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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2024, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15942/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15942/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BISSOLI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/06/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e, a parziale rettifica di quanto previsto nell'omologazione della separazione consensuale, disporre che il padre tenga con sé i minori a weekend alterni ivi compresi i pernottamenti e che trascorra con loro almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo festivo o feriale, invernale o estivo, come da piano genitoriale allegato alla presente;
pagina 1 di 3 c) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro CP_1
350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia;
d) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.12.2023, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in Desenzano del Controparte_1
Garda (Bs) il 7.8.2011, da cui era nata la figlia in data 03 dicembre 2010, e il figlio Persona_1
in data 14 ottobre 2016, premettendo che in data 29.6.2020 i coniugi erano comparsi Persona_2
dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 2.7.2020, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 27.6.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (29.6.2020), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Meritano accoglimento le condizioni chieste dalla ricorrente circa le disposizioni personali ed economiche per i figli, confermative delle condizioni di separazione, salva una lieve modifica ai diritti di visita, considerato il nuovo nucleo familiare del padre, ed un contenuto aumento del mantenimento, pressoché corrispondente all'aggiornamento Istat.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli con i nonni, al Tribunale non è consentito imporre in via specifica un calendario di frequentazioni, limitandosi a onerare i genitori di garantire ai figli di mantenere rapporti significativi (art. 315 bis comma 2 c.c.).
pagina 2 di 3 In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio, della sostanziale conferma delle condizioni separative concordate e considerata la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Desenzano del Garda (Bs) in data 07/08/2011 ,
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, per l'anno 2011, parte II, n.
16, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida i figli e in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 Per_3
assegnataria della casa familiare;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli, dispone che il padre tenga con sé i minori a weekend alterni ivi compresi i pernottamenti e che trascorra con loro almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo festivo o feriale, invernale o estivo, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) onerare i genitori di garantire ai figli di mantenere rapporti significativi con i parenti;
8) spese irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 27.6.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15942/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BISSOLI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/06/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e, a parziale rettifica di quanto previsto nell'omologazione della separazione consensuale, disporre che il padre tenga con sé i minori a weekend alterni ivi compresi i pernottamenti e che trascorra con loro almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo festivo o feriale, invernale o estivo, come da piano genitoriale allegato alla presente;
pagina 1 di 3 c) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro CP_1
350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia;
d) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.12.2023, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in Desenzano del Controparte_1
Garda (Bs) il 7.8.2011, da cui era nata la figlia in data 03 dicembre 2010, e il figlio Persona_1
in data 14 ottobre 2016, premettendo che in data 29.6.2020 i coniugi erano comparsi Persona_2
dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 2.7.2020, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 27.6.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (29.6.2020), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Meritano accoglimento le condizioni chieste dalla ricorrente circa le disposizioni personali ed economiche per i figli, confermative delle condizioni di separazione, salva una lieve modifica ai diritti di visita, considerato il nuovo nucleo familiare del padre, ed un contenuto aumento del mantenimento, pressoché corrispondente all'aggiornamento Istat.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli con i nonni, al Tribunale non è consentito imporre in via specifica un calendario di frequentazioni, limitandosi a onerare i genitori di garantire ai figli di mantenere rapporti significativi (art. 315 bis comma 2 c.c.).
pagina 2 di 3 In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio, della sostanziale conferma delle condizioni separative concordate e considerata la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Desenzano del Garda (Bs) in data 07/08/2011 ,
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, per l'anno 2011, parte II, n.
16, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida i figli e in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 Per_3
assegnataria della casa familiare;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli, dispone che il padre tenga con sé i minori a weekend alterni ivi compresi i pernottamenti e che trascorra con loro almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo festivo o feriale, invernale o estivo, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) onerare i genitori di garantire ai figli di mantenere rapporti significativi con i parenti;
8) spese irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 27.6.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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