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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 272/ 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 1711/24 del 12 febbraio 2024, che ha definito la causa R.G. 2596/23. Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], Stato di Buenos Aires, Parte_1
Argentina,
nata il [...] a [...], Stato di Buenos Aires, Parte_2
Argentina, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia (P.E.C.
presso il quale ha eletto domicilio, giusta Email_1 procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
- in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
APPELLATO-CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLANTI
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino Cron. N. 1711/2024 emessa in data 08.02.2024, comunicata il 12.02.2024, non notificata, emessa a definizione del giudizio n. 2596/2023, riformarla e riconoscere e dichiarare il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore degli appellanti Sigg.ri Parte_1 e e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra
[...] Parte_2 Controparte_1
Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti allegano di discendere in linea retta da :
- , cittadino italiano, nato in [...] nel Comune di Novi Ligure Parte_3
(AL) il 12.05.1880, emigrato in Argentina, il quale ha contratto matrimonio in data 28.12.1905 con la cittadina argentina , a Ciudad de Buenos Aires Controparte_3
(Argentina) e si è naturalizzato cittadino argentino il 10.02.1923;
- dall'unione coniugale del IG con la IGa Parte_3 Controparte_3
è nata in data [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina,
; ON
- si è unita in matrimonio il 06.08.1936 con il cittadino argentino ON CP_4
, generando una figlia a cui è stato imposto il nome di nata
[...] SO il 02.03.1943 a Ciudad de Buenos Aires, Provincia di Buenos Aires, Argentina;
- , il 23.06.1967 ha contratto matrimonio con SO Controparte_5 generando due figli: e
[...] Parte_1 Parte_2
e hanno fatto ricorso al Tribunale di Torino (RG Parte_1 Parte_2 2596/23) al fine di sentir accertare e dichiarare, in contraddittorio con il , il Controparte_1 loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con conseguente ordine di trascrizione della pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La Procura non si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 1711/2024 del 12.02.2024, il Tribunale ha deciso la causa respingendo la domanda dei IGi e , sul presupposto che l'avo dei Parte_1 Parte_2 ricorrenti, , rinunciando alla cittadinanza italiana per acquistare quella Parte_3 argentina, il 10.02.1923, “dopo la data del matrimonio e la nascita della figlia ma comunque prima che la stessa fosse maggiorenne” non ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Per_1
nata il [...], ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 555 del 1912, applicabile
[...] ratione temporis, prescrive che i “figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 (…) che qui nello specifico non ricorrono”.
Precisa l'ordinanza che la minore ha dunque perso la cittadinanza italiana in ON conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre ma conservando la stessa la cittadinanza argentina, acquistata dalla nascita per via della legge argentina 346/1869.
Avverso tale decisione hanno interposto appello i IGi e Parte_1 Parte_2
proponendo un unico motivo di gravame con il quale lamentano la “Violazione ed erronea
[...] applicazione degli artt. 8 e 12 della L. 555/1912 – Mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/
1912. Il appellato è rimasto contumace. CP_1
La P.G. non è intervenuta.
Gli appellanti sostengono che la perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione del loro bisavolo non avrebbe privato la figlia , - (ava dei Parte_3 ON ricorrenti perchè madre di a sua volta madre dei ricorrenti) - del diritto alla Controparte_6 cittadinanza italiana trasferitole con la nascita;
ciò deducono gli appellanti, in quanto la norma che disciplina la fattispecie sarebbe l'art. 7 della legge 555/12, “a tenore della quale il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne può rinunziarvi”.
L'appello è infondato.
Il gravame non sembra confrontarsi in maniera specifica con la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata che appare, peraltro, in linea con le indicazioni giurisprudenziali di legittimità.
Il rapporto tra l'art. 7 della legge n. 555/1912 (disposizione che regolava le ipotesi di bipolidia per i nati nei Paesi che attribuiscono la cittadinanza iure soli) e l'art.12, secondo comma, della medesima legge, secondo il quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, trovano infatti nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3564 dell'8.02.24; n. 454 dell'8.01.2024 e n. 17161 del 15.06.2023) linee interpretative conformi ai principi adottati dall'ordinanza qui gravata del tribunale di Torino.
Il Supremo Consesso ha affermato, infatti: “In definitiva la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età -il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva”.
Dall'applicazione dei principi delineati consegue, pertanto, che la rinuncia alla cittadinanza italiana del IG , naturalizzatosi cittadino argentino il 10.02.1923, Parte_3 ha interrotto la linea di trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia con ON lui convivente e, non avendo quest'ultima riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuta maggiorenne a norma degli articoli 3 o 9 della legge 555/1912, ha quindi privato la stessa IGa
della capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla figlia ON SO
, madre dei IGi e , che qui la rivendicano.
[...] Parte_1 Parte_2 In assenza pertanto della prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte della IGa , invero neanche solo dedotto dall'appellante, la domanda di ON riconoscimento dello status di cittadino italiano avanzata dai discendenti della stessa non può trovare accoglimento e deve quindi essere confermata l'ordinanza impugnata che ha respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione materna, dei IGi
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Non si provvede sulle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, perché il appellato, CP_1 rimasto contumace sia in primo che in secondo grado, non ha svolto attività difensiva. Benvero
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 12897 del 2019).
