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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
GIANNINI MARCO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDINI GIANNI ( e dell'avv. RONTANI MARCO C.F._3
( , C.F._4 appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), CP_3 P.IVA_4 appellate contumaci Conclusioni
per rappresentata da Parte_1 [...]
«Voglia la Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza Parte_2 impugnata respingere le domande tutte avanzate dalla controparte e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto.
In ipotesi
previo rinnovo della CTU, voglia calcolare il dare avere tra le parti, azzerando il saldo del primo estratto conto disponibile, quello del IV trim. 2010 relativamente al cc 5970/48, e quello del IV trim. 2011 per il cc 9985/73, e ritenendo validamente concordate le condizioni di cui al doc. n. 10 prodotto in atti, nonché i tassi, le commissioni, le spese ed i giorni valute di cui ai contratti in atti, anche per i conti accessori 5972,34 e 5973,27.
In ogni caso
condannando la controparte al pagamento degli interessi legali dalla notifica del ricorso per ingiunzione al saldo, nella misura di cui al d.l.
231/2002.
Con vittoria di spese (nei confronti del solo , anche quale Controparte_1 liquidatore della anche del primo grado, comprese le spese del Ctu CP_3 come liquidate dal Tribunale ed anticipate dalla appellante come da fattura allegata (doc. n. 7)»;
per «Rigettata ogni avversa istanza, e segnatamente Controparte_1 la richiesta di nuova ctu, dichiarare inammissibile e/o comunque infondato nel merito, in fatto e in diritto, l'appello proposto da con Parte_1 sede in Roma, c.f. , al fine di ottenere la riforma della sentenza n. P.IVA_1
75/2023 del Tribunale di Lucca del 23/01/2023, nel proc. RG n. 5317/17.
pag. 2/15 - Nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata
- Previa eventuale ammissione delle richieste peritali di cui alla memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc in primo grado;
- In ogni caso, in via principale, accertare e dichiarare invalido il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello incidentale, e soprattutto per il fatto che il preteso credito della risulta indimostrato e CP_4 indimostrabile e privo di supporti probatori (vista la mancata produzione della movimentazione integrale dei rapporti di conto corrente e il decorso dei termini perentori per le produzioni documentali);
- In generale, accertare, dichiarare e confermare l'invalidità a titolo di nullità totale e/o parziale dei contratti bancari di cui è causa, e/o delle singole clausole censurate, e dei correlati addebiti illegittimi, per i motivi meglio spiegati nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado nonché nel presente atto di appello
(inesistenza e/o invalidità delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto, e di quelle analoghe sull'accordato e/o sull'utilizzo, mai pattuite, interessi ultralegali mai pattuiti, interessi anatocistici illegittimi, violazione della Legge 108.1996, illegittimità della e del CP_5 meccanismo delle valute, illegittimità di spese, commissioni e oneri vari, illegittima segnalazione alla centrale rischi, e illegittima iscrizione ipotecaria, ecc.);
- In generale, accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, e l'illegittima iscrizione ipotecaria;
- Condannare la al risarcimento di tutti i danni arrecati al CP_4 sig. in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., e a Controparte_1 qualunque altra disposizione di legge, da determinarsi in via equitativa, nonché
pag. 3/15 ai danni correlati alle iscrizioni ipotecarie illegittime, e a quelle della centrale rischi, anche ex art. 96 cpc e/o 2043 c.c.;
- Condannare in ogni caso la convenuta opposta e la intervenuta in primo grado (oggi appellante principale) al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa del secondo grado e con condanna ex art. 96 cpc, anche in ragione delle illegittime iscrizioni ipotecarie».
Rilevato
(in prosieguo ), rappresentata da Parte_1 Pt_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 75 del Parte_2
2023 del Tribunale di Lucca, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da (in prosieguo Controparte_2
Contr
nei confronti di e questi è stato condannato a pagare Controparte_1 all'intervenuta cessionaria l'importo di euro 6.702,50, oltre interessi. Pt_1
Contr In particolare, aveva agito in via monitoria per ottenere dal CP_1 in qualità di fideiussore di il pagamento del saldo del conto CP_3 corrente 5970.48, comprensivo degli interessi convenzionali, acceso nel 1997,
e di quello del conto anticipi n. 9985.73, acceso nel 2008.
A seguito dell'opposizione spiegata dall'intimato, il Tribunale ha: a) respinto quella proposta in qualità di socio e liquidatore della società debitrice principale, in quanto l'azione monitoria si era rivolta nei suoi confronti solo a titolo di garanzia;
b) respinto l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca;
c) respinto l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse; d) ravvisato l'illegittimità dell'anatocismo e la non regolare pattuizione o variazione di alcune voci di costo.
Pertanto, disposto l'espletamento di c.t.u. sulla serie incompleta degli estratti conto in applicazione del cosiddetto saldo zero ed espunti gli addebiti pag. 4/15 illegittimi, il giudice di prime cure ha ravvisato un saldo attivo sul conto corrente e uno passivo su quello anticipi, condannando il al pagamento CP_1
Contr della differenza a suo debito e e a rifondergli le spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza, ha proposto appello principale, affidandolo ai Pt_1 seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sugli estratti conto prodotti»;
2. «Sui conti accessori»;
3. «Sugli interessi legali»;
4. «Sul disconoscimento dei contratti prodotti»;
5. «Sulla commissione di massimo scoperto e sulla commissione sull'accordato»;
6. «Sugli interessi ultralegali, sullo ius variandi, sulle spese e penalità non pattuite e sulla illegittima applicazione delle valute».
Si è costituito in giudizio il protestando l'infondatezza del CP_1 gravame e spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Sul primo motivo di impugnazione incidentale afferente [al]l'onere della prova, [a]gli estratti conto e [al]l'utilizzo del c.d. “saldo zero”»;
2. «Sul secondo motivo di impugnazione incidentale afferente [al]le richieste risarcitorie correlate alle iscrizioni ipotecarie illegittime e alle illegittime segnalazioni in centrale rischi».
Contr La comparsa contenente l'appello incidentale è stata notificata a non costituitasi in giudizio.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati pag. 5/15 assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di CP_6
non costituitesi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
[...]
2. Nella disamina delle censure proposte occorre prendere le mosse da quelle avanzate con il primo mezzo d'impugnazione incidentale, in quanto volte a negare integralmente la sussistenza degli estremi per accogliere la domanda monitoriamente azionata.
Il sostiene che il Tribunale abbia fatto malgoverno dei principi CP_1 giurisprudenziali espressi dalla Corte di cassazione in caso in cui l'iniziativa giudiziaria sia assunta dalla banca, l'unica ad agire nella fattispecie, visto che il fideiussore aveva originariamente proposto domanda di accertamento del dare-avere per il solo caso in cui ciò fosse possibile, ossia ove la banca avesse prodotto documentazione attestante la movimentazione integrale del rapporto, Contr ciò che è mancato. In sostanza, per rendere possibile l'accertamento del proprio credito previo azzeramento del saldo debitore iniziale – e, quindi, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto fornire elementi idonei a escludere che il saldo alla data di decorrenza degli estratti versati in atti, epurato degli addebiti illegittimi, potesse risultare a credito del correntista, prova che nella specie non sarebbe stata fornita, considerata l'indebita applicazione dell'anatocismo fin dall'apertura del conto nel 1997.
Il motivo non è fondato.
L'orientamento giurisprudenziale evocato dal – che vede, tra i CP_1 precedenti più rappresentativi, Cass. n. 9365 del 2018 e Cass. n. 11543 del
2019, entrambi richiamati dall'appellato – risulta confutato dalle successive pronunce della Corte di cassazione – a cui il Collegio ritiene di uniformarsi – che al riguardo si è espressa nei seguenti termini: «Si assume infatti che la banca che non depositi gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del pag. 6/15 rapporto di conto, ma solo da una data successiva, non possa […] giovarsi del saldo (a debito del cliente) risultante dall'estratto più antico prodotto, né dell'operazione con la quale il giudice disponga l'azzeramento del saldo risultante dall'estratto più antico, assunto come data di partenza per la ricostruzione del rapporto che tenga conto dei successivi versamenti e prelievi, eliminando le voci non dovute dal correntista, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario, non giustificabile sol perché la banca non sia in grado di produrre l'estratto iniziale (cfr. Cass. n. 9365/2018). Secondo un altro orientamento sarebbe possibile assumere il saldo zero come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate quando sia possibile escludere che il correntista, nel periodo in cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un credito, nel qual caso la domanda della banca che ha intrapreso il giudizio andrebbe respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente su di essa (cfr. Cass. n. 11543/2019).
Entrambe queste soluzioni non convincono. Non la prima (più rigorosa) perché pone sullo stesso piano situazioni non omogenee: quella della banca che ha assolto parzialmente o in modo incompleto all'onere probatorio su di essa gravante – depositando estratti conto incompleti ma comunque idonei a consentire, mediante la tecnica dell'azzeramento del saldo debitore (per il cliente) risultante dall'estratto iniziale (prodotto in causa), la effettiva e integrale ricostruzione del dare e avere, una volta depurate le voci non dovute nel periodo successivo – e quella della banca che non ha offerto alcun elemento di prova neppure parziale del credito azionato. Rigettare la domanda della banca per avere offerto una prova parziale (e non piena) del proprio credito, anche quando sia contabilmente possibile accertare il suo credito in misura inferiore al petitum, depurandolo dagli importi non dovuti dal cliente, sarebbe una operazione processualmente non condivisibile. Neppure può condividersi la seconda soluzione, secondo cui “in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente, riportato nel pag. 7/15 primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi … in un saldo positivo di importo imprecisato [per il cliente], essa [banca] non potrà certamente aspirare a un azzeramento del saldo stesso”, per l'effetto che produce, in sostanza, di addossare impropriamente alla banca l'onere di provare l'insussistenza del credito del cliente alla data del primo estratto depositato. È vero che “non può teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni” (cfr. Cass. 11543/2019). E tuttavia, la tecnica dell'azzeramento del saldo attestato dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio è stata elaborata nella prassi proprio per evitare gli inconvenienti determinati dalle incertezze nella ricostruzione delle movimentazioni poste in atto nel periodo successivo, in quanto viziate dalle illegittime appostazioni precedenti. […] Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (cfr. Cass. n.
23852/2020, n. 22387/2021, n. 15601/2022, n. 27362/2022)» (Cass. n.
22585 del 2023, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione).
Poiché, nella specie, non v'è certezza del saldo precedente, correttamente il Tribunale si è rifatto al criterio in considerazione, salvo la sua erronea applicazione in concreto, come subito si dirà, ed è ben possibile ricostruire i saldi mediante tale tecnica metodologica.
3. Passando alla disamina dell'appello, principale, con il primo motivo si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia considerato Pt_1
pag. 8/15 rilevante, a fini di calcolo, l'estratto conto al 30 giugno 2002 relativo al rapporto n. 5970.48, prodotto dal (doc. 7), sebbene lo stesso fosse CP_1 incompleto, in particolare non indicando il saldo iniziale né riportando tutte le operazioni compiute nel periodo di riferimento.
Il motivo è fondato.
Nell'elaborazione dei conteggi demandatigli, poi rifluiti nella soluzione 1- bis, condivisa dal Tribunale, il c.t.u., come emerge dall'allegato L della relazione peritale, ha azzerato il saldo iniziale dell'estratto in considerazione – pur da esso non indicato – e ha poi compiuto i calcoli successivi considerando solo le operazioni ivi riportate, ossia quelle a partire dal 12 giugno 2002, le uniche documentate dalla porzione di estratto prodotta, relativa solo alla pag.
4 (di 8) dello stesso.
Ciò ha condotto l'ausiliare a individuare un saldo positivo al 30 giugno
2002 per euro 59.423,01 non attendibile, peraltro in contrasto con quello complessivo indicato nell'estratto conto, pur nella sua incompletezza, negativo per euro 78.353,96.
Il criterio metodologico da impiegare nella fattispecie impone di procedere
«azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo» (Cass. n. 1763 del 2024, cit., in motivazione).
Nella specie detto criterio non può trovare applicazione con riferimento all'estratto conto in considerazione, difettando l'indicazione del saldo di partenza e la rappresentazione di quanto accaduto fino al 12 giugno 2002– usualmente, gli estratti conto sono trimestrali e quello in esame atterrebbe al periodo aprile-giugno – verosimilmente riportato nelle pagine dell'estratto conto mancanti, dando evidenza esclusivamente delle movimentazioni della seconda metà dell'ultimo mese.
pag. 9/15 Tale deficit impedisce di utilizzare l'estratto in questione e, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, impone la necessità di riferirsi al primo successivo disponibile che rechi, quanto al periodo di riferimento, un'indicazione integrale delle movimentazioni, procedendo, con riguardo a esso, secondo la ridetta metodologia di calcolo.
Occorrerà, all'uopo, disporre l'espletamento di un ulteriore accertamento peritale.
4. Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale, Pt_1 aderendo alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non abbia computato le risultanze derivanti dai conti n. 5972.34 e n. 5973.27, accessori al conto corrente n. 5970.48.
Il motivo è fondato.
Contr In sede monitoria ha agito per ottenere anche il pagamento del saldo del conto n. 5970.48, su cui, come emerge dagli estratti, sono rifluite le risultanze dei conti tecnici in considerazione, la cui accensione è resa palese da quanto ammesso in primo grado dallo stesso nel cui atto di CP_1 opposizione a d.i. viene riportato per esteso il contenuto della missiva dallo stesso sottoscritta, anche prodotta in giudizio (doc. 1 fasc. , che vi CP_1 faceva riferimento, Inoltre, a seguito del disconoscimento della conformità Contr all'originale delle copie prodotte da sub doc. 3 fasc. monitorio – che, alle pagg. 9 e 11, si riferiscono ai conti in questione e alle relative condizioni – la banca, come evidenziato dallo stesso (cfr. terza memoria ex art. 183 CP_1
Contr c.p.c., pag. 9) ha prodotto l'originale del contratto (di cui al doc. 5 fasc. , il quale, sempre alle pagg. 9 e 11, reca le condizioni sottoscritte relative ai conti accessori.
Dunque, non può ritenersi che le loro risultanze siano estranee all'odierno thema decidendum – come sostenuto dall'appellato – e deve considerarsi pacifico, prima ancora che documentato, che essi siano stati accesi – costituendo la giustificazione dei relativi addebiti sul conto principale pag. 10/15 – mentre nessuna specifica e tempestiva contestazione è stata rivolta dal fideiussore in ordine alla veridicità e all'effettiva debenza di quanto dovuto in forza dei conti secondari – come avvenuto in appello – o in merito all'illegittimità delle clausole contrattuali, con ciò non rendendo necessaria la produzione dei relativi estratti conto o la disamina delle condizioni contrattuali.
Dunque, è erronea la scomputazione operata dal c.t.u., a cui il Tribunale si è uniformato.
Di tanto dovrà tenersi conto nell'ambito dei nuovi accertamenti peritali.
5. Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta che il giudice di Pt_1 prime cure abbia riconosciuto gli «interessi legali dalla chiusura dei conti al saldo» e non quelli di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha fatto altro che assecondare la domanda monitoria, come specificata ai punti 1a e 1b del ricorso per d.i., poi richiamati nelle conclusioni ivi rassegnate, dove si faceva riferimento agli «interessi al tasso legale dalla data di chiusura (14/11/2016) all'effettivo soddisfo».
Se gli “interessi legali” riconosciuti dal Tribunale vanno intesi – seguendo la prospettazione di – come quelli di cui all'art. 1284, primo comma, Pt_1
Contr c.c., non può non concludersi che a essi si sia riferita la stessa quando ha avanzato la relativa domanda.
Al contempo si rammenta che gli interessi di cui al quarto comma del medesimo articolo postulano che le parti non ne abbiano previsto la misura, condizione che nella specie non sussiste, in quanto il tenore delle condizioni Contr feneratizie di contratto relative al conto corrente (doc. 5 fasc. di primo Contr grado) e al conto anticipi (doc. 6 fasc. di primo grado) dimostra il contrario.
