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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2791/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Ticino 41 C/o Municipia Spa 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6420 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
" chiede che Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio voglia in riforma della sentenza impugnata
- Dichiari, sulla base delle osservazioni sopra riportate, il tributo IMU/2017 richiesto con l'avviso di Accertamento di cui all'oggetto per l'immobile sito nel comune di Ardea alla Indirizzo_2 non sia dovuto per l'assenza totale del presupposto di imposta in virtù della presenza della denuncia/querela di occupazione abusiva;
-Condannare il Comune di Ardea e per essa la soc. Municipia Spa - concessionaria del Comune di Ardea - al pagamento delle spese di giudizio".
Resistente/Appellato:
"chiede che, in assenza di valida prova per l'anno d'imposta 2017... proceda al rigetto dell'appello, in quanto totalmente destituito in fatto ed in diritto, con specifica condanna alle spese di giustizia, nella misura che riterrà congrua.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
"Con ricorso ritualmente notificato a MUNICIPIA SPA, Ricorrente_1 propone impugnazione l' avviso di accertamento avente carattere di intimazione ad adempiere in rettifica I.M.U. per l'anno 2017 provvedimento n. 6420 del 16/12/2022 con una pretesa totale (imposta, sanzioni ed interessi) di € 4.694,00 (Allegato )notificato il 27.1.2023 A sostegno del ricorso l'istante espone:
- Che la rettifica è relativa agli immobili riportati nel “Riepilogo Immobili Attivi” sito in Ardea alla Indirizzo_1 – Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Ardea al foglio 18 numero 02126 categoria A/7 classe 5 rendita € 2.108,11; 1. Che il comma 81 dell'art. 1 della legge 29.12.2022 n. 197 ha integrato le fattispecie di esenzione dalla imposta aggiungendo il punto “g-bis” al comma 759 della legge 160/2019 che recita: “gli immobili non utilizzabili, né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”
2. che l'immobile oggetto di accertamento risulta tuttora occupato abusivamente come da denuncia/querela avanzata in data 14 novembre 2014 dall'allora rappresentante legale Sig.ra Nominativo_1 alla Legione dei Carabinieri del Lazio – Tenenza di Ardea (Allegato 2) - pur dandosi atto che la legge è successiva all'annualità in questione, per il principio di capacità contributiva previsto dall'art,. 53 della nostra Costituzione, quanto richiesto non va riconosciuto all'Ufficio non avendo, il contribuente la disponibilità effettiva dell'immobile. In virtù di tanto si chiede l'accoglimento del ricorso. Si costituisce Municipia Spa la quale eccepisce che la legge invocata dalla parte resistente non è retraoattiva per cui la pretesa dell'Ufficio va confermata non riconoscendosi l'esenzione. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato. Infatti la nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio 2023, che esonera tali immobili dal pagamento dell'Imu, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.
L'esenzione dal pagamento è concessa solo per il futuro. In tal senso la decisione della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 9957 del 13 aprile 2023, si è pronunciata per la prima volta sull'efficacia della nuova disposizione. Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2023 (197/2022), che prevede l'esenzione dal pagamento del tributo per gli immobili occupati abusivamente, " non può considerarsi retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né può qualificarsi come interpretativa, perché il contenuto precettivo di essa non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare". La nuova norma "ha previsto, ma solo per il futuro, l'esonero dal pagamento dell'Imu con riguardo agli immobili occupati abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale" Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in euro 2268,00 per compensi oltre accessori di legge. Roma, 7.2.2024.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Istituto religioso in epigrafe indicato che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Ardea, che ha resistito al gravame.
L'appellante ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza,. assenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato..
Con l'unico, sostanziale, motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente i Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso dell'Istituto religioso sul rilievo dell'irretroattività dell'art. 1, comma 81 della legge
29.12.2022 n. 197 -integrativo delle fattispecie di esenzione IMU-, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente- "qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale" solo per il futuro e non anche per il passato in violazone del principio costituzionale dell'art. 53 della Costituzione, in assenza della capacità contributiva posto che l'Istituto religioso aveva presentato la denuncia fin dal 2014, e perso il l posseso dell'unità immobilare di cui all'avviso di accertamento impugnato, riferito all'annualità del 2017..
Con il predetto motivo l'appellante richiama la sentenza della Corte costituzionale n.60 del 2024 secondo cui nella normativa IMU avrebbe dovuto essere prevista la condizione di non tassabilità per gli immobili occupati abusivamete e non disponibili fin dall'origine, e quindi anche in data anteriore al 2017. .