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato. in quanto, ai sensi della norma richiamata, è
“dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dai IGi e . Parte_1 Parte_2
- nulla sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 21.02.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 272/ 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 1711/24 del 12 febbraio 2024, che ha definito la causa R.G. 2596/23. Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], Stato di Buenos Aires, Parte_1
Argentina,
nata il [...] a [...], Stato di Buenos Aires, Parte_2
Argentina, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia (P.E.C.
presso il quale ha eletto domicilio, giusta Email_1 procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
- in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
APPELLATO-CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLANTI
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino Cron. N. 1711/2024 emessa in data 08.02.2024, comunicata il 12.02.2024, non notificata, emessa a definizione del giudizio n. 2596/2023, riformarla e riconoscere e dichiarare il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore degli appellanti Sigg.ri Parte_1 e e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra
[...] Parte_2 Controparte_1
Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti allegano di discendere in linea retta da :
- , cittadino italiano, nato in [...] nel Comune di Novi Ligure Parte_3
(AL) il 12.05.1880, emigrato in Argentina, il quale ha contratto matrimonio in data 28.12.1905 con la cittadina argentina , a Ciudad de Buenos Aires Controparte_3
(Argentina) e si è naturalizzato cittadino argentino il 10.02.1923;
- dall'unione coniugale del IG con la IGa Parte_3 Controparte_3
è nata in data [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina,
; ON
- si è unita in matrimonio il 06.08.1936 con il cittadino argentino ON CP_4
, generando una figlia a cui è stato imposto il nome di nata
[...] SO il 02.03.1943 a Ciudad de Buenos Aires, Provincia di Buenos Aires, Argentina;
- , il 23.06.1967 ha contratto matrimonio con SO Controparte_5 generando due figli: e
[...] Parte_1 Parte_2
e hanno fatto ricorso al Tribunale di Torino (RG Parte_1 Parte_2 2596/23) al fine di sentir accertare e dichiarare, in contraddittorio con il , il Controparte_1 loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con conseguente ordine di trascrizione della pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La Procura non si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 1711/2024 del 12.02.2024, il Tribunale ha deciso la causa respingendo la domanda dei IGi e , sul presupposto che l'avo dei Parte_1 Parte_2 ricorrenti, , rinunciando alla cittadinanza italiana per acquistare quella Parte_3 argentina, il 10.02.1923, “dopo la data del matrimonio e la nascita della figlia ma comunque prima che la stessa fosse maggiorenne” non ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Per_1
nata il [...], ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 555 del 1912, applicabile
[...] ratione temporis, prescrive che i “figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 (…) che qui nello specifico non ricorrono”.
Precisa l'ordinanza che la minore ha dunque perso la cittadinanza italiana in ON conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre ma conservando la stessa la cittadinanza argentina, acquistata dalla nascita per via della legge argentina 346/1869.
Avverso tale decisione hanno interposto appello i IGi e Parte_1 Parte_2
proponendo un unico motivo di gravame con il quale lamentano la “Violazione ed erronea
[...] applicazione degli artt. 8 e 12 della L. 555/1912 – Mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/
1912. Il appellato è rimasto contumace. CP_1
La P.G. non è intervenuta.
Gli appellanti sostengono che la perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione del loro bisavolo non avrebbe privato la figlia , - (ava dei Parte_3 ON ricorrenti perchè madre di a sua volta madre dei ricorrenti) - del diritto alla Controparte_6 cittadinanza italiana trasferitole con la nascita;
ciò deducono gli appellanti, in quanto la norma che disciplina la fattispecie sarebbe l'art. 7 della legge 555/12, “a tenore della quale il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne può rinunziarvi”.
L'appello è infondato.
Il gravame non sembra confrontarsi in maniera specifica con la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata che appare, peraltro, in linea con le indicazioni giurisprudenziali di legittimità.
Il rapporto tra l'art. 7 della legge n. 555/1912 (disposizione che regolava le ipotesi di bipolidia per i nati nei Paesi che attribuiscono la cittadinanza iure soli) e l'art.12, secondo comma, della medesima legge, secondo il quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, trovano infatti nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3564 dell'8.02.24; n. 454 dell'8.01.2024 e n. 17161 del 15.06.2023) linee interpretative conformi ai principi adottati dall'ordinanza qui gravata del tribunale di Torino.
Il Supremo Consesso ha affermato, infatti: “In definitiva la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età -il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva”.
Dall'applicazione dei principi delineati consegue, pertanto, che la rinuncia alla cittadinanza italiana del IG , naturalizzatosi cittadino argentino il 10.02.1923, Parte_3 ha interrotto la linea di trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia con ON lui convivente e, non avendo quest'ultima riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuta maggiorenne a norma degli articoli 3 o 9 della legge 555/1912, ha quindi privato la stessa IGa
della capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla figlia ON SO
, madre dei IGi e , che qui la rivendicano.
[...] Parte_1 Parte_2 In assenza pertanto della prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte della IGa , invero neanche solo dedotto dall'appellante, la domanda di ON riconoscimento dello status di cittadino italiano avanzata dai discendenti della stessa non può trovare accoglimento e deve quindi essere confermata l'ordinanza impugnata che ha respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione materna, dei IGi
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Non si provvede sulle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, perché il appellato, CP_1 rimasto contumace sia in primo che in secondo grado, non ha svolto attività difensiva. Benvero
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 12897 del 2019).
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato. in quanto, ai sensi della norma richiamata, è
“dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dai IGi e . Parte_1 Parte_2
- nulla sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 21.02.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello