Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 28 luglio 2023
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2023, proposto da
Agilent Technologies Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Ada Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
le Regioni Abbruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Basilicata, Calabria, Campania, Fruli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
Stryker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituit in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018 ”;
2) del decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, avente ad oggetto “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
3) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
4) dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7.11.2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
5) dell’intesa, ai sensi della legge n. 142/2022, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, co. 1, del decreto legge n. 115/2022 – Tetti dispositivi medici 2015-2018, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 28.09.2022 (rep. atti n. 213/CSR);
6 ) della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 del Registro delle Determinazioni, del Dipartimento Promozione della salute e benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusi le deliberazioni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015- 2016-2017-2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti al payback per le predette annualità;
Rilevato che, con il ricorso principale, sono stati altresì impugnati i provvedimenti regionali applicativi;
Preso atto che nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il d. l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, il cui art. 7 dispone che: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite »;
Tenuto, altresì, conto che, in vista della trattazione nel merito del ricorso all’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, è stata la società ricorrente e non già le Regioni: i) a versare in atti documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla disposizione da ultimo richiamata; ii) a dichiarare di non aver più interesse alla decisione;
Considerato che, come già statuito in plurime pronunce di questo TAR (cfr., di recente, ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. IV- quater , 21 gennaio 2026, n. 1269): i) in base al tenore letterale della norma surrichiamata, il meccanismo citato determina “la cessazione della materia del contendere” , solo se la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni; ii) viceversa, ove tale aspetto venga comprovato e rilevato, come nella specie, da parte ricorrente, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese di giudizio attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AS, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AN IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | ND AS |
IL SEGRETARIO