Il motivo non merita condivisione.
Invero, in punto di fatto, la Corte rileva che, vertendosi in tema di agevolazioni, l'onere della prova dell'effettiva occupazione abusiva dell'immmobile in sito in Ardea alla Indirizzo_2 incombe senza alcun dubbio sul contribuente e non sul Comune di Ardea, come erroneamente sostenuto dall'appellante nella memoria integrativa.
"In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta." ( cfr., ex plurimis, Cass. Ord.n.29845/2024)
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto solamente una denuncia presentata ai Carabinieri Tenenza di Ardea il 14 novembre 2014 nei confronti di tale Nominativo_2 secondo controlli interni neppure direttamente svolti dell'Istituto, ma da tale Nominativo_3 che collaborava a titolo di volontariato, denuncia all'epoca firmata da tale Nominativo_1 , all'epoca rappresentante legale dell'Istituto " Ricorrente_1
.. Non v'è prova di alcun inizio dell'azione penale né risulta che l'immobile del tipo villa di mq.
230 ubicato su terreno agricolo sia stato occupato abusivamente anche nell'anno 2017, circostanza evidenziata anche dalla difesa dell'appellata, concessionaria per la riscossione delle entrate per il Comune di Ardea.
Quanto alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo dell' IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi, questo Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento dei giudci di legittimità, in tema di irretroattività della normativa invocata dall'appellante e seguita dai primi Giudici nella sentenza impugnata sulla scorta del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e di un'interpretazione letterale
.dell'art. 1, comma 81 della legge 29.12.2022 n. 197 che ha integrato la fattispecie di esenzione dalla imposta, aggiungendo il punto “g-bis” al comma 759 della legge 160/2019 che recita: “gli immobili non utilizzabili, né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”, e ciò a prescindere dalla sentenza n. 60 del 2024 della Corte costituzionale (cfr.Ord.n. 10420 del 21/04/2025), posto l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dall'Istituto religioso appellante.
Ogni altra questione è assorbita.
Conclusivamente, sulla scorta delle ragioni sopra esposte, la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza impugnata che conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Ardea, delle spese di lite del presente grado liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presidente relatore Pannullo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2791/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Ticino 41 C/o Municipia Spa 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6420 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
" chiede che Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio voglia in riforma della sentenza impugnata
- Dichiari, sulla base delle osservazioni sopra riportate, il tributo IMU/2017 richiesto con l'avviso di Accertamento di cui all'oggetto per l'immobile sito nel comune di Ardea alla Indirizzo_2 non sia dovuto per l'assenza totale del presupposto di imposta in virtù della presenza della denuncia/querela di occupazione abusiva;
-Condannare il Comune di Ardea e per essa la soc. Municipia Spa - concessionaria del Comune di Ardea - al pagamento delle spese di giudizio".
Resistente/Appellato:
"chiede che, in assenza di valida prova per l'anno d'imposta 2017... proceda al rigetto dell'appello, in quanto totalmente destituito in fatto ed in diritto, con specifica condanna alle spese di giustizia, nella misura che riterrà congrua.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
"Con ricorso ritualmente notificato a MUNICIPIA SPA, Ricorrente_1 propone impugnazione l' avviso di accertamento avente carattere di intimazione ad adempiere in rettifica I.M.U. per l'anno 2017 provvedimento n. 6420 del 16/12/2022 con una pretesa totale (imposta, sanzioni ed interessi) di € 4.694,00 (Allegato )notificato il 27.1.2023 A sostegno del ricorso l'istante espone:
- Che la rettifica è relativa agli immobili riportati nel “Riepilogo Immobili Attivi” sito in Ardea alla Indirizzo_1 – Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Ardea al foglio 18 numero 02126 categoria A/7 classe 5 rendita € 2.108,11; 1. Che il comma 81 dell'art. 1 della legge 29.12.2022 n. 197 ha integrato le fattispecie di esenzione dalla imposta aggiungendo il punto “g-bis” al comma 759 della legge 160/2019 che recita: “gli immobili non utilizzabili, né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”
2. che l'immobile oggetto di accertamento risulta tuttora occupato abusivamente come da denuncia/querela avanzata in data 14 novembre 2014 dall'allora rappresentante legale Sig.ra Nominativo_1 alla Legione dei Carabinieri del Lazio – Tenenza di Ardea (Allegato 2) - pur dandosi atto che la legge è successiva all'annualità in questione, per il principio di capacità contributiva previsto dall'art,. 53 della nostra Costituzione, quanto richiesto non va riconosciuto all'Ufficio non avendo, il contribuente la disponibilità effettiva dell'immobile. In virtù di tanto si chiede l'accoglimento del ricorso. Si costituisce Municipia Spa la quale eccepisce che la legge invocata dalla parte resistente non è retraoattiva per cui la pretesa dell'Ufficio va confermata non riconoscendosi l'esenzione. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato. Infatti la nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio 2023, che esonera tali immobili dal pagamento dell'Imu, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.
