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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1 KATIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VENTURA KATIA
APPELLANTE contro
AVV. SERGIO ACHILLE BERNOCCHI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 ARRIGONI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAMELI N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. ARRIGONI ALBERTO
APPELLATO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: in via principale e nel merito previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio nr. 611/2024, R.G. n. 2320/2021, repert. N. 3/2025 del 10.12.2024 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 13/2021 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, per tutte le motivazioni dedotte negli atti e nelle memorie di parte opponente nonché nel presento appello, con diritto del signor a vedersi rimborsare la somma complessiva di euro 3.144,02, di cui euro Parte_1 1.289,00 versati all'Avv. Bernocchi in riferimento a quanto liquidato con il decreto ingiuntivo, euro pagina 1 di 5 656,43 versati all'Avv. Bernocchi per le spese legali della sentenza di prima grado, oltre ad euro 989,84 per le spese legali di primo grado versate ai propri legali avv. Salvati ed Avv. Isola, come da fatture allegate ed euro 208,75 per la tassa di registro della sentenza. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio
per l'appellato: A) Dichiarare inammissibile l'appello ovvero, in subordine, rigettarlo nel merito;
B) Condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali di soccombenza nel presente grado di Giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A. 4% e I.V.A. 22% come per Legge.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n° Parte_1 611/2024 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio a conclusione del Giudizio di primo Grado pendente tra le parti sub R.G.N. 2320/2021, formulando le conclusioni sopra esposte.
Il giudizio avanti al GdP era stato promosso dal Sig. in opposizione al d.I. n. 13/2021 Parte_1 emesso dal GdP di Busto A. in favore dell'avv.to Sergio A. BERNOCCHI per euro 624,24 per prestazioni professionali stragiudiziali (consistite nella formulazione di un parere) contestando che ne sussistessero i presupposti.
Con la sentenza impugnata l'opposizione veniva rigettata con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese anche di tale giudizio.
Nel presente giudizio l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia deducendo che: 1) egli non aveva chiesto un parere all'Avv. BERNOCCHI, ma un preventivo per l'azione giudiziale da intraprendere avverso il scolastico regionale per la Lombardia-ISIS Controparte_1
“Facchinetti” di Castellanza a seguito dell'illegittimo licenziamento patito dall'appellante; 2) la documentazione trasmessa da quest'ultimo all'Avv. BERNOCCHI era stata inviata su richiesta del professionista e sempre al fine del preventivo di cui al punto precedente, senza che l'appellato avesse prospettato che ciò avrebbe comportato dei costi (e quali); 3) il GdP aveva equivocato sul punto omettendo di considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte richiede, in casi siffatti, la
“duplice prova del conferimento dell'incarico professionale e dell'effettivo svolgimento dell'attività”;
4) l'Avv. BERNOCCHI, in ogni caso, non aveva dimostrato nemmeno l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, essendosi limitato ad attingere materiale accessibile a chiunque su internet;
5) né il parere né tale materiale veniva trasmesso al Sig. o riportato allo stesso oralmente;
Parte_1
6) in ogni caso la somma richiesta dal professionista non era proporzionata all'entità della prestazione svolta in quanto rapportata ad una causa di valore indeterminato (e non al valore effettivo del contenzioso).
Formatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato chiedendo la reiezione dell'appello deducendone l'inammissibilità posto che si era trattato di pronuncia per equità ex art. 113, cpv, cpc, e dunque l'appello era ammissibile solo per “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" (art. 339, comma 3, cpc).
Nel merito ha contestato quanto ex adverso esposto sostenendo che il Sig. aveva chiesto Parte_1 al professionista di valutare preliminarmente il margine di aleatorietà di una eventuale impugnazione e di preventivare il costo della prestazione, valutazione che presupponeva un approfondimento della tematica con ricerche monografiche, articoli e giurisprudenza di riferimento.
All'esito l'appellante riceveva il parere definitivo sulla possibilità di un contenzioso con prospettive favorevoli oltre al preventivo di spesa per la fase giudiziale, ma il Sig. desisteva Parte_1 dall'iniziativa, ragione per cui veniva informato che sarebbe stata predisposta la nota pro forma per l'attività stragiudiziale svolta medio tempore.
Ha aggiunto che era evidente, in base al tipo di richiesta, alle circostanze ed al ruolo professionale dell'appellato, che la richiesta del Sig. , mai assistito in precedenza, comportasse il Parte_1 riconoscimento di un compenso e che, diversamente opinando, l'appellante non avrebbe fornito la documentazione necessaria per la valutazione del quesito essendo questa connaturata alla disamina della vicenda (e non alla mera formulazione del preventivo per il parere).
pagina 3 di 5 Ha concluso osservando che non vi era alcun obbligo di preventivo scritto ai fini del riconoscimento del compenso professionale, che controparte aveva impropriamente svilito la prestazione svolta e che il valore di riferimento ai fini della parcella era quello indeterminabile in quanto afferente alla legittimità di una sanzione disciplinare ed alle conseguenze che ne derivavano sotto vari profili.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Ammissibilità dell'impugnazione
Le questioni che si pongono al riguardo sono due: 1) se la causa trattata dal GdP rientri nell'ambito del contenzioso soggetto alla pronuncia di equità; 2) se si può affermare che il GdP abbia effettivamente giudicato secondo equità.
Per quanto riguarda il primo aspetto si osserva che oggetto della controversia avanti al GdP è l'asserito credito vantato dall'Avv. BERNOCCHI nei confronti del Sig pari ad euro 624,24 in Parte_1 conto capitale oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso e spese processuali.
Ai sensi dell'art. 10 cpc “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda….A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
Ne discende che, ratione temporis, tale valore rientra all'interno del limite di euro 1.100,00 previsto per il giudizio di equità da parte del GdP (art. 113, cpv, cpc: “il GdP decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del cc”) né operano in questo caso le deroghe previste dalla normativa (avuto riguardo anche alle integrazioni apportate dalla Corte Costituzionale).
Per quanto riguarda il secondo aspetto si osserva che nel caso di specie si discute è la normativa a disporre che il GdP si esprima secondo equità (ipotesi differente da quella ex art. 114 cpc, in cui sono le parti ad investire il Giudice di un tale potere in materia di diritti disponibili).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non è decisivo il fatto che la sentenza menzioni espressamente che è stata pronunciata secondo equità, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, ult. co, cpc, anche perché, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, “l'inosservanza del disposto dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., che tale menzione prevede, costituisce una mera irregolarità formale della sentenza“, Cass. Sez. 3, sentenza n. 23896 del 09/11/2006).
Piuttosto, secondo la Cassazione il criterio che deve orientare l'interprete è quello dell'apparenza, in forza del quale “in materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione“ (Cass. Sez. III, ord. n. 34811 del 12/12/2023).
Dunque per affermare che la sentenza è stata pronunciata secondo equità occorre verificare che il Giudice non abbia pronunciato secondo diritto.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in ordine ad una pronuncia di diritto né tale conclusione può essere sostenuta avuto riguardo al suo contenuto, non essendovi alcun riferimento alla disciplina che regola la prestazione d'opera intellettuale o ad altra norma di ordine pagina 4 di 5 sostanziale.
Non vi è dunque ragione per ritenere che la sentenza in questione, rientrante per valore tra quelle soggette al giudizio secondo equità, sia stata pronunciata secondo diritto.
Ciò detto, non è accoglibile l'assunto di parte appellante in forza del quale la controversia definita dal GdP sarebbe comunque sottratta al giudizio di equità essendo la materia dei compensi regolata da una normativa speciale.
L'art. 113 cpc infatti specifica i casi nei quali casi opera la deroga al principio esposto e tra questi non rientra la materia in esame.
Sotto altro profilo, la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina che regola i limiti tariffari professionali non è ostativa al giudizio di equità (“in tema di compensi per prestazioni professionali, l'inosservanza dei massimi tariffari non costituisce violazione impugnabile con ricorso per cassazione di sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità, sempre che tale giudice indichi il diverso criterio adottato per discostarsi dai limiti posti dalle tariffe, e le ragioni per le quali ritiene che il relativo superamento non contrasti con i principi sottesi all'adozione ed al contenuto delle tabelle“ Cass. Sez. II, sent. n. 16749 del 09/08/2005).
Per effetto dei superiori rilievi, l'appello avverso la sentenza in esame è inammissibile ex art. 339, cpv, cpc né l'appellante ha dedotto motivi di impugnazione riconducibili alle ipotesi di cui al terzo comma, le uniche che consentirebbero l'appello (ovvero violazione delle norme sul procedimento, violazione costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia).
Tale conclusione ha natura assorbente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 284,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1 KATIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VENTURA KATIA
APPELLANTE contro
AVV. SERGIO ACHILLE BERNOCCHI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 ARRIGONI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAMELI N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. ARRIGONI ALBERTO
APPELLATO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: in riforma di detta sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare: in via principale e nel merito previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio nr. 611/2024, R.G. n. 2320/2021, repert. N. 3/2025 del 10.12.2024 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 13/2021 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, per tutte le motivazioni dedotte negli atti e nelle memorie di parte opponente nonché nel presento appello, con diritto del signor a vedersi rimborsare la somma complessiva di euro 3.144,02, di cui euro Parte_1 1.289,00 versati all'Avv. Bernocchi in riferimento a quanto liquidato con il decreto ingiuntivo, euro pagina 1 di 5 656,43 versati all'Avv. Bernocchi per le spese legali della sentenza di prima grado, oltre ad euro 989,84 per le spese legali di primo grado versate ai propri legali avv. Salvati ed Avv. Isola, come da fatture allegate ed euro 208,75 per la tassa di registro della sentenza. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio
per l'appellato: A) Dichiarare inammissibile l'appello ovvero, in subordine, rigettarlo nel merito;
B) Condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali di soccombenza nel presente grado di Giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con C.P.A. 4% e I.V.A. 22% come per Legge.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n° Parte_1 611/2024 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio a conclusione del Giudizio di primo Grado pendente tra le parti sub R.G.N. 2320/2021, formulando le conclusioni sopra esposte.
Il giudizio avanti al GdP era stato promosso dal Sig. in opposizione al d.I. n. 13/2021 Parte_1 emesso dal GdP di Busto A. in favore dell'avv.to Sergio A. BERNOCCHI per euro 624,24 per prestazioni professionali stragiudiziali (consistite nella formulazione di un parere) contestando che ne sussistessero i presupposti.
Con la sentenza impugnata l'opposizione veniva rigettata con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese anche di tale giudizio.
Nel presente giudizio l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia deducendo che: 1) egli non aveva chiesto un parere all'Avv. BERNOCCHI, ma un preventivo per l'azione giudiziale da intraprendere avverso il scolastico regionale per la Lombardia-ISIS Controparte_1
“Facchinetti” di Castellanza a seguito dell'illegittimo licenziamento patito dall'appellante; 2) la documentazione trasmessa da quest'ultimo all'Avv. BERNOCCHI era stata inviata su richiesta del professionista e sempre al fine del preventivo di cui al punto precedente, senza che l'appellato avesse prospettato che ciò avrebbe comportato dei costi (e quali); 3) il GdP aveva equivocato sul punto omettendo di considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte richiede, in casi siffatti, la
“duplice prova del conferimento dell'incarico professionale e dell'effettivo svolgimento dell'attività”;
4) l'Avv. BERNOCCHI, in ogni caso, non aveva dimostrato nemmeno l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, essendosi limitato ad attingere materiale accessibile a chiunque su internet;
5) né il parere né tale materiale veniva trasmesso al Sig. o riportato allo stesso oralmente;
Parte_1
6) in ogni caso la somma richiesta dal professionista non era proporzionata all'entità della prestazione svolta in quanto rapportata ad una causa di valore indeterminato (e non al valore effettivo del contenzioso).
Formatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato chiedendo la reiezione dell'appello deducendone l'inammissibilità posto che si era trattato di pronuncia per equità ex art. 113, cpv, cpc, e dunque l'appello era ammissibile solo per “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" (art. 339, comma 3, cpc).
Nel merito ha contestato quanto ex adverso esposto sostenendo che il Sig. aveva chiesto Parte_1 al professionista di valutare preliminarmente il margine di aleatorietà di una eventuale impugnazione e di preventivare il costo della prestazione, valutazione che presupponeva un approfondimento della tematica con ricerche monografiche, articoli e giurisprudenza di riferimento.
All'esito l'appellante riceveva il parere definitivo sulla possibilità di un contenzioso con prospettive favorevoli oltre al preventivo di spesa per la fase giudiziale, ma il Sig. desisteva Parte_1 dall'iniziativa, ragione per cui veniva informato che sarebbe stata predisposta la nota pro forma per l'attività stragiudiziale svolta medio tempore.
Ha aggiunto che era evidente, in base al tipo di richiesta, alle circostanze ed al ruolo professionale dell'appellato, che la richiesta del Sig. , mai assistito in precedenza, comportasse il Parte_1 riconoscimento di un compenso e che, diversamente opinando, l'appellante non avrebbe fornito la documentazione necessaria per la valutazione del quesito essendo questa connaturata alla disamina della vicenda (e non alla mera formulazione del preventivo per il parere).
pagina 3 di 5 Ha concluso osservando che non vi era alcun obbligo di preventivo scritto ai fini del riconoscimento del compenso professionale, che controparte aveva impropriamente svilito la prestazione svolta e che il valore di riferimento ai fini della parcella era quello indeterminabile in quanto afferente alla legittimità di una sanzione disciplinare ed alle conseguenze che ne derivavano sotto vari profili.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Ammissibilità dell'impugnazione
Le questioni che si pongono al riguardo sono due: 1) se la causa trattata dal GdP rientri nell'ambito del contenzioso soggetto alla pronuncia di equità; 2) se si può affermare che il GdP abbia effettivamente giudicato secondo equità.
Per quanto riguarda il primo aspetto si osserva che oggetto della controversia avanti al GdP è l'asserito credito vantato dall'Avv. BERNOCCHI nei confronti del Sig pari ad euro 624,24 in Parte_1 conto capitale oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso e spese processuali.
Ai sensi dell'art. 10 cpc “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda….A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
Ne discende che, ratione temporis, tale valore rientra all'interno del limite di euro 1.100,00 previsto per il giudizio di equità da parte del GdP (art. 113, cpv, cpc: “il GdP decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del cc”) né operano in questo caso le deroghe previste dalla normativa (avuto riguardo anche alle integrazioni apportate dalla Corte Costituzionale).
Per quanto riguarda il secondo aspetto si osserva che nel caso di specie si discute è la normativa a disporre che il GdP si esprima secondo equità (ipotesi differente da quella ex art. 114 cpc, in cui sono le parti ad investire il Giudice di un tale potere in materia di diritti disponibili).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non è decisivo il fatto che la sentenza menzioni espressamente che è stata pronunciata secondo equità, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, ult. co, cpc, anche perché, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, “l'inosservanza del disposto dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., che tale menzione prevede, costituisce una mera irregolarità formale della sentenza“, Cass. Sez. 3, sentenza n. 23896 del 09/11/2006).
Piuttosto, secondo la Cassazione il criterio che deve orientare l'interprete è quello dell'apparenza, in forza del quale “in materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione“ (Cass. Sez. III, ord. n. 34811 del 12/12/2023).
Dunque per affermare che la sentenza è stata pronunciata secondo equità occorre verificare che il Giudice non abbia pronunciato secondo diritto.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in ordine ad una pronuncia di diritto né tale conclusione può essere sostenuta avuto riguardo al suo contenuto, non essendovi alcun riferimento alla disciplina che regola la prestazione d'opera intellettuale o ad altra norma di ordine pagina 4 di 5 sostanziale.
Non vi è dunque ragione per ritenere che la sentenza in questione, rientrante per valore tra quelle soggette al giudizio secondo equità, sia stata pronunciata secondo diritto.
Ciò detto, non è accoglibile l'assunto di parte appellante in forza del quale la controversia definita dal GdP sarebbe comunque sottratta al giudizio di equità essendo la materia dei compensi regolata da una normativa speciale.
L'art. 113 cpc infatti specifica i casi nei quali casi opera la deroga al principio esposto e tra questi non rientra la materia in esame.
Sotto altro profilo, la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina che regola i limiti tariffari professionali non è ostativa al giudizio di equità (“in tema di compensi per prestazioni professionali, l'inosservanza dei massimi tariffari non costituisce violazione impugnabile con ricorso per cassazione di sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità, sempre che tale giudice indichi il diverso criterio adottato per discostarsi dai limiti posti dalle tariffe, e le ragioni per le quali ritiene che il relativo superamento non contrasti con i principi sottesi all'adozione ed al contenuto delle tabelle“ Cass. Sez. II, sent. n. 16749 del 09/08/2005).
Per effetto dei superiori rilievi, l'appello avverso la sentenza in esame è inammissibile ex art. 339, cpv, cpc né l'appellante ha dedotto motivi di impugnazione riconducibili alle ipotesi di cui al terzo comma, le uniche che consentirebbero l'appello (ovvero violazione delle norme sul procedimento, violazione costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia).
Tale conclusione ha natura assorbente.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 284,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5