Dunque, in alcun modo la doglianza può essere condivisa.
pag. 11/15 6. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta che la sentenza Pt_1 nulla dica in merito al disconoscimento dei contratti prodotti in causa sub docc. 5, 6 e 10, dei quali era stata disconosciuta la conformità all'originale.
Il tema rimane circoscritto alle scritture prodotte sub doc. 10, per le quali non sono stati prodotti gli originali.
Tanto premesso, il motivo è privo di fondamento.
È ben vero che, «[i]n tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni» (ex aliis, Cass. n. 16557 del 2019, in massima); tuttavia, nella fattispecie, il disconoscimento operato dal risponde a detti crismi, CP_1 non essendosi limitato a contestare la conformità all'originale, ma avendo appuntato l'attenzione sul fatto che si trattasse di fogli stampati fronte/retro o comunque uniti tra loro in modo da ricondurre le firme apposte anche alle pagine che ne risultavano prive, in tal senso accomunando tutte le scritture cumulativamente prodotte e lamentandone, in sostanza, un collage.
Tale doglianza non è certo superata né dal fatto che le sottoscrizioni rechino anche il timbro della società debitrice principale né dal rilievo che nei fogli inziali sia apposto il timbro postale per la data certa.
Né consente di presumere la conformità agli originali il fatto questi ultimi siano stati prodotti con riferimento ai docc. 5 e 6 (fasc. MPS di primo grado), confutando analoga originaria contestazione, considerato che l'esito ben avrebbe potuto essere differente con riguardo al diverso documento.
Contr Alla documentazione prodotta da sub doc. 10 non può dunque essere riconosciuta l'efficacia probatoria delle scritture autentiche, a nulla pag. 12/15 valendo l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni, la relativa procedura implicando la produzione dell'originale e comunque non essendo in grado di dimostrare l'inconsistenza della contestazione di riferibilità delle sottoscrizioni anche ai fogli che ne sono sguarniti.
7. Con il quinto motivo lamenta il mancato computo degli addebiti Pt_1 per commissioni, segnatamente di massimo scoperto.
Con il sesto motivo l'appellante principale si duole del fatto che il
Tribunale abbia aderito alla soluzione 1-bis prospettata dal c.t.u., frutto dello scomputo di ogni commissione e dell'effetto dei giorni valuta, sebbene essi fossero stati ritualmente pattuiti
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono fondate, salvo che per la commissione di massimo scoperto.
Escluso, alla luce di quanto illustrato al punto precedente, di poter Contr utilmente considerare il contenuto della documentazione prodotta da sub doc. 10, quanto alla c.m.s. prevista dal contratto di apertura del conto n.
5970.48, essa deve considerarsi nulla per indeterminatezza – così come sostanzialmente allegato dal fin dalla citazione in opposizione (pag. 13) CP_1
Contr
– atteso che la clausola relativa (doc. 5 fasc. di primo grado) era del seguente tenore:
Non risulta dunque indicato il valore di applicazione della percentuale
(ad esempio, la somma messa a disposizione, il picco di massimo utilizzo, il valore medio di utilizzo del periodo).
Si rammenta al riguardo che «“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come pag. 13/15 sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr., in motivazione, Cass. n. 19825 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024)» (da ultimo, Cass. n. 30298 del 2024, in motivazione).
Analoga considerazione può essere svolta con riferimento al conto Contr anticipi n. 9985.73 (doc. 6 fasc. di primo grado), in cui la c.m.s. viene indicata come segue:
Quanto alle altre commissioni e costi e ai giorni valuta, giova evidenziare che, secondo la sentenza gravata, «[n]on risultando sempre regolarmente pattuite le varie voci di costo o regolarmente comunicate le relative variazioni rispetto alle condizioni contrattuali, al ctu è stato dato incarico di ricostruire il dare-avere fra le parti applicando unicamente i costi regolarmente pattuiti/modificati, salve solo le modifiche più favorevoli al cliente
(l'inapplicabilità delle variazioni non regolarmente comunicate vale ovviamente solo per quelle a favore della banca)».
Tuttavia, dall'elaborato peritale risulta che il c.t.u. non si è esattamente attenuto a quanto richiestogli, ritenendo di dover eliminare tutte le commissioni e l'effetto dei giorni valuta (cfr. elaborato peritale, pag. 19, ciò che non appare affatto essere un refuso), sebbene i contratti rechino la relativa disciplina.
Sul punto, pertanto, la censura è fondata e andrà demandato al c.t.u. il ricalcolo da effettuarsi computando anche interessi, commissioni, spese e giorni valuta come disciplinati nei contratti di apertura dei due conti in disamina – escluso quanto riconducibile ai contratti di cui alle scritture pag. 14/15 Contr prodotte sub doc. 10 (fasc. di primo grado) – o modificati nel corso del tempo con variazioni, in peius per la correntista, regolarmente comunicate.
8. La causa deve dunque essere rimessa in istruzione onde compiere gli accertamenti peritali fin qui evidenziati.
9. Con la sentenza definitiva si deciderà anche sul secondo motivo dell'appello incidentale e sulle spese di lite.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di Controparte_2
CP_3
2. rigetta il terzo, il quarto e, parzialmente, il quinto motivo dell'appello principale, nonché il primo motivo dell'appello incidentale;
3. accoglie il primo, il secondo, il quinto, nei limiti di cui alla motivazione, e il sesto motivo dell'appello principale;
4. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
GIANNINI MARCO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDINI GIANNI ( e dell'avv. RONTANI MARCO C.F._3
( , C.F._4 appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), CP_3 P.IVA_4 appellate contumaci Conclusioni
per rappresentata da Parte_1 [...]
«Voglia la Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza Parte_2 impugnata respingere le domande tutte avanzate dalla controparte e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto.
In ipotesi
previo rinnovo della CTU, voglia calcolare il dare avere tra le parti, azzerando il saldo del primo estratto conto disponibile, quello del IV trim. 2010 relativamente al cc 5970/48, e quello del IV trim. 2011 per il cc 9985/73, e ritenendo validamente concordate le condizioni di cui al doc. n. 10 prodotto in atti, nonché i tassi, le commissioni, le spese ed i giorni valute di cui ai contratti in atti, anche per i conti accessori 5972,34 e 5973,27.
In ogni caso
condannando la controparte al pagamento degli interessi legali dalla notifica del ricorso per ingiunzione al saldo, nella misura di cui al d.l.
231/2002.
Con vittoria di spese (nei confronti del solo , anche quale Controparte_1 liquidatore della anche del primo grado, comprese le spese del Ctu CP_3 come liquidate dal Tribunale ed anticipate dalla appellante come da fattura allegata (doc. n. 7)»;
per «Rigettata ogni avversa istanza, e segnatamente Controparte_1 la richiesta di nuova ctu, dichiarare inammissibile e/o comunque infondato nel merito, in fatto e in diritto, l'appello proposto da con Parte_1 sede in Roma, c.f. , al fine di ottenere la riforma della sentenza n. P.IVA_1
75/2023 del Tribunale di Lucca del 23/01/2023, nel proc. RG n. 5317/17.
pag. 2/15 - Nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata
- Previa eventuale ammissione delle richieste peritali di cui alla memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc in primo grado;
- In ogni caso, in via principale, accertare e dichiarare invalido il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello incidentale, e soprattutto per il fatto che il preteso credito della risulta indimostrato e CP_4 indimostrabile e privo di supporti probatori (vista la mancata produzione della movimentazione integrale dei rapporti di conto corrente e il decorso dei termini perentori per le produzioni documentali);
- In generale, accertare, dichiarare e confermare l'invalidità a titolo di nullità totale e/o parziale dei contratti bancari di cui è causa, e/o delle singole clausole censurate, e dei correlati addebiti illegittimi, per i motivi meglio spiegati nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado nonché nel presente atto di appello
(inesistenza e/o invalidità delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto, e di quelle analoghe sull'accordato e/o sull'utilizzo, mai pattuite, interessi ultralegali mai pattuiti, interessi anatocistici illegittimi, violazione della Legge 108.1996, illegittimità della e del CP_5 meccanismo delle valute, illegittimità di spese, commissioni e oneri vari, illegittima segnalazione alla centrale rischi, e illegittima iscrizione ipotecaria, ecc.);
- In generale, accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, e l'illegittima iscrizione ipotecaria;
- Condannare la al risarcimento di tutti i danni arrecati al CP_4 sig. in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., e a Controparte_1 qualunque altra disposizione di legge, da determinarsi in via equitativa, nonché
pag. 3/15 ai danni correlati alle iscrizioni ipotecarie illegittime, e a quelle della centrale rischi, anche ex art. 96 cpc e/o 2043 c.c.;
- Condannare in ogni caso la convenuta opposta e la intervenuta in primo grado (oggi appellante principale) al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa del secondo grado e con condanna ex art. 96 cpc, anche in ragione delle illegittime iscrizioni ipotecarie».
Rilevato
(in prosieguo ), rappresentata da Parte_1 Pt_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 75 del Parte_2
2023 del Tribunale di Lucca, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da (in prosieguo Controparte_2
Contr
nei confronti di e questi è stato condannato a pagare Controparte_1 all'intervenuta cessionaria l'importo di euro 6.702,50, oltre interessi. Pt_1
Contr In particolare, aveva agito in via monitoria per ottenere dal CP_1 in qualità di fideiussore di il pagamento del saldo del conto CP_3 corrente 5970.48, comprensivo degli interessi convenzionali, acceso nel 1997,
e di quello del conto anticipi n. 9985.73, acceso nel 2008.
A seguito dell'opposizione spiegata dall'intimato, il Tribunale ha: a) respinto quella proposta in qualità di socio e liquidatore della società debitrice principale, in quanto l'azione monitoria si era rivolta nei suoi confronti solo a titolo di garanzia;
b) respinto l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca;
c) respinto l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse; d) ravvisato l'illegittimità dell'anatocismo e la non regolare pattuizione o variazione di alcune voci di costo.
Pertanto, disposto l'espletamento di c.t.u. sulla serie incompleta degli estratti conto in applicazione del cosiddetto saldo zero ed espunti gli addebiti pag. 4/15 illegittimi, il giudice di prime cure ha ravvisato un saldo attivo sul conto corrente e uno passivo su quello anticipi, condannando il al pagamento CP_1
Contr della differenza a suo debito e e a rifondergli le spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza, ha proposto appello principale, affidandolo ai Pt_1 seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sugli estratti conto prodotti»;
2. «Sui conti accessori»;
3. «Sugli interessi legali»;
4. «Sul disconoscimento dei contratti prodotti»;
5. «Sulla commissione di massimo scoperto e sulla commissione sull'accordato»;
6. «Sugli interessi ultralegali, sullo ius variandi, sulle spese e penalità non pattuite e sulla illegittima applicazione delle valute».
Si è costituito in giudizio il protestando l'infondatezza del CP_1 gravame e spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Sul primo motivo di impugnazione incidentale afferente [al]l'onere della prova, [a]gli estratti conto e [al]l'utilizzo del c.d. “saldo zero”»;
2. «Sul secondo motivo di impugnazione incidentale afferente [al]le richieste risarcitorie correlate alle iscrizioni ipotecarie illegittime e alle illegittime segnalazioni in centrale rischi».
Contr La comparsa contenente l'appello incidentale è stata notificata a non costituitasi in giudizio.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati pag. 5/15 assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di CP_6
non costituitesi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
[...]
2. Nella disamina delle censure proposte occorre prendere le mosse da quelle avanzate con il primo mezzo d'impugnazione incidentale, in quanto volte a negare integralmente la sussistenza degli estremi per accogliere la domanda monitoriamente azionata.
Il sostiene che il Tribunale abbia fatto malgoverno dei principi CP_1 giurisprudenziali espressi dalla Corte di cassazione in caso in cui l'iniziativa giudiziaria sia assunta dalla banca, l'unica ad agire nella fattispecie, visto che il fideiussore aveva originariamente proposto domanda di accertamento del dare-avere per il solo caso in cui ciò fosse possibile, ossia ove la banca avesse prodotto documentazione attestante la movimentazione integrale del rapporto, Contr ciò che è mancato. In sostanza, per rendere possibile l'accertamento del proprio credito previo azzeramento del saldo debitore iniziale – e, quindi, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto fornire elementi idonei a escludere che il saldo alla data di decorrenza degli estratti versati in atti, epurato degli addebiti illegittimi, potesse risultare a credito del correntista, prova che nella specie non sarebbe stata fornita, considerata l'indebita applicazione dell'anatocismo fin dall'apertura del conto nel 1997.
Il motivo non è fondato.
L'orientamento giurisprudenziale evocato dal – che vede, tra i CP_1 precedenti più rappresentativi, Cass. n. 9365 del 2018 e Cass. n. 11543 del
2019, entrambi richiamati dall'appellato – risulta confutato dalle successive pronunce della Corte di cassazione – a cui il Collegio ritiene di uniformarsi – che al riguardo si è espressa nei seguenti termini: «Si assume infatti che la banca che non depositi gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del pag. 6/15 rapporto di conto, ma solo da una data successiva, non possa […] giovarsi del saldo (a debito del cliente) risultante dall'estratto più antico prodotto, né dell'operazione con la quale il giudice disponga l'azzeramento del saldo risultante dall'estratto più antico, assunto come data di partenza per la ricostruzione del rapporto che tenga conto dei successivi versamenti e prelievi, eliminando le voci non dovute dal correntista, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario, non giustificabile sol perché la banca non sia in grado di produrre l'estratto iniziale (cfr. Cass. n. 9365/2018). Secondo un altro orientamento sarebbe possibile assumere il saldo zero come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate quando sia possibile escludere che il correntista, nel periodo in cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un credito, nel qual caso la domanda della banca che ha intrapreso il giudizio andrebbe respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente su di essa (cfr. Cass. n. 11543/2019).
Entrambe queste soluzioni non convincono. Non la prima (più rigorosa) perché pone sullo stesso piano situazioni non omogenee: quella della banca che ha assolto parzialmente o in modo incompleto all'onere probatorio su di essa gravante – depositando estratti conto incompleti ma comunque idonei a consentire, mediante la tecnica dell'azzeramento del saldo debitore (per il cliente) risultante dall'estratto iniziale (prodotto in causa), la effettiva e integrale ricostruzione del dare e avere, una volta depurate le voci non dovute nel periodo successivo – e quella della banca che non ha offerto alcun elemento di prova neppure parziale del credito azionato. Rigettare la domanda della banca per avere offerto una prova parziale (e non piena) del proprio credito, anche quando sia contabilmente possibile accertare il suo credito in misura inferiore al petitum, depurandolo dagli importi non dovuti dal cliente, sarebbe una operazione processualmente non condivisibile. Neppure può condividersi la seconda soluzione, secondo cui “in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente, riportato nel pag. 7/15 primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi … in un saldo positivo di importo imprecisato [per il cliente], essa [banca] non potrà certamente aspirare a un azzeramento del saldo stesso”, per l'effetto che produce, in sostanza, di addossare impropriamente alla banca l'onere di provare l'insussistenza del credito del cliente alla data del primo estratto depositato. È vero che “non può teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni” (cfr. Cass. 11543/2019). E tuttavia, la tecnica dell'azzeramento del saldo attestato dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio è stata elaborata nella prassi proprio per evitare gli inconvenienti determinati dalle incertezze nella ricostruzione delle movimentazioni poste in atto nel periodo successivo, in quanto viziate dalle illegittime appostazioni precedenti. […] Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (cfr. Cass. n.
23852/2020, n. 22387/2021, n. 15601/2022, n. 27362/2022)» (Cass. n.
22585 del 2023, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione).
Poiché, nella specie, non v'è certezza del saldo precedente, correttamente il Tribunale si è rifatto al criterio in considerazione, salvo la sua erronea applicazione in concreto, come subito si dirà, ed è ben possibile ricostruire i saldi mediante tale tecnica metodologica.
