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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 951/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Regione Momello n. 3 – AN RI (TO)
E
(c.f. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]– Vauda Canavese (TO),
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria D'Elicio in Via
Aosta n. 46 – Torino, rappresentati e difesi per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. conclusioni congiunte
“1) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e Per_1
principale presso la madre.
2) Salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti individuano i tempi e le modalità della presenza
di presso ciascuno di essi, secondo la seguente regolamentazione: Per_1
- durante le settimane, in cui il padre svolgerà il turno lavorativo mattutino e notturno, potrà
vedere e tenere con sé il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00, allorquando Per_1
provvederà ad andarlo a prendere presso l'abitazione della madre, sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo
cena, allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- trascorrerà, inoltre, con il padre, a week-end alterni, sino al raggiungimento di tre anni Per_1
di età, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, mentre, a
partire dal compimento dei tre anni, dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 20-30 della domenica,
allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni Per_1
consecutivi, che dovrà essere concordato tra i medesimi, entro il mese di maggio di ogni anno, e
mentre, sino ai tre anni di età. il minore potrà pernottare con il padre, durante il periodo di
propria competenza, per due notti, successivamente ai tre anni, potrà invece dormire con il
genitore per tutto il periodo;
- per quanto attiene, invece, alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno Per_1
della vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro ed il 31/12 con un genitore e 01/01 con
l'altro mentre trascorrerà il giorno della befana, sempre ad anni alterni, con un genitore o con
l'altro;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore, sempre ad anni alterni, terrà o il giorno di Per_1
Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo;
i ricorrenti si impegnano a festeggiare insieme a il compleanno di quest' ultimo, mentre Per_1
tutti gli anni il minore trascorrerà con la madre ed il padre i giorni dei loro rispettivi compleanni
nonché la festa della mamma e del papà. 8) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento del figlio la somma di € 150,00= mensili, da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT.
9) Il sig. si farà, inoltre, integralmente carico delle spese straordinarie per il Parte_2
figlio, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati in
uso presso il Tribunale di Ivrea,
10) Il sig. riconosce ed attribuisce, altresì, alla sig.ra per l'intero Parte_2 Parte_1
l'importo dell'assegno unico mensile, spettante per il figlio minore rinunciando a qualsiasi
pretesa ovvero diritto in merito allo stesso.”
Conclusioni del P.M. “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 23.04.2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che dalla relazione sentimentale tra loro in data 18/11/2023 a Ciriè (TO)
è nato . Per_1
Da diverso tempo la convivenza delle parti è ormai cessata.
Tanto premesso hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte trasmesse da ultimo, i genitori insistevano nelle conclusioni di cui al ricorso.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 15.10.2025).
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento,
la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole
(oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio. In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti:
1) Dispone che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1
residenza anagrafica e principale presso la madre.
2) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti individuano i tempi e le modalità della presenza di presso Per_1
ciascuno di essi, secondo la seguente regolamentazione:
- durante le settimane, in cui il padre svolgerà il turno lavorativo mattutino e notturno,
potrà vedere e tenere con sé , il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00, Per_1
allorquando provvederà ad andarlo a prendere presso l'abitazione della madre, sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- trascorrerà, inoltre, con il padre, a week-end alterni, sino al raggiungimento di Per_1
tre anni di età, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, mentre, a partire dal compimento dei tre anni, dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 20-30 della domenica, sempre con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
quindici giorni consecutivi, che dovrà essere concordato tra i medesimi, entro il mese di maggio di ogni anno, e mentre, sino ai tre anni di età. il minore potrà pernottare con il padre, durante il periodo di propria competenza, per due notti, successivamente ai tre anni, potrà invece dormire con il genitore per tutto il periodo;
- per quanto attiene, invece, alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
giorno della vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro ed il 31/12 con un genitore e 01/01 con l'altro mentre trascorrerà il giorno della befana, sempre ad anni alterni, con un genitore o con l'altro;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore, sempre ad anni alterni, terrà o il Per_1
giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo;
i ricorrenti si impegnano a festeggiare insieme a il compleanno di quest' ultimo, Per_1
mentre tutti gli anni il minore trascorrerà con la madre ed il padre i giorni dei loro rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e del papà;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 150,00 mensili, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. si farà, inoltre, integralmente carico delle spese straordinarie Parte_2
per il figlio, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati in uso presso il Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che il sig. Parte_2
riconosce ed attribuisce, altresì, alla sig.ra per l'intero l'importo Parte_1
dell'assegno unico mensile, spettante per il figlio minore rinunciando a qualsiasi pretesa ovvero diritto in merito allo stesso;
6) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 951/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Regione Momello n. 3 – AN RI (TO)
E
(c.f. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]– Vauda Canavese (TO),
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria D'Elicio in Via
Aosta n. 46 – Torino, rappresentati e difesi per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. conclusioni congiunte
“1) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e Per_1
principale presso la madre.
2) Salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti individuano i tempi e le modalità della presenza
di presso ciascuno di essi, secondo la seguente regolamentazione: Per_1
- durante le settimane, in cui il padre svolgerà il turno lavorativo mattutino e notturno, potrà
vedere e tenere con sé il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00, allorquando Per_1
provvederà ad andarlo a prendere presso l'abitazione della madre, sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo
cena, allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- trascorrerà, inoltre, con il padre, a week-end alterni, sino al raggiungimento di tre anni Per_1
di età, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, mentre, a
partire dal compimento dei tre anni, dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 20-30 della domenica,
allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni Per_1
consecutivi, che dovrà essere concordato tra i medesimi, entro il mese di maggio di ogni anno, e
mentre, sino ai tre anni di età. il minore potrà pernottare con il padre, durante il periodo di
propria competenza, per due notti, successivamente ai tre anni, potrà invece dormire con il
genitore per tutto il periodo;
- per quanto attiene, invece, alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno Per_1
della vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro ed il 31/12 con un genitore e 01/01 con
l'altro mentre trascorrerà il giorno della befana, sempre ad anni alterni, con un genitore o con
l'altro;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore, sempre ad anni alterni, terrà o il giorno di Per_1
Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo;
i ricorrenti si impegnano a festeggiare insieme a il compleanno di quest' ultimo, mentre Per_1
tutti gli anni il minore trascorrerà con la madre ed il padre i giorni dei loro rispettivi compleanni
nonché la festa della mamma e del papà. 8) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento del figlio la somma di € 150,00= mensili, da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT.
9) Il sig. si farà, inoltre, integralmente carico delle spese straordinarie per il Parte_2
figlio, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati in
uso presso il Tribunale di Ivrea,
10) Il sig. riconosce ed attribuisce, altresì, alla sig.ra per l'intero Parte_2 Parte_1
l'importo dell'assegno unico mensile, spettante per il figlio minore rinunciando a qualsiasi
pretesa ovvero diritto in merito allo stesso.”
Conclusioni del P.M. “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 23.04.2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che dalla relazione sentimentale tra loro in data 18/11/2023 a Ciriè (TO)
è nato . Per_1
Da diverso tempo la convivenza delle parti è ormai cessata.
Tanto premesso hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte trasmesse da ultimo, i genitori insistevano nelle conclusioni di cui al ricorso.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 15.10.2025).
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento,
la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole
(oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio. In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti:
1) Dispone che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1
residenza anagrafica e principale presso la madre.
2) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti individuano i tempi e le modalità della presenza di presso Per_1
ciascuno di essi, secondo la seguente regolamentazione:
- durante le settimane, in cui il padre svolgerà il turno lavorativo mattutino e notturno,
potrà vedere e tenere con sé , il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00, Per_1
allorquando provvederà ad andarlo a prendere presso l'abitazione della madre, sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, allorquando provvederà a riaccompagnarlo sempre presso l'abitazione materna;
- trascorrerà, inoltre, con il padre, a week-end alterni, sino al raggiungimento di Per_1
tre anni di età, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 sino alle ore 20.30, e, cioè, dopo cena, mentre, a partire dal compimento dei tre anni, dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 20-30 della domenica, sempre con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
quindici giorni consecutivi, che dovrà essere concordato tra i medesimi, entro il mese di maggio di ogni anno, e mentre, sino ai tre anni di età. il minore potrà pernottare con il padre, durante il periodo di propria competenza, per due notti, successivamente ai tre anni, potrà invece dormire con il genitore per tutto il periodo;
- per quanto attiene, invece, alle festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
giorno della vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro ed il 31/12 con un genitore e 01/01 con l'altro mentre trascorrerà il giorno della befana, sempre ad anni alterni, con un genitore o con l'altro;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore, sempre ad anni alterni, terrà o il Per_1
giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo;
i ricorrenti si impegnano a festeggiare insieme a il compleanno di quest' ultimo, Per_1
mentre tutti gli anni il minore trascorrerà con la madre ed il padre i giorni dei loro rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e del papà;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 150,00 mensili, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. si farà, inoltre, integralmente carico delle spese straordinarie Parte_2
per il figlio, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati in uso presso il Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che il sig. Parte_2
riconosce ed attribuisce, altresì, alla sig.ra per l'intero l'importo Parte_1
dell'assegno unico mensile, spettante per il figlio minore rinunciando a qualsiasi pretesa ovvero diritto in merito allo stesso;
6) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)