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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37680 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De LE EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/2/2025 del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Trasacco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/2/2025, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava EN De LE colpevole dei reati di cui ai capi 5), 6) e 7) della rubrica, tutti contestati ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; l'imputato - insieme a RI VO - era inoltre prosciolto da altre contestazioni, perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37680 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/10/2025 2. Propone ricorso per cassazione il De LE, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Con riguardo ai capi 5) e 6), la pronuncia del Tribunale conterrebbe evidenti travisamenti della prova e riporterebbe dati inesatti. In particolare: 1) le considerazioni circa l'assenza di documentazione quanto alla vasca seminterrata sarebbero errate, avendola invece fornita l'imputato, come peraltro risulterebbe dalle dichiarazioni del comandante del nucleo di polizia giudiziaria intervenuto. Questa documentazione, dunque, non sarebbe stata esaminata, sebbene agli atti;
2) non risponderebbe al vero che lo smaltimento dei rifiuti contenuti nella vasca sarebbe avvenuto in modo illecito e misterioso. La difesa, infatti, avrebbe prodotto un contratto, stipulato dalla società con la "Ecoambiente", che avrebbe avuto ad oggetto anche lo smaltimento di rifiuti liquidi, come confermato dalle varie fatture emesse dalla seconda tra il 2018 ed il 2023. La stessa conclusione, peraltro, emergerebbe anche dalle fonti dichiarative;
3) la sentenza non spiegherebbe in che termini la struttura della vasca e i suoi profili tecnici inciderebbero sulla sussistenza del reato, così come sarebbe apparente l'affermazione secondo cui gli stessi rifiuti sarebbero stati presenti sul posto da oltre un anno. Con riguardo, poi, al reato di cui al capo 7), il Tribunale avrebbe tratto dall'utilizzo del solvente Solvanol la necessità che la società si dotasse di autorizzazione per emissioni in atmosfera;
tale utilizzo, tuttavia, costituirebbe una mera deduzione dei funzionari ARPAC, privo di riscontri e non verificato neppure dal consulente tecnico della difesa, che, nel corso di analisi eseguite due mesi dopo l'ispezione (dunque, non a distanza di anni, come affermato in sentenza), non avrebbe verificato affatto l'impiego di questo prodotto. La motivazione del Tribunale sul punto risulterebbe carente (quanto alle conclusioni del consulente) ed apparente (quanto alla prova dell'utilizzo del solvente), meritando dunque l'annullamento; - violazione degli artt. 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La pronuncia impugnata non conterrebbe argomenti quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sebbene richieste dalla difesa. Negli stessi termini, mancherebbe ogni motivazione quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, anch'essa oggetto di esplicita istanza e di certo applicabile al caso di specie in ragione di plurimi elementi di fatto (riportati a pag. 14), anche successivi alla ipotizzata condotta di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riferimento ai tre capi di imputazione oggetto di condanna (5, 6 e 7), infatti, il primo motivo tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione in punto di fatto di plurimi elementi istruttori già esaminati dal Tribunale, con particolare riguardo: a) alla documentazione che lo stesso imputato avrebbe prodotto circa la realizzazione della vasca interrata, b) al regolare smaltimento dei rifiuti liquidi contenuti in essa, c) all'utilizzo del solvente Solvanol nel processo produttivo. La stessa censura, peraltro, non valuta compiutamente le considerazioni sulle quali la sentenza si fonda, che - muovendo da precisi ed oggettivi esiti dibattimentali, in parte riferibili allo stesso imputato - ha riconosciuto la colpevolezza del De LE con una motivazione del tutto solida, priva del travisamento denunciato e aderente alle prove raccolte. 4.1. In particolare, all'esito di un'ampia ed assai dettagliata ricognizione istruttoria (da pag. 4 a pag. 12 della sentenza), il Tribunale ha concluso che né al momento della verifica ispettiva, né al momento della successiva integrazione documentale, era stata prodotta relazione tecnica circa le dimensioni e le caratteristiche specifiche della vasca interrata di contenimento dei reflui prodotti dal processo di colorazione dei bottoni;
ancora, non erano stati prodotti documenti attestanti lo smaltimento del rifiuto liquido stoccato nella vasca medesima. Alla luce dello stato di fatto riscontrato, ed in assenza di qualunque documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti, la sentenza - facendo proprie, con argomento non manifestamente illogico, le conclusioni dei funzionari ARPAC - ha quindi ritenuto che il deposito dei rifiuti liquidi, provenienti dal processo di colorazione dei bottoni, avesse avuto luogo da oltre un anno;
che il rifiuto medesimo fosse stato smaltito in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo;
che, ancora, fosse stato utilizzato un solvente organico - il citato Solvanol - nel medesimo ciclo produttivo, tale da imporre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Con questi riscontri di merito, è stata dunque accertata la consumazione delle tre fattispecie contestate ai capi 5), 6) e 7), nei termini del concorso (con RI VO) nelle contravvenzioni di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006 (per aver eseguito un'illecita attività di smaltimento e gestione dei rifiuti speciali liquidi presenti nella vasca), di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto (per aver effettuato un deposito il regolare degli stessi rifiuti, oltre l'anno) e di cui all'art. 279, stesso decreto (per aver esercitato l'attività in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera). 4.2. Con riguardo allo stesso profilo di responsabilità, peraltro, i motivi di ricorso proposti risultano inammissibili anche per genericità. 4.2.1. In particolare, il riferimento alla documentazione che la difesa avrebbe prodotto, "concernente la realizzazione della vasca", non consente di superare le carenze istruttorie - indicate in sentenza come riconducibili all'imputato - quanto , 3 alle caratteristiche tecniche e di tenuta stagna della vasca medesima (risultando non prodotta la relazione); tale documentazione, allegata al ricorso, quand'anche effettivamente in atti, attesterebbe invero soltanto le dimensioni e la capienza della vasca, ma nulla riferirebbe in ordine alle sue specifiche tecniche. 4.2.2. Analogamente, il riferimento al contratto che la "DEMI Accessori s.r.l." (di cui il ricorrente era amministratore unico) e la "Ecoambiente" avrebbero stipulato quanto allo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli liquidi, come da fatture 2018-2023 (allegate al ricorso), non consente di superare l'inequivoco dato istruttorio (ampiamente riportato in sentenza) relativo alla mancata produzione di documenti attestanti lo smaltimento proprio del rifiuto stoccato nella vasca interrata e rinvenuto in sede ispettiva. 4.2.3. Ancora, risulta del tutto generica la considerazione difensiva secondo cui la sentenza non spiegherebbe le ragioni per le quali la struttura della vasca inciderebbe sulla sussistenza del reato;
al riguardo, risulta sufficiente il richiamo - ancora nella pronuncia impugnata - all'assenza dei dati concernenti, tra l'altro, la tenuta stagna della vasca medesima, dunque con riferimento ad un profilo di evidente rilievo nell'ottica della tutela ambientale. 4.2.4. Quanto, poi, alla dedotta assenza di motivazione circa la giacenza dei reflui (sempre nella vasca in questione) da oltre un anno, la sentenza ha evidentemente tratto il dato dal quantitativo di sostanze pacificamente rinvenuto e dalla già più volte riferita assenza di documentazione circa un regolare smaltimento. A ciò si aggiunga, peraltro, che lo stesso consulente tecnico della difesa non aveva fornito alcun elemento sul punto, emergendo dunque soltanto quanto riferito dal funzionario ARPAC circa il fatto che la vasca era piena al momento dell'intervento, così da giustificare ragionevolmente - in mancanza di documentazione di segno contrario - che i reflui si trovassero lì da oltre un anno. 4.2.5. Infine, quanto all'utilizzo del solvente Solvanol, risulta del tutto apodittica l'affermazione difensiva secondo cui la sentenza lo avrebbe tratto soltanto da una mera deduzione di un funzionario ARPAC. Come chiaramente riportato nella stessa pronuncia, e non contestato, era stata infatti la società, in data 19/7/2021, ad inviare all'Agenzia una pec contenente le schede tecniche dei prodotti utilizzati per la lavorazione (in particolare, la colorazione di bottoni): tra questi, per l'appunto il Solvanol. 5. Tutte le censure in punto di responsabilità, pertanto, risultano manifestamente infondate. 6. Con riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso, concernente lato sensu il trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue. 6.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non individua gli argomenti eventualmente sottoposti al Tribunale per il loro riconoscimento, non 4 consentendo, pertanto, alcuna verifica in questa sede in ordine alla motivazione della sentenza. 6.2. Quanto poi alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la stessa deve ritenersi implicitamente negata in ragione della pluralità delle condotte riscontrate (alle quali aggiungere quella di cui al capo 3 - art. 256, comma 1, lett. a, d. Igs. n. 152 del 2006 - dichiarata estinta per prescrizione), tale da integrare quel carattere di abitualità che di per sé impedisce l'applicazione dell'istituto. A tanto si aggiunga, inoltre, che non è dato sapere se l'insieme degli elementi valorizzati al riguardo nel ricorso (pagg. 14-15) sia stato sottoposto al Giudice del merito, risultando assente ogni indicazione al riguardo, compresa la doverosa allegazione del verbale di udienza;
ciò, peraltro, non consente neppure di riscontrare, a monte, l'avvenuta richiesta della causa di esclusione della punibilità (così come delle circostanze attenuanti generiche), di cui l'intestazione della sentenza - evidentemente tratta dal verbale - non dà conto ("assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste"). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Depositata in Cancelleria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Trasacco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/2/2025, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava EN De LE colpevole dei reati di cui ai capi 5), 6) e 7) della rubrica, tutti contestati ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; l'imputato - insieme a RI VO - era inoltre prosciolto da altre contestazioni, perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37680 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/10/2025 2. Propone ricorso per cassazione il De LE, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Con riguardo ai capi 5) e 6), la pronuncia del Tribunale conterrebbe evidenti travisamenti della prova e riporterebbe dati inesatti. In particolare: 1) le considerazioni circa l'assenza di documentazione quanto alla vasca seminterrata sarebbero errate, avendola invece fornita l'imputato, come peraltro risulterebbe dalle dichiarazioni del comandante del nucleo di polizia giudiziaria intervenuto. Questa documentazione, dunque, non sarebbe stata esaminata, sebbene agli atti;
2) non risponderebbe al vero che lo smaltimento dei rifiuti contenuti nella vasca sarebbe avvenuto in modo illecito e misterioso. La difesa, infatti, avrebbe prodotto un contratto, stipulato dalla società con la "Ecoambiente", che avrebbe avuto ad oggetto anche lo smaltimento di rifiuti liquidi, come confermato dalle varie fatture emesse dalla seconda tra il 2018 ed il 2023. La stessa conclusione, peraltro, emergerebbe anche dalle fonti dichiarative;
3) la sentenza non spiegherebbe in che termini la struttura della vasca e i suoi profili tecnici inciderebbero sulla sussistenza del reato, così come sarebbe apparente l'affermazione secondo cui gli stessi rifiuti sarebbero stati presenti sul posto da oltre un anno. Con riguardo, poi, al reato di cui al capo 7), il Tribunale avrebbe tratto dall'utilizzo del solvente Solvanol la necessità che la società si dotasse di autorizzazione per emissioni in atmosfera;
tale utilizzo, tuttavia, costituirebbe una mera deduzione dei funzionari ARPAC, privo di riscontri e non verificato neppure dal consulente tecnico della difesa, che, nel corso di analisi eseguite due mesi dopo l'ispezione (dunque, non a distanza di anni, come affermato in sentenza), non avrebbe verificato affatto l'impiego di questo prodotto. La motivazione del Tribunale sul punto risulterebbe carente (quanto alle conclusioni del consulente) ed apparente (quanto alla prova dell'utilizzo del solvente), meritando dunque l'annullamento; - violazione degli artt. 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La pronuncia impugnata non conterrebbe argomenti quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sebbene richieste dalla difesa. Negli stessi termini, mancherebbe ogni motivazione quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, anch'essa oggetto di esplicita istanza e di certo applicabile al caso di specie in ragione di plurimi elementi di fatto (riportati a pag. 14), anche successivi alla ipotizzata condotta di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riferimento ai tre capi di imputazione oggetto di condanna (5, 6 e 7), infatti, il primo motivo tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione in punto di fatto di plurimi elementi istruttori già esaminati dal Tribunale, con particolare riguardo: a) alla documentazione che lo stesso imputato avrebbe prodotto circa la realizzazione della vasca interrata, b) al regolare smaltimento dei rifiuti liquidi contenuti in essa, c) all'utilizzo del solvente Solvanol nel processo produttivo. La stessa censura, peraltro, non valuta compiutamente le considerazioni sulle quali la sentenza si fonda, che - muovendo da precisi ed oggettivi esiti dibattimentali, in parte riferibili allo stesso imputato - ha riconosciuto la colpevolezza del De LE con una motivazione del tutto solida, priva del travisamento denunciato e aderente alle prove raccolte. 4.1. In particolare, all'esito di un'ampia ed assai dettagliata ricognizione istruttoria (da pag. 4 a pag. 12 della sentenza), il Tribunale ha concluso che né al momento della verifica ispettiva, né al momento della successiva integrazione documentale, era stata prodotta relazione tecnica circa le dimensioni e le caratteristiche specifiche della vasca interrata di contenimento dei reflui prodotti dal processo di colorazione dei bottoni;
ancora, non erano stati prodotti documenti attestanti lo smaltimento del rifiuto liquido stoccato nella vasca medesima. Alla luce dello stato di fatto riscontrato, ed in assenza di qualunque documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti, la sentenza - facendo proprie, con argomento non manifestamente illogico, le conclusioni dei funzionari ARPAC - ha quindi ritenuto che il deposito dei rifiuti liquidi, provenienti dal processo di colorazione dei bottoni, avesse avuto luogo da oltre un anno;
che il rifiuto medesimo fosse stato smaltito in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo;
