al ricorso al ricorso, e doc, depositato con le note
11/6/25 ): in relazione a queste ultime annualità lamentano la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015. pagina 1 di 2 2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo,nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 per , e 2017/18 , Parte_1 Parte_1
condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari delle ricorrenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.602/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentate dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
Fabio Ganci
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata l'11/6/25
PAROLE CHIAVE: CARTA DOCENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti, docenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, lo sono stata anche, a tempo determinato, nei precedenti anni 2020/21, 2021/22 e rispettivamente
2017/18 (doc.1 e 1.1 allegati al ricorso al ricorso, e doc, depositato con le note
11/6/25 ): in relazione a queste ultime annualità lamentano la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015. pagina 1 di 2 2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo,nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 per , e 2017/18 , Parte_1 Parte_1
condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari delle ricorrenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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