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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1414/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1414 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elisa De Controparte_1
Iulis come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Cinzia Eutizi che CP_2 lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 175/2023, pubblicata in data 13/04/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 l' Parte_2
(d'ora in poi ha proposto tempestivo appello avverso la
[...] Pt_3 sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 125 2021 9002666556000, ha dichiarato l'inefficacia della stessa in relazione agli avvisi di addebito presupposti, condannando l' e l' in solido al CP_2 Pt_3 pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Con la gravata sentenza il Tribunale, disattesi i rilievi di nullità dell'intimazione di pagamento opposta per erronea notifica della stessa e per violazione degli obblighi di motivazione, ha ritenuto in parte non dimostrata la notifica degli avvisi di addebito presupposti e comunque prescritti i crediti contributivi con essi azionati.
L'appellante assume l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la notificazione degli avvisi di addebito n. 425 2014
0002740878000, n. 425 2015 0000329838000, n. 425 2016 0000137753000 e n. 425 2016 0001157218000 che l' ha fornito allegando alla memoria CP_2 difensiva di primo grado i relativi file formato xml. Censura altresì la sentenza appellata per aver ritenuto maturata la prescrizione estintiva dei crediti contributivi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito senza tenere conto dell'effetto sospensivo di cui agli artt. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (129 giorni) e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (182 giorni).
Conseguentemente lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “a) dichiarare la inammissibilità della domanda azionata da controparte per i motivi meglio specificati in atti. 3
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da controparte perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la l' da Controparte_3 qualsiasi condanna;
d) rigettare la domanda da controparte in primo grado operata siccome infondata in fatto ed in diritto;
e) Con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Anche l' si è costituito nel grado associandosi alle argomentazioni CP_2 ed alle conclusioni di parte appellante.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Giova preliminarmente evidenziare che l'appellante non ha in alcun modo censurato le condivisibili argomentazioni del Tribunale secondo cui “In via preliminare vanno dichiarate infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dall' e dall dal momento che il ricorrente fa valere sia vizi propri Pt_3 dell'intimazione di pagamento opposta (nullità della notifica PEC e vizi di motivazione dell'intimazione), rispetto ai quali si configura la legittimazione passiva dell CP_4
che vizi attinenti agli avvisi di addebito sottostanti (omessa notifica ed estinzione dei relativi crediti contributivi per prescrizione), per i quali si pone la legittimazione passiva dell' (così alla terza pagina della gravata sentenza), le quali debbono pertanto ritenersi coperte da giudicato interno.
Come già ribadito da precedenti pronunce di questa Corte in analoghe fattispecie, è dirimente la circostanza che l' Parte_2
è priva di legitimatio ad causam (vd. sentenze di questa Corte n. 4522/2023, n. 880/2024, n. 2613/2024 e n. 3767/2024, le cui argomentazioni debbono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Invero, secondo le condivisibili argomentazioni svolte dalla Suprema
Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (Sez. L, Ordinanza n. 25781 del 2023), in materia di riscossione dei crediti 4
previdenziali, è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7514 del 2022, che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002) prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata
Cass. S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione).
Orbene, alla stregua dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). 5
A tale conclusione non osta il fatto che il Tribunale abbia deciso la causa nel merito, atteso che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019).
Tanto più che nel caso di specie il Tribunale ha correttamente escluso la legittimazione passiva di in relazione alle censure relative all'omessa Pt_3 notifica degli avvisi di addebito presupposti ed intervenuta prescrizione estintiva dei crediti contributivi con statuizioni non attinte da alcuna censura.
Il carattere preliminare del precisato profilo, reso evidente da ragioni di carattere logico, oltre che giuridico, è confermato dalla lettura della citata ordinanza n. 25781 del 2023 della S.C.. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito, di cui all'estratto di ruolo opposto;
avverso la decisione aveva proposto ricorso per cassazione l' e al Parte_2 giudizio – oltre al contribuente – partecipava l' CP_2
Pur essendo stata posta la questione della opponibilità o meno dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell' , peraltro sottolineando che la stessa era Parte_2 priva “di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado”.
Ne segue, evidentemente, l'inammissibilità dell'appello in esame.
L'appellante deve pertanto essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellato mentre, stante la posizione CP_1 processuale assunta dall' che ha aderito all'appello ed alle conclusioni ivi CP_2 formulate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado nei suoi confronti.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura
[...] pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2 dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1414/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1414 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elisa De Controparte_1
Iulis come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Cinzia Eutizi che CP_2 lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 175/2023, pubblicata in data 13/04/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 l' Parte_2
(d'ora in poi ha proposto tempestivo appello avverso la
[...] Pt_3 sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 125 2021 9002666556000, ha dichiarato l'inefficacia della stessa in relazione agli avvisi di addebito presupposti, condannando l' e l' in solido al CP_2 Pt_3 pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Con la gravata sentenza il Tribunale, disattesi i rilievi di nullità dell'intimazione di pagamento opposta per erronea notifica della stessa e per violazione degli obblighi di motivazione, ha ritenuto in parte non dimostrata la notifica degli avvisi di addebito presupposti e comunque prescritti i crediti contributivi con essi azionati.
L'appellante assume l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la notificazione degli avvisi di addebito n. 425 2014
0002740878000, n. 425 2015 0000329838000, n. 425 2016 0000137753000 e n. 425 2016 0001157218000 che l' ha fornito allegando alla memoria CP_2 difensiva di primo grado i relativi file formato xml. Censura altresì la sentenza appellata per aver ritenuto maturata la prescrizione estintiva dei crediti contributivi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito senza tenere conto dell'effetto sospensivo di cui agli artt. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (129 giorni) e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (182 giorni).
Conseguentemente lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “a) dichiarare la inammissibilità della domanda azionata da controparte per i motivi meglio specificati in atti. 3
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da controparte perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la l' da Controparte_3 qualsiasi condanna;
d) rigettare la domanda da controparte in primo grado operata siccome infondata in fatto ed in diritto;
e) Con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Anche l' si è costituito nel grado associandosi alle argomentazioni CP_2 ed alle conclusioni di parte appellante.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Giova preliminarmente evidenziare che l'appellante non ha in alcun modo censurato le condivisibili argomentazioni del Tribunale secondo cui “In via preliminare vanno dichiarate infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate dall' e dall dal momento che il ricorrente fa valere sia vizi propri Pt_3 dell'intimazione di pagamento opposta (nullità della notifica PEC e vizi di motivazione dell'intimazione), rispetto ai quali si configura la legittimazione passiva dell CP_4
che vizi attinenti agli avvisi di addebito sottostanti (omessa notifica ed estinzione dei relativi crediti contributivi per prescrizione), per i quali si pone la legittimazione passiva dell' (così alla terza pagina della gravata sentenza), le quali debbono pertanto ritenersi coperte da giudicato interno.
Come già ribadito da precedenti pronunce di questa Corte in analoghe fattispecie, è dirimente la circostanza che l' Parte_2
è priva di legitimatio ad causam (vd. sentenze di questa Corte n. 4522/2023, n. 880/2024, n. 2613/2024 e n. 3767/2024, le cui argomentazioni debbono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Invero, secondo le condivisibili argomentazioni svolte dalla Suprema
Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (Sez. L, Ordinanza n. 25781 del 2023), in materia di riscossione dei crediti 4
previdenziali, è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7514 del 2022, che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002) prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata
Cass. S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione).
Orbene, alla stregua dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). 5
A tale conclusione non osta il fatto che il Tribunale abbia deciso la causa nel merito, atteso che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019).
Tanto più che nel caso di specie il Tribunale ha correttamente escluso la legittimazione passiva di in relazione alle censure relative all'omessa Pt_3 notifica degli avvisi di addebito presupposti ed intervenuta prescrizione estintiva dei crediti contributivi con statuizioni non attinte da alcuna censura.
Il carattere preliminare del precisato profilo, reso evidente da ragioni di carattere logico, oltre che giuridico, è confermato dalla lettura della citata ordinanza n. 25781 del 2023 della S.C.. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito, di cui all'estratto di ruolo opposto;
avverso la decisione aveva proposto ricorso per cassazione l' e al Parte_2 giudizio – oltre al contribuente – partecipava l' CP_2
Pur essendo stata posta la questione della opponibilità o meno dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell' , peraltro sottolineando che la stessa era Parte_2 priva “di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado”.
Ne segue, evidentemente, l'inammissibilità dell'appello in esame.
L'appellante deve pertanto essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellato mentre, stante la posizione CP_1 processuale assunta dall' che ha aderito all'appello ed alle conclusioni ivi CP_2 formulate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado nei suoi confronti.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura
[...] pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2 dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)