Art. 2.
Alla spesa di L. 3.600.000 per anno derivante dall'articolo precedente si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di L. 3.600.000 per anno derivante dall'articolo precedente si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.