3. Passando alla disamina dell'appello, principale, con il primo motivo si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia considerato Pt_1
pag. 8/15 rilevante, a fini di calcolo, l'estratto conto al 30 giugno 2002 relativo al rapporto n. 5970.48, prodotto dal (doc. 7), sebbene lo stesso fosse CP_1 incompleto, in particolare non indicando il saldo iniziale né riportando tutte le operazioni compiute nel periodo di riferimento.
Il motivo è fondato.
Nell'elaborazione dei conteggi demandatigli, poi rifluiti nella soluzione 1- bis, condivisa dal Tribunale, il c.t.u., come emerge dall'allegato L della relazione peritale, ha azzerato il saldo iniziale dell'estratto in considerazione – pur da esso non indicato – e ha poi compiuto i calcoli successivi considerando solo le operazioni ivi riportate, ossia quelle a partire dal 12 giugno 2002, le uniche documentate dalla porzione di estratto prodotta, relativa solo alla pag.
4 (di 8) dello stesso.
Ciò ha condotto l'ausiliare a individuare un saldo positivo al 30 giugno
2002 per euro 59.423,01 non attendibile, peraltro in contrasto con quello complessivo indicato nell'estratto conto, pur nella sua incompletezza, negativo per euro 78.353,96.
Il criterio metodologico da impiegare nella fattispecie impone di procedere
«azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo» (Cass. n. 1763 del 2024, cit., in motivazione).
Nella specie detto criterio non può trovare applicazione con riferimento all'estratto conto in considerazione, difettando l'indicazione del saldo di partenza e la rappresentazione di quanto accaduto fino al 12 giugno 2002– usualmente, gli estratti conto sono trimestrali e quello in esame atterrebbe al periodo aprile-giugno – verosimilmente riportato nelle pagine dell'estratto conto mancanti, dando evidenza esclusivamente delle movimentazioni della seconda metà dell'ultimo mese.
pag. 9/15 Tale deficit impedisce di utilizzare l'estratto in questione e, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, impone la necessità di riferirsi al primo successivo disponibile che rechi, quanto al periodo di riferimento, un'indicazione integrale delle movimentazioni, procedendo, con riguardo a esso, secondo la ridetta metodologia di calcolo.
Occorrerà, all'uopo, disporre l'espletamento di un ulteriore accertamento peritale.
4. Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale, Pt_1 aderendo alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non abbia computato le risultanze derivanti dai conti n. 5972.34 e n. 5973.27, accessori al conto corrente n. 5970.48.
Il motivo è fondato.
Contr In sede monitoria ha agito per ottenere anche il pagamento del saldo del conto n. 5970.48, su cui, come emerge dagli estratti, sono rifluite le risultanze dei conti tecnici in considerazione, la cui accensione è resa palese da quanto ammesso in primo grado dallo stesso nel cui atto di CP_1 opposizione a d.i. viene riportato per esteso il contenuto della missiva dallo stesso sottoscritta, anche prodotta in giudizio (doc. 1 fasc. , che vi CP_1 faceva riferimento, Inoltre, a seguito del disconoscimento della conformità Contr all'originale delle copie prodotte da sub doc. 3 fasc. monitorio – che, alle pagg. 9 e 11, si riferiscono ai conti in questione e alle relative condizioni – la banca, come evidenziato dallo stesso (cfr. terza memoria ex art. 183 CP_1
Contr c.p.c., pag. 9) ha prodotto l'originale del contratto (di cui al doc. 5 fasc. , il quale, sempre alle pagg. 9 e 11, reca le condizioni sottoscritte relative ai conti accessori.
Dunque, non può ritenersi che le loro risultanze siano estranee all'odierno thema decidendum – come sostenuto dall'appellato – e deve considerarsi pacifico, prima ancora che documentato, che essi siano stati accesi – costituendo la giustificazione dei relativi addebiti sul conto principale pag. 10/15 – mentre nessuna specifica e tempestiva contestazione è stata rivolta dal fideiussore in ordine alla veridicità e all'effettiva debenza di quanto dovuto in forza dei conti secondari – come avvenuto in appello – o in merito all'illegittimità delle clausole contrattuali, con ciò non rendendo necessaria la produzione dei relativi estratti conto o la disamina delle condizioni contrattuali.
Dunque, è erronea la scomputazione operata dal c.t.u., a cui il Tribunale si è uniformato.
Di tanto dovrà tenersi conto nell'ambito dei nuovi accertamenti peritali.
5. Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta che il giudice di Pt_1 prime cure abbia riconosciuto gli «interessi legali dalla chiusura dei conti al saldo» e non quelli di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha fatto altro che assecondare la domanda monitoria, come specificata ai punti 1a e 1b del ricorso per d.i., poi richiamati nelle conclusioni ivi rassegnate, dove si faceva riferimento agli «interessi al tasso legale dalla data di chiusura (14/11/2016) all'effettivo soddisfo».
Se gli “interessi legali” riconosciuti dal Tribunale vanno intesi – seguendo la prospettazione di – come quelli di cui all'art. 1284, primo comma, Pt_1
Contr c.c., non può non concludersi che a essi si sia riferita la stessa quando ha avanzato la relativa domanda.
Al contempo si rammenta che gli interessi di cui al quarto comma del medesimo articolo postulano che le parti non ne abbiano previsto la misura, condizione che nella specie non sussiste, in quanto il tenore delle condizioni Contr feneratizie di contratto relative al conto corrente (doc. 5 fasc. di primo Contr grado) e al conto anticipi (doc. 6 fasc. di primo grado) dimostra il contrario.
