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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
NA LE, LA
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.PRES.TERZI n. MAPG6020250001022 ICI 2008 contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 389/25 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: Dichiarare la cessata materia del contendere ex. art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuto annullamento dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl in liquidazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 , impugnano l'atto di pignoramento presso terzi n. MAPG6020250001022 e la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. Cron. 389/25, emessi dalla So.ge.r.t. Spa per conto del Comune di Maddaloni, per omesso versamento dell'ICI per l'anno 2008.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per difetto di legittimazione passiva e vizio di motivazione.
Si è costituita la So.ge.r.t. Spa. l'Agente della riscossione rappresenta di aver provveduto all'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato, a seguito del provvedimento di discarico comunicato dal Comune di
Maddaloni in data 04.07.2025. Chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
.
Il Comune di Maddaloni non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La So.ge.r.t. Spa ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato, a seguito del provvedimento di discarico comunicato dal Comune di Maddaloni in data 04.07.2025. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna del Comune di Maddaloni al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra la società ricorrente e la So.ge.r.t. Spa, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di formazione della lista di carico e/o del ruolo, attività che resta di esclusiva competenza dell'Ente impositore, rispetto alla quale l'agente della riscossione è obbligato ad attenersi.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, condanna il Comune di
Maddaloni al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.489,00, oltre
C.U., Spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Spese compensate tra il ricorrente e la SOGERT S.P.A.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
NA LE, LA
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.PRES.TERZI n. MAPG6020250001022 ICI 2008 contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 389/25 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: Dichiarare la cessata materia del contendere ex. art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuto annullamento dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl in liquidazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 , impugnano l'atto di pignoramento presso terzi n. MAPG6020250001022 e la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. Cron. 389/25, emessi dalla So.ge.r.t. Spa per conto del Comune di Maddaloni, per omesso versamento dell'ICI per l'anno 2008.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per difetto di legittimazione passiva e vizio di motivazione.
Si è costituita la So.ge.r.t. Spa. l'Agente della riscossione rappresenta di aver provveduto all'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato, a seguito del provvedimento di discarico comunicato dal Comune di
Maddaloni in data 04.07.2025. Chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
.
Il Comune di Maddaloni non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La So.ge.r.t. Spa ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'atto di pignoramento impugnato, a seguito del provvedimento di discarico comunicato dal Comune di Maddaloni in data 04.07.2025. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna del Comune di Maddaloni al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra la società ricorrente e la So.ge.r.t. Spa, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di formazione della lista di carico e/o del ruolo, attività che resta di esclusiva competenza dell'Ente impositore, rispetto alla quale l'agente della riscossione è obbligato ad attenersi.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, condanna il Comune di
Maddaloni al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.489,00, oltre
C.U., Spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Spese compensate tra il ricorrente e la SOGERT S.P.A.