Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1305
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata acquisizione annotazione di polizia giudiziaria

    La Corte territoriale ha ritenuto superate le deduzioni difensive in tema di decisività della nuova prova documentale, sottolineando la consapevole scelta dell'imputato di non ripetere in dibattimento quanto riferito agli operanti e la circostanza che, al momento dell'intervento, sulla vettura risultavano due targhe giustapposte, chiaro indice di precedente sottrazione del bene, poi confermata dalle successive indagini. I giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e che il nuovo incombente istruttorio non presentava carattere di decisività.

  • Rigettato
    Violazione artt. 648, comma 4, cod. pen. e 603 cod. proc. pen.

    La lieve entità del fatto è stata negata dalla Corte territoriale con congruo apparato argomentativo, reso nella pienezza della giurisdizione di merito, non sulla base dell'atto di indagine suaccennato, ma sulla scorta di quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria in ordine alla manomissione del veicolo, comportante un danno economico non irrilevante, oltre che di considerazioni inerenti anche le componenti soggettive del fatto, dimostrative della capacità a delinquere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1305
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo