Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, proposto da
LF BO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Immordino e Tommaso Oneto, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Bagheria (Pa), via Bernardo Mattarella n. 108;
contro
Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Sicilia, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
dell’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, di cui all’istanza prot. n. 472 del 29.04.1986;
nonché per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia)
- della nota prot. 8144 del 17.04.2025 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, integrata, senza modifiche sostanziali, con nota 9638 del 13.05.2025;
- e, per quanto di interesse, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello sopra indicato, ancorché sconosciuto e/o implicito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR NF e uditi per le parti i difensori, avvocato Immordino per parte ricorrente ed avvocato Sorrentino per l’Amministrazione soprintendizia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di censura:
I) Violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e della legge reg. n. 7/2019 ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 47/1985, nonché dell’art. 23 legge reg. n. 37/1985 e dell’art. 17, comma 6, legge reg. n. 4/2003; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità, incongruità, irragionevolezza, falsità dei presupposti, sviamento ;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 bis; 17bis; legge n. 241/1990 ;
IV) Vincolo d’inedificabilità assoluto; inapplicabilità; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità, falsità dei presupposti, sviamento ;
V) Computo del termine di decorrenza del silenzio/assenso; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità dell’azione amministrativa ;
VI) Inefficacia della nota prot. 6144 del 17.04.2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo; violazione dell’art. 2, comma 8 bis, legge n. 241/1990 ;
VII) Violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 2 legge n. 241/1990 ;
VIII) Inapplicabilità dei vincoli stabiliti dal Piano di Assetto Idrogeologico; violazione dell’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità ;
IX) Illegittimità dell’irrogazione dell’indennità sanzionatoria; violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 29, comma 1; 31, comma 2; d.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per irragionevolezza .
1.2) Per quanto concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere divenuta proprietaria, mercé decreto di trasferimento emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari, in esito ad una procedura di vendita forzata, di un immobile abusivo, ma in parte regolarizzabile, nel territorio del Comune di Ficarazzi, viale Europa n. 71, identificato catastalmente al Foglio 1, particelle nn. 782 e 1993.
Ha aggiunto che tra le condizioni di acquisto era previsto espressamente l’impegno ad eliminare il primo piano e la mansarda del suddetto immobile in quanto assolutamente insanabili, in modo da ridurre così il cespite alla consistenza del solo piano seminterrato, l’unico per il quale il Tribunale ordinario – mercé apposita perizia - aveva accertato la presenza dei requisiti per ottenere il condono edilizio.
Di conseguenza in data 13.02.2019 parte ricorrente ha inoltrato una S.C.I.A. alternativa al Permesso di costruire al fine di demolire le parti insanabili del fabbricato, mantenendo ferma al contempo una pregressa istanza di condono edilizio, presentata dal precedente proprietario del bene staggito ed attinente il solo piano seminterrato (istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985, prot. n. 472/1986 del Comune di Ficarazzi, inoltrata il 29.04.1986).
Senonché, in sede di istruttoria della suddetta istanza di condono si è posto il quesito sulla natura ostativa o meno al mantenimento del fabbricato (depurato delle superfetazioni abusive, di cui sopra) del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia del mare, previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), legge reg. n. 78/1976; nonché degli ulteriori vincoli paesaggistico ed idrogeologico, ai quali l’area di viale Europa (Ficarazzi) è soggetta.
In ordine al primo ed al secondo di tali vincoli, in seguito ad istruttoria dinanzi alle Autorità preposte alla tutela, è stata accertata la sanabilità dell’abuso, dal momento che il manufatto del ricorrente è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della testé citata legge reg; e che è stato concesso il Nulla Osta soprintendizio in sanatoria ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, nel rispetto di alcune prescrizioni conformative impartite col medesimo ed a condizione del pagamento di una sanzione pecuniaria pari a € 13.146,07.
I problemi all’origine dell’odierno giudizio sono insorti dopo la detta determinazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
Infatti, acquisito tale N.O., parte ricorrente ha sollecitato al Comune di Ficarazzi il rilascio del titolo edilizio in condono, facendo rilevare, tra l’altro, che stante il decorso dei termini di legge per l’acquisizione del parare soprintendizio, il medesimo avrebbe dovuto intendersi come già rilasciato per silentium in senso totalmente favorevole all’interessato.
Il Comune intimato, dapprima, ha replicato escludendo la possibilità di ritenere formato per silentium un N.O. di pieno assenso, vista l’inapplicabilità di tale meccanismo di formazione del titolo paesaggistico alle fattispecie caratterizzate dalla presenza di un vincolo d’inedificabilità assoluta come quello, di cui al prefato art. 15.
In un secondo momento ha rilevato ex abrupto la sussistenza del vincolo idrogeologico, invitando l’interessato ad acquisire il relativo N.O. dall’Autorità di bacino.
È opportuno puntualizzare fin d’ora che il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza di Palermo è stato impugnato in sede amministrativa, con richiesta di riesame rigetta mercé nota soprintendizia n. 9998 del 19.05.2025, la quale non risulta essere stata mai impugnata.
1.3) Regolarmente intimate entrambe le Amministrazioni coinvolte nei fatti oggetto del decidere e dopo la costituzione in giudizio di quella soprintendizia, alla camera di consiglio del 22.07.2025 parte ricorrente ha rinunziato (con dichiarazione formalizzata a verbale di udienza) all’istanza cautelare formulata con l’atto introduttivo del giudizio.
Quindi prodotta ritualmente in giudizio nuova documentazione e scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 18.11.2025 questo Tribunale ha rilevato di ufficio dei possibili profili d’inammissibilità dei motivi di ricorso quarto e quinto, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti gravati mercé i suddetti motivi e ha invitato le parti a dedurre sul punto.
Ascoltate le conclusioni dei difensori presenti in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) L’esame del merito del gravame deve essere preceduto dallo scrutinio dell’eccezione d’inammissibilità dei motivi di ricorso, con cui è stata dedotta - sotto plurimi e concorrenti profili - l’illegittimità delle determinazioni assunte in modo espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo; eccezione formulata dalla stessa Soprintendenza con la sua memoria difensiva del 17.10.2025 e che risulta fondata per le considerazioni, che seguono.
Come rilevato dall’Amministrazione, l’odierno ricorso è stato proposto avverso la nota prot. 8144 del 17.04.2025, materialmente integrata (senza modifiche) dalla successiva nota soprintendizia 9638 del 13.05.2025.
Per contro non è stata affatto impugnata l’ulteriore nota prot. n. 9998 del 19.05.2025, con cui la Soprintendenza intimata (ad esito dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente) ha confermato le determinazioni già assunte, vale a dire il rilascio di N.O. paesaggistico in sanatoria con prescrizioni, in uno alla contestuale irrogazione di un’ammenda pecuniaria; provvedimento, quello in discorso, ormai definitivo, essendo decorsi i termini per impugnarlo.
Appaiono prive di pregio, al riguardo, le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui la mancata impugnazione della determinazione di rigetto della richiesta di riesame non avrebbe alcuna implicazione sull’ammissibilità dell’odierno gravame, trattandosi di un atto di mera conferma, privo di autonoma attitudine lesiva, rispetto al quale, quindi, non sussisteva alcun onere d’impugnazione in sede giurisdizionale.
Invero, dalla semplice lettura della nota in questione è possibile evincere che la medesima è stata il frutto di una rinnovata (ed approfondita) valutazione della vicenda oggetto del decidere.
