TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1114/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a IE (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
28/08/1949 e ivi residente in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_2 con l'avv. Vezzoso Livio del Foro di Torino
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ), nata a Ponzano Monferrato (AL) in [...] CP_1 C.F._2
10/01/1932 e residente in [...]
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Interdizione legale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.52 c.p.c. in proprio e in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del figlio nella loro qualità di genero e nipote Parte_2 di , esponevano che quest'ultima -nata il [...]- si trovasse “in CP_1 condizioni di abituale infermità di mente che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi” e che fosse da anni ricoverata in RSA, affetta da demenza di Alzheimer, come confermato dalla documentazione in atti.
Veniva fissata udienza dal GOP all'uopo delegato, e come risulta dal verbale in atti l'interdicenda non era in grado di interloquire con il Giudice, non rispondendo ad alcuna domanda.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la signora è affetta da Alzheimer, si trova in CP_1 condizione di infermità abituale, incapace a provvedere ai propri interessi e ricoverata in RSA, attualmente a Casale Monferrato (AL) denominata Ospitalità CDR. Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esame effettuato in sede di udienza: l'interdicenda non è stata in grado di rispondere lucidamente ad alcuna delle domande che le sono state poste, apparendo in totale stato confusionale ed in precarie condizioni di salute, quasi del tutto impossibilitata a muoversi.
Le condizioni psico-fisiche sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ritiene quindi il Tribunale che sussistano pienamente gli estremi di cui all'art. 414 c.c., vale a dire che la sig.ra si trovi in condizioni di infermità di mente che la rendono totalmente CP_1 incapace di provvedere ai suoi interessi, e che questo strumento sia il più idoneo ad assicurare la sua adeguata protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1114/2025, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nata a [...] in CP_1 data 10/01/1932 e residente in [...];
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1114/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a IE (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
28/08/1949 e ivi residente in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_2 con l'avv. Vezzoso Livio del Foro di Torino
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ), nata a Ponzano Monferrato (AL) in [...] CP_1 C.F._2
10/01/1932 e residente in [...]
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Interdizione legale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.52 c.p.c. in proprio e in qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del figlio nella loro qualità di genero e nipote Parte_2 di , esponevano che quest'ultima -nata il [...]- si trovasse “in CP_1 condizioni di abituale infermità di mente che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi” e che fosse da anni ricoverata in RSA, affetta da demenza di Alzheimer, come confermato dalla documentazione in atti.
Veniva fissata udienza dal GOP all'uopo delegato, e come risulta dal verbale in atti l'interdicenda non era in grado di interloquire con il Giudice, non rispondendo ad alcuna domanda.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la signora è affetta da Alzheimer, si trova in CP_1 condizione di infermità abituale, incapace a provvedere ai propri interessi e ricoverata in RSA, attualmente a Casale Monferrato (AL) denominata Ospitalità CDR. Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esame effettuato in sede di udienza: l'interdicenda non è stata in grado di rispondere lucidamente ad alcuna delle domande che le sono state poste, apparendo in totale stato confusionale ed in precarie condizioni di salute, quasi del tutto impossibilitata a muoversi.
Le condizioni psico-fisiche sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ritiene quindi il Tribunale che sussistano pienamente gli estremi di cui all'art. 414 c.c., vale a dire che la sig.ra si trovi in condizioni di infermità di mente che la rendono totalmente CP_1 incapace di provvedere ai suoi interessi, e che questo strumento sia il più idoneo ad assicurare la sua adeguata protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1114/2025, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nata a [...] in CP_1 data 10/01/1932 e residente in [...];
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone