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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2062/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2062/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Nardi, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabatino Di Girolamo, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate all'udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/09/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Roseto degli Abruzzi in data 11/05/2008 con , da cui Controparte_1
erano nati i figli ( in data 11/08/2011) e (il 26/07/2012) - ha chiesto: Per_1 Per_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale di Roseto degli Abruzzi al marito;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, nella nuova abitazione, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
600,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento;
l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno universale INPS.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che, dopo i primi anni vissuti in armonia, il matrimonio era definitivamente naufragato, senza possibilità di pervenire ad un accordo di separazione.
Con comparsa in data 23/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione ed alle istanze relative all'affidamento dei figli, ha contestato la quantificazione delle richieste economiche ed ha chiesto di determinare l'assegno mensile dovuto a titolo mantenimento dei figli in una somma non superiore ad
€ 500,00 (con spese straordinarie poste al 50% tra i coniugi) e l'assegno di mantenimento in favore della moglie in € 200,00.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che percepiva il salario mensile di circa € 2.000,00 ed era onerato dal pagamento di spese fisse pari ad € 300,00.
All'udienza di comparizione in data 22/01/2025 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione di Pineto;
2. I figli potranno frequentare liberamente il padre, previo accordo con la madre. In caso di disaccordo, il padre potrà frequentare i figli secondo le modalità descritte al punto 3 delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo in data 25/06/2024;
3. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della prole l'assegno mensile di €
300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetari ISTAT;
4. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e regolate come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
5. Il sig. verserà inoltre l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1
mantenimento della sig.ra oltre rivalutazione monetari ISTAT;
Pt_1
6. Il sig. verserà entrambi gli assegni sopra citati entro il giorno 28 di ciascun CP_1
mese di riferimento;
7. L'assegno unico INPS sarà attribuito in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
8. Spese compensate.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e trascritte nel processo verbale dell'udienza del 22/01/2025, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, le spese processuali, come concordato, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni dagli stessi concordate e trascritte nel processo verbale
[...]
dell'udienza del 22/01/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2062/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Nardi, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabatino Di Girolamo, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate all'udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/09/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Roseto degli Abruzzi in data 11/05/2008 con , da cui Controparte_1
erano nati i figli ( in data 11/08/2011) e (il 26/07/2012) - ha chiesto: Per_1 Per_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale di Roseto degli Abruzzi al marito;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, nella nuova abitazione, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
600,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento;
l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno universale INPS.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che, dopo i primi anni vissuti in armonia, il matrimonio era definitivamente naufragato, senza possibilità di pervenire ad un accordo di separazione.
Con comparsa in data 23/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione ed alle istanze relative all'affidamento dei figli, ha contestato la quantificazione delle richieste economiche ed ha chiesto di determinare l'assegno mensile dovuto a titolo mantenimento dei figli in una somma non superiore ad
€ 500,00 (con spese straordinarie poste al 50% tra i coniugi) e l'assegno di mantenimento in favore della moglie in € 200,00.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che percepiva il salario mensile di circa € 2.000,00 ed era onerato dal pagamento di spese fisse pari ad € 300,00.
All'udienza di comparizione in data 22/01/2025 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione di Pineto;
2. I figli potranno frequentare liberamente il padre, previo accordo con la madre. In caso di disaccordo, il padre potrà frequentare i figli secondo le modalità descritte al punto 3 delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo in data 25/06/2024;
3. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della prole l'assegno mensile di €
300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetari ISTAT;
4. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e regolate come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
5. Il sig. verserà inoltre l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1
mantenimento della sig.ra oltre rivalutazione monetari ISTAT;
Pt_1
6. Il sig. verserà entrambi gli assegni sopra citati entro il giorno 28 di ciascun CP_1
mese di riferimento;
7. L'assegno unico INPS sarà attribuito in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
8. Spese compensate.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e trascritte nel processo verbale dell'udienza del 22/01/2025, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, le spese processuali, come concordato, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni dagli stessi concordate e trascritte nel processo verbale
[...]
dell'udienza del 22/01/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)