Dunque, in alcun modo la doglianza può essere condivisa.
pag. 11/15 6. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta che la sentenza Pt_1 nulla dica in merito al disconoscimento dei contratti prodotti in causa sub docc. 5, 6 e 10, dei quali era stata disconosciuta la conformità all'originale.
Il tema rimane circoscritto alle scritture prodotte sub doc. 10, per le quali non sono stati prodotti gli originali.
Tanto premesso, il motivo è privo di fondamento.
È ben vero che, «[i]n tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni» (ex aliis, Cass. n. 16557 del 2019, in massima); tuttavia, nella fattispecie, il disconoscimento operato dal risponde a detti crismi, CP_1 non essendosi limitato a contestare la conformità all'originale, ma avendo appuntato l'attenzione sul fatto che si trattasse di fogli stampati fronte/retro o comunque uniti tra loro in modo da ricondurre le firme apposte anche alle pagine che ne risultavano prive, in tal senso accomunando tutte le scritture cumulativamente prodotte e lamentandone, in sostanza, un collage.
Tale doglianza non è certo superata né dal fatto che le sottoscrizioni rechino anche il timbro della società debitrice principale né dal rilievo che nei fogli inziali sia apposto il timbro postale per la data certa.
Né consente di presumere la conformità agli originali il fatto questi ultimi siano stati prodotti con riferimento ai docc. 5 e 6 (fasc. MPS di primo grado), confutando analoga originaria contestazione, considerato che l'esito ben avrebbe potuto essere differente con riguardo al diverso documento.
Contr Alla documentazione prodotta da sub doc. 10 non può dunque essere riconosciuta l'efficacia probatoria delle scritture autentiche, a nulla pag. 12/15 valendo l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni, la relativa procedura implicando la produzione dell'originale e comunque non essendo in grado di dimostrare l'inconsistenza della contestazione di riferibilità delle sottoscrizioni anche ai fogli che ne sono sguarniti.
7. Con il quinto motivo lamenta il mancato computo degli addebiti Pt_1 per commissioni, segnatamente di massimo scoperto.
Con il sesto motivo l'appellante principale si duole del fatto che il
Tribunale abbia aderito alla soluzione 1-bis prospettata dal c.t.u., frutto dello scomputo di ogni commissione e dell'effetto dei giorni valuta, sebbene essi fossero stati ritualmente pattuiti
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono fondate, salvo che per la commissione di massimo scoperto.
Escluso, alla luce di quanto illustrato al punto precedente, di poter Contr utilmente considerare il contenuto della documentazione prodotta da sub doc. 10, quanto alla c.m.s. prevista dal contratto di apertura del conto n.
5970.48, essa deve considerarsi nulla per indeterminatezza – così come sostanzialmente allegato dal fin dalla citazione in opposizione (pag. 13) CP_1
Contr
– atteso che la clausola relativa (doc. 5 fasc. di primo grado) era del seguente tenore:
Non risulta dunque indicato il valore di applicazione della percentuale
(ad esempio, la somma messa a disposizione, il picco di massimo utilizzo, il valore medio di utilizzo del periodo).
Si rammenta al riguardo che «“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come pag. 13/15 sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr., in motivazione, Cass. n. 19825 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024)» (da ultimo, Cass. n. 30298 del 2024, in motivazione).
Analoga considerazione può essere svolta con riferimento al conto Contr anticipi n. 9985.73 (doc. 6 fasc. di primo grado), in cui la c.m.s. viene indicata come segue:
Quanto alle altre commissioni e costi e ai giorni valuta, giova evidenziare che, secondo la sentenza gravata, «[n]on risultando sempre regolarmente pattuite le varie voci di costo o regolarmente comunicate le relative variazioni rispetto alle condizioni contrattuali, al ctu è stato dato incarico di ricostruire il dare-avere fra le parti applicando unicamente i costi regolarmente pattuiti/modificati, salve solo le modifiche più favorevoli al cliente
(l'inapplicabilità delle variazioni non regolarmente comunicate vale ovviamente solo per quelle a favore della banca)».
Tuttavia, dall'elaborato peritale risulta che il c.t.u. non si è esattamente attenuto a quanto richiestogli, ritenendo di dover eliminare tutte le commissioni e l'effetto dei giorni valuta (cfr. elaborato peritale, pag. 19, ciò che non appare affatto essere un refuso), sebbene i contratti rechino la relativa disciplina.
Sul punto, pertanto, la censura è fondata e andrà demandato al c.t.u. il ricalcolo da effettuarsi computando anche interessi, commissioni, spese e giorni valuta come disciplinati nei contratti di apertura dei due conti in disamina – escluso quanto riconducibile ai contratti di cui alle scritture pag. 14/15 Contr prodotte sub doc. 10 (fasc. di primo grado) – o modificati nel corso del tempo con variazioni, in peius per la correntista, regolarmente comunicate.
8. La causa deve dunque essere rimessa in istruzione onde compiere gli accertamenti peritali fin qui evidenziati.
9. Con la sentenza definitiva si deciderà anche sul secondo motivo dell'appello incidentale e sulle spese di lite.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di Controparte_2
CP_3
2. rigetta il terzo, il quarto e, parzialmente, il quinto motivo dell'appello principale, nonché il primo motivo dell'appello incidentale;
3. accoglie il primo, il secondo, il quinto, nei limiti di cui alla motivazione, e il sesto motivo dell'appello principale;
4. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15