che, ancora, fosse stato utilizzato un solvente organico - il citato Solvanol - nel medesimo ciclo produttivo, tale da imporre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Con questi riscontri di merito, è stata dunque accertata la consumazione delle tre fattispecie contestate ai capi 5), 6) e 7), nei termini del concorso (con RI VO) nelle contravvenzioni di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006 (per aver eseguito un'illecita attività di smaltimento e gestione dei rifiuti speciali liquidi presenti nella vasca), di cui all'art. 256, comma 2, stesso decreto (per aver effettuato un deposito il regolare degli stessi rifiuti, oltre l'anno) e di cui all'art. 279, stesso decreto (per aver esercitato l'attività in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera). 4.2. Con riguardo allo stesso profilo di responsabilità, peraltro, i motivi di ricorso proposti risultano inammissibili anche per genericità. 4.2.1. In particolare, il riferimento alla documentazione che la difesa avrebbe prodotto, "concernente la realizzazione della vasca", non consente di superare le carenze istruttorie - indicate in sentenza come riconducibili all'imputato - quanto , 3 alle caratteristiche tecniche e di tenuta stagna della vasca medesima (risultando non prodotta la relazione); tale documentazione, allegata al ricorso, quand'anche effettivamente in atti, attesterebbe invero soltanto le dimensioni e la capienza della vasca, ma nulla riferirebbe in ordine alle sue specifiche tecniche. 4.2.2. Analogamente, il riferimento al contratto che la "DEMI Accessori s.r.l." (di cui il ricorrente era amministratore unico) e la "Ecoambiente" avrebbero stipulato quanto allo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli liquidi, come da fatture 2018-2023 (allegate al ricorso), non consente di superare l'inequivoco dato istruttorio (ampiamente riportato in sentenza) relativo alla mancata produzione di documenti attestanti lo smaltimento proprio del rifiuto stoccato nella vasca interrata e rinvenuto in sede ispettiva. 4.2.3. Ancora, risulta del tutto generica la considerazione difensiva secondo cui la sentenza non spiegherebbe le ragioni per le quali la struttura della vasca inciderebbe sulla sussistenza del reato;
al riguardo, risulta sufficiente il richiamo - ancora nella pronuncia impugnata - all'assenza dei dati concernenti, tra l'altro, la tenuta stagna della vasca medesima, dunque con riferimento ad un profilo di evidente rilievo nell'ottica della tutela ambientale. 4.2.4. Quanto, poi, alla dedotta assenza di motivazione circa la giacenza dei reflui (sempre nella vasca in questione) da oltre un anno, la sentenza ha evidentemente tratto il dato dal quantitativo di sostanze pacificamente rinvenuto e dalla già più volte riferita assenza di documentazione circa un regolare smaltimento. A ciò si aggiunga, peraltro, che lo stesso consulente tecnico della difesa non aveva fornito alcun elemento sul punto, emergendo dunque soltanto quanto riferito dal funzionario ARPAC circa il fatto che la vasca era piena al momento dell'intervento, così da giustificare ragionevolmente - in mancanza di documentazione di segno contrario - che i reflui si trovassero lì da oltre un anno. 4.2.5. Infine, quanto all'utilizzo del solvente Solvanol, risulta del tutto apodittica l'affermazione difensiva secondo cui la sentenza lo avrebbe tratto soltanto da una mera deduzione di un funzionario ARPAC. Come chiaramente riportato nella stessa pronuncia, e non contestato, era stata infatti la società, in data 19/7/2021, ad inviare all'Agenzia una pec contenente le schede tecniche dei prodotti utilizzati per la lavorazione (in particolare, la colorazione di bottoni): tra questi, per l'appunto il Solvanol. 5. Tutte le censure in punto di responsabilità, pertanto, risultano manifestamente infondate. 6. Con riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso, concernente lato sensu il trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue. 6.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non individua gli argomenti eventualmente sottoposti al Tribunale per il loro riconoscimento, non 4 consentendo, pertanto, alcuna verifica in questa sede in ordine alla motivazione della sentenza. 6.2. Quanto poi alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la stessa deve ritenersi implicitamente negata in ragione della pluralità delle condotte riscontrate (alle quali aggiungere quella di cui al capo 3 - art. 256, comma 1, lett. a, d. Igs. n. 152 del 2006 - dichiarata estinta per prescrizione), tale da integrare quel carattere di abitualità che di per sé impedisce l'applicazione dell'istituto. A tanto si aggiunga, inoltre, che non è dato sapere se l'insieme degli elementi valorizzati al riguardo nel ricorso (pagg. 14-15) sia stato sottoposto al Giudice del merito, risultando assente ogni indicazione al riguardo, compresa la doverosa allegazione del verbale di udienza;
ciò, peraltro, non consente neppure di riscontrare, a monte, l'avvenuta richiesta della causa di esclusione della punibilità (così come delle circostanze attenuanti generiche), di cui l'intestazione della sentenza - evidentemente tratta dal verbale - non dà conto ("assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste"). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Depositata in Cancelleria