Si legge infatti nella stessa, versata in atti come allegato n. 8 della produzione della Soprintendenza intimata in data 02.10.2025: “Perviene istanza di riesame…assunta al protocollo n. 0008741 del 30.04.2025. Nel merito si rappresenta che le motivazioni addotte per chiedere il riesame ed annullamento del provvedimento prot. 0008144 del 17.04.2025 non sono fondate in quanto: - in merito alla formazione del S.A. ex art. 17 c.6 della L.R. 4/2003 si evidenzia che: se un immobile ricade all’interno del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 lettera a) della L.R. 78/76, non consente la formazione del Silenzio Assenso ai sensi dell’art. 17 c.6 L.R. 4 del 16.04.2023…Infatti…in presenza di vincoli di P.R.G. coma l’art. 15 lettera a), b), c), d), e), f) della L.R. 78/76, e/o vincoli di P.R.G. come le Zone “A” corrispondenti alle fasce di territorio che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, deve essere accertato e non assentito, dall’autorità preposta, che ci siano i presupposti di sanabilità, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L. 47/85 e s.m.i., delle opere abusivamente realizzate, determinandone la mancanza dei presupposti per la formazione del Silenzio Assenso. - in merito all’Indennità Risarcitoria si evidenzia che l’Assessorato dei beni Culturali…Servizio Tutela ed Acquisizioni, con circolare n. 2 del 07.02.2018 (disposizioni sull’applicazione sulle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.lvo 42/04), con la nota prot. n. 9118 del 22.02.2018 (indennità risarcitoria ex art. 167 del D.lvo 42/04, in merito ai nuovi proprietari) e con la nota prot. n. 19310 del 27.04.2018 (chiarimenti circolare 2/18, indennità risarcitoria ex art. 167 del D.lvo 42/04) nella quale si legge: ‘Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare n. 2 prot. 6810 del 07.02.2017 per rappresentare che il T.A.R. Sicilia, sez. I, ha fatto chiarezza, con ordinanza n. 142 del 2018…Stabilisce che, poiché la natura abusiva dell’intervento cessa soltanto con il rilascio della concessione edilizia, anche colui che è subentrato nella proprietà del bene e non l’autore dell’abuso, è obbligato al pagamento dell’indennità risarcitoria se risulta essere titolare della concessione edilizia in sanatoria. Ciò significa che saranno sicuramente obbligati al pagamento tutti quei soggetti nei cui confronti è stato emesso un preavviso di accoglimento, perché costoro non sono in possesso della concessione edilizia in sanatoria’ ha fatto chiarezza sui soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni risarcitorie ai sensi dell’art. 167 del D.Lvo 42/02 ex (art. 15 L. 1947/39)…Visto il preavviso di accoglimento prot. n. 0008144 del 17.04.2025 e l’allegata perizia di stima per il Calcolo della sanzione risarcitoria ex art. 167 D.Lvo 42/04, con la quale questa Soprintendenza ha comunicato alla Ditta (istante) che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza della Compatibilità Paesaggistica rimanendo in attesa del riscontro di Accettazione della Sanzione e dell’avvenuto pagamento della stessa a seguito della quale la Scrivente potrà emettere il Definitivo Parere di Competenza per gli interventi abusivamente realizzati ai sensi dell’art. 32 L. 47/85; tutto quanto sopra esplicitato, questa Soprintendenza non può accogliere la predetta istanza di annullamento o, in subordine, di revisione delle condizioni e/o riduzione dell’importo della sanzione”.
È evidente pertanto la natura di atto confermativo in senso proprio della nota su riprodotta, dovendosi tenere fermo al riguardo l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui “La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata…nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 18.07.2025, n. 6350 ed in senso conforme ibidem , Sez. III, sent. 31.05.2024, n. 4913).
Stante la natura di atto confermativo proprio, tale determinazione soprintendizia, essendo dotata di autonoma attitudine lesiva, doveva essere impugnata in sede giurisdizionale entro i rigorosi termini decadenziali di legge, al fine di impedire che la medesima divenisse definitiva (cfr. T.A.R., Campania, Napoli, Sez. III, sent. 09.04.2025, n. 2983).
3.1) In ogni caso, anche volendo entrare nel merito delle deduzioni di parte ricorrente, i motivi di gravame prospettati contro le determinazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo appaiono infondati.
Invero, si dimostra infondata la deduzione, di cui al secondo motivo di gravame, per la quale, ai sensi della disciplina applicabile alla fattispecie oggetto del decidere e, segnatamente, degli articoli 32 legge n. 47/1985 (nel testo vigente al momento di presentazione dell’istanza di condono edilizio) e 17, comma 6, legge reg. n. 4/2003, doveva ritenersi già adottato per silentium un provvedimento di pieno accoglimento della richiesta di N.O. in sanatoria (senza prescrizioni conformative e sanzione pecuniaria, quindi). Di talché l’atto gravato sarebbe stato assunto in relazione ad un procedimento ormai chiuso.
Il Tribunale non vede ragione alcuna per decampare, al riguardo, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la determinazione assunta, seppur tradiva, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. in relazione alla compatibilità paesaggistica di un manufatto oggetto d’istanza di condono edilizio, è pur sempre validamente adottata, ferma restando la facoltà, per l’interessato, di prospettarne, in sede amministrativa o giurisdizionale l’illegittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21.03.2023, n. 2836 ed in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 14.01.2025, n. 369).
3.2) Del pari infondato si dimostra il terzo motivo di gravame, che può essere esaminato congiuntamente al sesto motivo per evidenti ragioni di connessione.
Mercé i suddetti motivi d’impugnazione il ricorrente ha dedotto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8 bis , legge n. 241/1990, anche in combinato disposto con il successivo art. 17 bis legge cit., allorché sia necessario acquisire dei Nulla osta propedeutici all’adozione di un provvedimento amministrativo, il mancato rispetto dei termini per il rilascio dei medesimi implicherebbe l’inefficacia della determinazione assunta tardivamente dall’Amministrazione preposta alla tutela.
In senso contrario, come testé osservato, nei procedimenti di condono edilizio la scadenza del termine assegnato dalla legge alla Soprintendenza per rendere il suo parere sulla compatibilità paesaggistica di un manufatto non porta con sé la perdita del potere di provvedere. L’unico corollario di tale tardività è dato dalla natura non-vincolante del N.O. così rilasciato e dalla correlativa facoltà, per l’Amministrazione procedente, di discostarsi, sulla base di un’adeguata motivazione, dalle conclusioni raggiunte dalla Soprintendenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2836/2023 cit. e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. n. 369/2025).
Inoltre risulta inconferente il richiamo, fatto da parte del ricorrente, all’art. 17 bis legge n. 241/1990, dal momento che tale disposizione postula, come presupposto per la sua applicazione, l’indizione di una conferenza di servizi per l’esame dell’istanza dell’interessato. Qualora tale modulo procedimentale non sia stato attivato, come nel caso a mani, il procedimento resta disciplinato dalle norme ordinariamente previste per il suo svolgimento (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., parere 07.06.2016, n. 1640 e ibidem, Sez. IV, sent. 8610/2023; nonché T.A.R.S. Palermo, Sez. V, sent. 03.11.2025, n. 2406).
3.3) Col quarto motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato l’erroneità dell’assunto fatto proprio dalla Soprintendenza intimata, anche sulla base di quanto affermato dal Comune di Ficarazzi con nota prot. 8098/2025, secondo cui, nell’eventualità di area gravata da vincolo d’inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), legge reg. n. 78/1976, il meccanismo del silenzio/assenso sul titolo paesaggistico non opererebbe.
Tale nota si porrebbe infatti in insanabile contraddizione con gli accertamenti già effettuati dall’Amministrazione comunale (cfr. nota 26129 del 23.12.2024), che avevano condotto ad escludere l’applicabilità dell’art. 15 cit. alla fattispecie di causa in considerazione dell’anteriorità del manufatto da sanare alla data di apposizione del vincolo d’inedificabilità.
Senonché, pur avendo richiamato tali accertamenti endoprocedimentali, la Soprintendenza di Palermo avrebbe escluso nondimeno la formazione per silentium del N.O. paesaggistico a causa della soggezione dell’area di viale Europa (Ficarazzi) al vincolo in discorso.
Al riguardo occorre ribadire quanto affermato al precedente punto 3.1) e, cioè, che il decorso dei termini per esitare l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere non priva affatto l’Amministrazione soprintendizia del potere di provvedere. Quindi il N.O. con prescrizioni (e pedissequa sanzione pecuniaria) rilasciato nella fattispecie oggetto del decidere è da intendersi come assunto validamente dalla Soprintendenza intimata.
3.4) È invece da dichiarare inammissibile, come rilevato d’ufficio nel corso dell’udienza di discussione del ricorso, in ragione della natura non-provvedimentale dell’atto impugnato, il quinto motivo di gravame, con cui è stata prospettata l’illegittimità della già citata nota comunale prot. 8098/2025 nel punto, in cui l’Amministrazione comunale ha ritenuto che, anche a voler ritenere applicabile il meccanismo del silenzio/assenso alla fattispecie di causa, il medesimo non avrebbe potuto essere considerato come formatosi, stante il mancato decorso del termine entro cui esitare l’istanza di condono; termine, il cui il dies a quo sarebbe coinciso, a dire del Comune, con la data di comunicazione della fine di tali lavori di demolizione delle opere assolutamente insanabili, di cui in premessa.
3.5) Del tutto infondato risulta il settimo motivo di ricorso, dato che, contrariamente a quanto dedotto in gravame, nessun legittimo affidamento sull’accoglimento de plano (cioè, senza prescrizioni conformative ovvero sanzione pecuniaria) dell’istanza di titolo paesaggistico poteva considerarsi come ormai consolidato.
Giova ribadire anche sul profilo in discorso, quanto già esposto in precedenza in ordine alle peculiarità del procedimento amministrativo di condono edilizio, di cui alla legge n. 47/1985, vale a dire che, il decorso del termine per il rilascio delle valutazioni di compatibilità paesaggistica, ha un unico corollario, quello di attribuire natura non-vincolante al parere reso dall’Amministrazione soprintendizia, ferme restando le sue prerogative sul contenuto da dare a tale parere.
3.6) In ordine al successivo ottavo motivo di ricorso, come di recente chiarito dal Consiglio di Stato con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, “Nel procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio per le opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’ art. 32 legge n. 47/1985, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori, vale a dire allorquando…l’immobile da sanare sia preesistente rispetto all’apposizione del vincolo. In altri termini, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi della legge n. 47/1985 deve acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.04.2025, n. 3399).
Pertanto, in modo del tutto corretto il Comune di Ficarazzi ha richiesto al ricorrente la produzione del N.O. dell’Autorità di bacino, non avendo alcuna incidenza il fatto che il vincolo idrogeologico sui luoghi sia stato introdotto dopo la costruzione del manufatto oggetto dei fatti di causa.
3.7) Infine a confutazione dell’ultimo motivo di gravame attinente le determinazioni assunte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, a confutazione di quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio , non potrebbe essere irrogata al proprietario incolpevole dell’abuso edilizio, è sufficiente richiamare quanto statuito di recente dalla Seconda Sezione interna di questo Tribunale, la quale ha ritenuto che la natura di sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino dei luoghi, dell’ammenda in discorso, implichi la trasmissibilità della stessa agli aventi causa dell’autore dell’abuso (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. II, sent. 04.02.2025, n. 294).
4) Resta da esaminare il primo motivo di gravame, il quale, a differenza dei precedenti, è fondato.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, a fronte di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986; di un’integrazione istruttoria del maggio 2023; ed assodata, con nota comunale del dicembre 2024, la natura non-ostativa del vincolo ex art. 15 legge reg. 78/1976; nessun ostacolo si frapponeva all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
La circostanza che parte della documentazione da allegare all’istanza, nello specifico il N.O. dell’Autorità di bacino, non sia stata prodotta dall’interessato, non può implicare infatti la posticipazione del termine di chiusura del procedimento.
Invero, come già chiarito al riguardo dal C.G.A.R.S. in un suo autorevole precedente, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990 la P.A. è obbligata a concludere tutti i procedimenti non facoltativi con un provvedimento espresso, tempestivamente adottato, potendosi considerare tale solo quello preso nei termini fissati dalla legge.
Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 2 cit. i termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte, non potendosi considerare, l’incompletezza della suddetta domanda, come causa ostativa della loro decorrenza, sia perché sarebbe stata all’uopo necessaria un’espressa previsione di legge, che, in realtà manca; sia perché, al contrario, il comma 7 del medesimo articolo considera l’incompletezza istruttoria, quale che ne sia la causa, come un’eventuale ragione di sospensione del decorso dei termini, ma solo previa espressa statuizione dell’Amministrazione in tal senso (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 20.07.2012, n. 679).
5) In ragione dell’accoglimento soltanto parziale del gravame il Tribunale compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Soprintendenza intimata; nulla sulle spese invece nei confronti del Comune di Ficarazzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) in accoglimento del primo motivo di ricorso dichiara l’obbligo per il Comune di Ficarazzi di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, di cui alla istanza prot. n. 472 del 29.04.1986;
b) rigetta i restanti motivi di ricorso.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Soprintendenza intimata; nulla sulle spese invece nei confronti del Comune di Ficarazzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
AR NF, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NF | TO TI |
IL SEGRETARIO