L'esenzione dal pagamento è concessa solo per il futuro. In tal senso la decisione della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 9957 del 13 aprile 2023, si è pronunciata per la prima volta sull'efficacia della nuova disposizione. Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2023 (197/2022), che prevede l'esenzione dal pagamento del tributo per gli immobili occupati abusivamente, " non può considerarsi retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né può qualificarsi come interpretativa, perché il contenuto precettivo di essa non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare". La nuova norma "ha previsto, ma solo per il futuro, l'esonero dal pagamento dell'Imu con riguardo agli immobili occupati abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale" Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in euro 2268,00 per compensi oltre accessori di legge. Roma, 7.2.2024.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Istituto religioso in epigrafe indicato che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Ardea, che ha resistito al gravame.
L'appellante ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza,. assenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato..
Con l'unico, sostanziale, motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente i Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso dell'Istituto religioso sul rilievo dell'irretroattività dell'art. 1, comma 81 della legge
29.12.2022 n. 197 -integrativo delle fattispecie di esenzione IMU-, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente- "qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale" solo per il futuro e non anche per il passato in violazone del principio costituzionale dell'art. 53 della Costituzione, in assenza della capacità contributiva posto che l'Istituto religioso aveva presentato la denuncia fin dal 2014, e perso il l posseso dell'unità immobilare di cui all'avviso di accertamento impugnato, riferito all'annualità del 2017..
Con il predetto motivo l'appellante richiama la sentenza della Corte costituzionale n.60 del 2024 secondo cui nella normativa IMU avrebbe dovuto essere prevista la condizione di non tassabilità per gli immobili occupati abusivamete e non disponibili fin dall'origine, e quindi anche in data anteriore al 2017. .
Il motivo non merita condivisione.
Invero, in punto di fatto, la Corte rileva che, vertendosi in tema di agevolazioni, l'onere della prova dell'effettiva occupazione abusiva dell'immmobile in sito in Ardea alla Indirizzo_2 incombe senza alcun dubbio sul contribuente e non sul Comune di Ardea, come erroneamente sostenuto dall'appellante nella memoria integrativa.
"In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta." ( cfr., ex plurimis, Cass. Ord.n.29845/2024)
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto solamente una denuncia presentata ai Carabinieri Tenenza di Ardea il 14 novembre 2014 nei confronti di tale Nominativo_2 secondo controlli interni neppure direttamente svolti dell'Istituto, ma da tale Nominativo_3 che collaborava a titolo di volontariato, denuncia all'epoca firmata da tale Nominativo_1 , all'epoca rappresentante legale dell'Istituto " Ricorrente_1
.. Non v'è prova di alcun inizio dell'azione penale né risulta che l'immobile del tipo villa di mq.
230 ubicato su terreno agricolo sia stato occupato abusivamente anche nell'anno 2017, circostanza evidenziata anche dalla difesa dell'appellata, concessionaria per la riscossione delle entrate per il Comune di Ardea.
Quanto alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo dell' IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi, questo Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento dei giudci di legittimità, in tema di irretroattività della normativa invocata dall'appellante e seguita dai primi Giudici nella sentenza impugnata sulla scorta del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e di un'interpretazione letterale
.dell'art. 1, comma 81 della legge 29.12.2022 n. 197 che ha integrato la fattispecie di esenzione dalla imposta, aggiungendo il punto “g-bis” al comma 759 della legge 160/2019 che recita: “gli immobili non utilizzabili, né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”, e ciò a prescindere dalla sentenza n. 60 del 2024 della Corte costituzionale (cfr.Ord.n. 10420 del 21/04/2025), posto l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dall'Istituto religioso appellante.
Ogni altra questione è assorbita.
Conclusivamente, sulla scorta delle ragioni sopra esposte, la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza impugnata che conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Ardea, delle spese di lite del presente grado liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presidente relatore Pannullo