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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 802/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da
C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 del Tronto del Tronto (AP) il 08/08/1974 e residente ad Acquaviva Picena in Contrada Sant'Angelo n.9/B, rappresentato e difeso dall' Avv. Pierpaolo Rosetti del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Benedetto del Tronto (AP), il 21/04/1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Taffoni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/05/2017 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- il IG. è in possesso di titolo di studio diploma di perito elettronico Parte_1
di professione impiegato responsabile ufficio tecnico, percependo uno stipendio netto pari ad €1.500,00 mensili circa ed un reddito annuo imponibile di circa € 21.000,00.
- La IG.ra è in possesso di titolo di studio Diploma Liceo Socio- Parte_2
Psico-Pedagogico e attualmente è insegnante nella scuola primaria con contratto a tempo determinato percependo uno stipendio imponibile di circa € 1.500,00 mensili ed un reddito annuo imponibile di circa € 16.000,00.
- I coniugi non hanno beni mobili da dividere avendo già provveduto alla divisione degli stessi e/o alla restituzione, né beni immobili di proprietà.
- I ricorrenti hanno contratto mutuo ipotecario n.003/000291 acceso il 13.06.2017 con la , dell'importo complessivo di € 69.816,88 con Controparte_1
scadenza al 13.12.2038, con residuo da versare pari ad € 56.337,14;
- il IG. è titolare del rapporto di c/c bancario conto Parte_1 Pt_3
n.1330062, di cui le parti hanno prodotto gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni.
- la IG.ra non è titolare di conto corrente bancario, ma soltanto di Parte_2
carta “Ing Direct”;
- I ricorrenti, vista la incompatibilità alla prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale, dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, rinunciano ad ogni pretesa di alimenti e di mantenimento;
3) la IG.ra provvederà a fare voltura delle utenze ad oggi intestate al Parte_2
IG. e nello specifico quella del Gas cliente n.306689; Parte_1
4) il IG. verserà una somma mensile di € 250,00 per la durata di Parte_1
mesi 60, a partire dal mese di luglio 2024, entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di €15.000,00, a titolo di compartecipazione del mutuo ipotecario n.0003/000291 acceso il 13.06.2017 con la Banca di Ripatransone
e del Fermano, dell'importo complessivo di €69.816,88 con scadenza al 13.12.2038, con residuo da versare pari ad €56.337,14, a copertura parziale della rata del mutuo, restando la differenza a carico della IG.ra ; Parte_2
5) al raggiungimento della somma complessiva di € 15.000,00= la IG.ra
[...]
si farà totalmente carico del pagamento del residuo del mutuo ipotecario n. Parte_2
003/000291 acceso il 13.06.2017 con la Banca di Ripatransone e del Fermano, fino alla sua estinzione, tenendo indenne il IG. da qualsiasi pretesa Parte_1
formulata dalla Banca di Ripatransone e del Fermano;
6) la IG.ra , al di là di quanto ut sopra stabilito, rinuncia Parte_2
espressamente ad ogni altro diritto e/o pretesa derivanti dal matrimonio e consente al IG. di asportare dalla casa coniugale gli eventuali effetti personali Parte_1
ancora ivi giacenti entro giorni 10 (dieci) dall'omologa delle condizioni di separazione;
7) il IG. rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa derivanti dal Parte_1
matrimonio;
8) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 08/01/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 13/01/2025, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 09/07/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 27/05/2017 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017 al n. 3 Parte 2 Serie A deleg. 1, alle stesse condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 802/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da
C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 del Tronto del Tronto (AP) il 08/08/1974 e residente ad Acquaviva Picena in Contrada Sant'Angelo n.9/B, rappresentato e difeso dall' Avv. Pierpaolo Rosetti del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Benedetto del Tronto (AP), il 21/04/1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Taffoni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/05/2017 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- il IG. è in possesso di titolo di studio diploma di perito elettronico Parte_1
di professione impiegato responsabile ufficio tecnico, percependo uno stipendio netto pari ad €1.500,00 mensili circa ed un reddito annuo imponibile di circa € 21.000,00.
- La IG.ra è in possesso di titolo di studio Diploma Liceo Socio- Parte_2
Psico-Pedagogico e attualmente è insegnante nella scuola primaria con contratto a tempo determinato percependo uno stipendio imponibile di circa € 1.500,00 mensili ed un reddito annuo imponibile di circa € 16.000,00.
- I coniugi non hanno beni mobili da dividere avendo già provveduto alla divisione degli stessi e/o alla restituzione, né beni immobili di proprietà.
- I ricorrenti hanno contratto mutuo ipotecario n.003/000291 acceso il 13.06.2017 con la , dell'importo complessivo di € 69.816,88 con Controparte_1
scadenza al 13.12.2038, con residuo da versare pari ad € 56.337,14;
- il IG. è titolare del rapporto di c/c bancario conto Parte_1 Pt_3
n.1330062, di cui le parti hanno prodotto gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni.
- la IG.ra non è titolare di conto corrente bancario, ma soltanto di Parte_2
carta “Ing Direct”;
- I ricorrenti, vista la incompatibilità alla prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale, dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti e, quindi, rinunciano ad ogni pretesa di alimenti e di mantenimento;
3) la IG.ra provvederà a fare voltura delle utenze ad oggi intestate al Parte_2
IG. e nello specifico quella del Gas cliente n.306689; Parte_1
4) il IG. verserà una somma mensile di € 250,00 per la durata di Parte_1
mesi 60, a partire dal mese di luglio 2024, entro il 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di €15.000,00, a titolo di compartecipazione del mutuo ipotecario n.0003/000291 acceso il 13.06.2017 con la Banca di Ripatransone
e del Fermano, dell'importo complessivo di €69.816,88 con scadenza al 13.12.2038, con residuo da versare pari ad €56.337,14, a copertura parziale della rata del mutuo, restando la differenza a carico della IG.ra ; Parte_2
5) al raggiungimento della somma complessiva di € 15.000,00= la IG.ra
[...]
si farà totalmente carico del pagamento del residuo del mutuo ipotecario n. Parte_2
003/000291 acceso il 13.06.2017 con la Banca di Ripatransone e del Fermano, fino alla sua estinzione, tenendo indenne il IG. da qualsiasi pretesa Parte_1
formulata dalla Banca di Ripatransone e del Fermano;
6) la IG.ra , al di là di quanto ut sopra stabilito, rinuncia Parte_2
espressamente ad ogni altro diritto e/o pretesa derivanti dal matrimonio e consente al IG. di asportare dalla casa coniugale gli eventuali effetti personali Parte_1
ancora ivi giacenti entro giorni 10 (dieci) dall'omologa delle condizioni di separazione;
7) il IG. rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa derivanti dal Parte_1
matrimonio;
8) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 08/01/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 13/01/2025, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 09/07/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 27/05/2017 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017 al n. 3 Parte 2 Serie A deleg. 1, alle stesse condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi