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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1843/2024 RG avente ad oggetto: «retribuzione: arretrati – straordinario – art. 29 d.lgs. 276/2003»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso Indirizzo
Telematico
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace CP_1
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, il ricorrente ha convenuto in giudizio le resistente chiedendo
« IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: ) al pagamento a favore del ricor- CP_1 P.IVA_1 rente della somma lorda di € 11.035,26 (diconsi undicimilatrentacin-que/26) –
1 a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. [Retribuzione ordinaria
€. 3.592,05 13/esima €. 1.144,34 €. 818,42 Festività lavorate €. 182,22 Pt_2
Straordinario feriale diurno 20 €. 1.745,60 Straordinario festivo diurno 55 €.
1.598,03 Permessi €. 613,21 E.A.R. €. 200,00 TFR su lavoro ordinario €.
1.139,94 Rivalutazione €. 1,45 TOTALE GENERALE €. 11.035,26 2)
ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art. 29 Legge Biagi ed ex art 1676 cc
- della società (P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore” con sede in Trie-ste, via Genova n. 1 e per l'effetto 3) ACCERTARE e CONDANNARE la società (P.IVA: Controparte_2
) al PAGAMENTO della somma di € 11.035,26 (diconsi P.IVA_2 undicimilatrentacinque/26) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di re- tribuzione, straordinario, Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre inte-ressi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente e concluso « (i) “accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676
c.c. nei confronti di in assenza di rapporti di appalto diretti fra essa CP_2
e ; (ii) respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei CP_1 confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte CP_2 le pretese vantate dal ricorrente anche con riferimento a pretese differenze retributive rinvenienti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. straordinario e carenza di legittimazione passiva di in qualità di CP_2 asserita committente responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva”. (...) Vinti gli onorari e le spese di giudizio» pur regolarmente raggiunta da notifica non si è costituita CP_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero del ricorrente.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 6/10/2021 al 31/07/2024 con inquadramento nel livello 1 del CCNL
Metalmeccanica CONFAPI con mansioni di “operaio generico”; di avere sempre prestato la propria attività lavorativa in appalti a committenza presso lo stabilimento di Marghera;
di non avere CP_2 CP_2 ricevuto il pagamento di emolumenti (Retribuzione ordinaria per giugno e luglio 2024 €. 3.592,05, 13/esima €. 1.144,34, €. 818,42, Festività Pt_2 lavorate €. 182,22, Permessi €. 613,21 E.A.R. €. 200,00 TFR su lavoro ordinario €. 1.139,94 Rivalutazione €. 1,45) e di quanto dovuto per il lavoro straordinario ( feriale diurno 20 €. 1.745,60 + festivo diurno 55 €. 1.598,03) prestato in corso di rapporto per l'importo complessivo di € 11.035,26 lordi;
di avere invero sistematicamente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,00 con un'ora di pausa, tutti i sabati del mese dalle ore 7 alle 12 (55 ore alla settimana).
2. ha rilevato di non aver intrattenuto alcun rapporto di CP_2 appalto direttamente con che nel periodo in cui il ricorrente ha CP_1 affermato di avere lavorato alle dipendenze di ha CP_1 CP_2 conferito alla società l'ordine di appalto n. Controparte_3
046274CMI relativo a lavori di allestimento della costruzione C. 6274 e che ha chiesto a l'autorizzazione al Controparte_3 CP_2 subappalto ed all'ingresso delle maestranze di presso lo stabilimento CP_1 di Marghera in data 30 novembre 2023 (doc. 1); ha contestato CP_2 quanto dedotto dal ricorrente, di essere tenuta a corrispondere gli elementi non strettamente retributivi;
l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c.
3. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha lavorato formalmente alle dipendenze di dal 6/10/2021 al 30/7/2022, di CP_4 dal 1/8/2022 al 31/7/2023, di dal 2/10/2023 al Per_1 CP_4
3 30/11/2023 e di dal 1/12/2023 al 31/7/2024 (vd Scheda CP_1 anagrafico professionale).
4. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
5. « (...) noi sulla nave facevamo le cabine da zero, CP_5 pareti soffitto arredi mobili chiavi in mano. Il materiale arriva da fuori e noi dobbiamo montarlo. Allestiamo anche il bagno della cabina. (...) noi facevamo dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa da lunedì a venerdì e il sabato dalle
7:00 alle 12:00. Qualche volta si faceva anche la domenica quando eravamo nella fase di finire la nave. Si lavorava tutti sabati. Perché facendo gli arredamenti noi arriviamo per ultimi delle lavorazioni e quindi dobbiamo andare veloci per rispettare i tempi di consegna altrimenti ci sono penali. (...)
l'orario che ho riferito è proprio l'orario di lavoro, si entrava in CP_2 prima intorno alle 6:30-6:45 e si andava via dopo le 18:00. (...) questo orario di lavoro era costante, non abbiamo mai fatto di meno, a volte abbiamo fatto di più. (...) nel periodo in cui ho lavorato per ho sempre lavorato in CP_1
a Marghera. Anche tutti i ricorrenti sopra indicati hanno lavorato CP_2 per in a Marghera. (...) , e CP_1 CP_2 CP_1 Per_1 CP_4 erano tre aziende che facevano capo a , anche se Persona_2
l'amministratrice di era la moglie di . (...)» CP_4 Persona_2
6. « (...) c'era un solo titolare di tre società , Controparte_6 CP_1
e . (...) il mio orario di lavoro era la mattina alle 7:00 fino Per_1 CP_4 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo (12.00-13:00) da lunedì a venerdì e sabato dalle 7:00 alle 12:00 qualche volta anche fino alle 15:00. (...) lavoravo tutti i sabati. (...) gli orari che ho indicato erano di lavoro effettivo, entravo circa mezz'ora prima in cantiere e uscivo circa mezz'ora dopo. (...) Pt_1
, e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 facevamo tutti lo stesso lavoro. Noi ci occupavamo di allestire e CP_5 arredare le cabine e i corridoi, i bagni solo per la parte di fissaggio, allestivamo anche i mobili. (...) i miei colleghi che ho appena citato facevano il mio stesso orario di lavoro. (...) nel periodo in cui ho lavorato per AKAPPA, AN KEY e ho sempre lavorato a Marghera nel cantiere di Marghera. CP_4 CP_2
4 Anche i miei colleghi che ho indicato sopra hanno sempre lavorato nel cantiere di Marghera. (...) il titolare era , di CP_2 Persona_2 tutte e tre queste ditte. (...) qualunque fosse il datore di lavoro sulla carta cioè Pers
, AKAPPA p AN lavoravamo sempre tutti insieme sullo stesso CP_4 ponte e il titolare era sempre lo stesso».
7. Anche il ricorrente interrogato ha confermato « eravamo arredatori, si facevano le cabine, io pulivo e mettevo il silicone. (...) il mio orario era 7:00 –
18:00 da lunedì a venerdì con 1 ora di pausa pranzo. E sabato 7:00 – 12:00.
Lavoravo tutti i sabati. ADR: confermo che , e CP_1 Per_1 CP_4 avevano un unico titolare che si chiama » Persona_2
8. Deve dunque ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario nei termini indicati in ricorso e che il ricorrente per il periodo oggetto di causa abbia sempre lavorato nel cantiere di Marghera, non solo come CP_2 comprovato dai testi ma anche come risultante dal tesserino rilasciato da per accedere al sito. Irrilevante sotto questo profilo che nel CP_2 contratto di lavoro sia indicato come luogo di lavoro la sede dell'azienda in
Mira.
9. Nonostante in ricorso si faccia riferimento al rapporto di lavoro dal
6/10/2021 al 31/07/2024 anziché dal 1/12/2023 al 31/7/2023, si comprende che i conteggi sono riferiti a tale ultimo periodo. I conteggi in ogni caso non sono stati specificamente contestati.
10. Per quanto riguarda come noto l'art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass.
L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass.
16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
(Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria.
5 11. Non trova applicazione l'art. 1676 c.c. non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra e ma avendo la prima CP_1 CP_2 lavorato in subappalto di CP_2
12. Deve dunque condannarsi a corrispondere al ricorrente CP_1 la somma di € 11.035, 26 per i titoli di cui al ricorso e in solido FINCANTIERI ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con esclusione di ferie, festività e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
13. La condanna alla regolarizzazione contributiva è inammissibile non essendo stato citato l' e potrà solo farsi luogo all'accertamento del diritto CP_7 alla regolarizzazione.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie, con sovrapposizione di questioni ed istruttoria con altre analoghe e contestuali cause), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti) aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
15. Il ricorrente è esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 11.035,26, per i titoli di cui al ricorso, e in solido
6 ex art. 29 d.lgs. 276/2003, ad esclusione di ferie, festività Controparte_2
e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Accerta il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.110,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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