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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_1
nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_2 in proprio ed anche congiuntamente a , nata il Controparte_1
15/05/1983 a AN PA, in Brasile, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minore, Persona_1
, nato il [...] a AN PA, in [...];
[...] [...]
nato il [...] a AN PA, in [...]; Controparte_2
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_3 [...]
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Controparte_3 [...]
, nata il [...] a AN PA, in [...]; Parte_4
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Pt_1 Parte_5
, nata il [...] a AN PA, in Brasile in [...] ed anche Parte_6 congiuntamente a , nato il [...] a [...], in Persona_2
Venezuela, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonchè rappresentanti legali del figlio minore, nato il [...] a Persona_3
AN PA, in Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito, giusta procura notarile in calce al presente atto;
contro
Pag. 1 di 5 ; Controparte_4
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Il ricorso. Con atto depositato in data 11/12/2022, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
, nato a Polignano a [...], il [...] era loro avo. Per_4
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- , una volta emigrato in Brasile, ha sposato Persona_5 Per_6
a AN PA in data 08/04/1905.
[...]
- Dal loro matrimonio sono nati a AN PA LA in data Persona_7
01/08/1913 e , il 23/08/2015. Persona_8
- Quest'ultima il 25/04/1955 si è sposata a AN PA con ed Persona_9
è morta il 17/05/1995. Dall'unione tra i due è nata il [...] la ricorrente
[...]
a AN PA. Parte_4
- Quest'ultima si è sposata a AN PA il 07/12/1985 con. Parte_7
dal cui matrimonio sono nati a AN PA i ricorrenti: a Persona_10
Barueri, in data 10/07/1990; , il 23/08/1986 e Parte_1 [...]
il 07/04/1988. Parte_8
- Quest'ultima si è sposata a OO (Stato di New York in Stati Uniti) il 23/04/2016 con e dal loro matrimonio è nato il Persona_2 Persona_3
25/04/2021 a AN PA.
- L'altro figlio degli avi ( ) e Persona_11 Per_4 Per_6 Persona_12
ha contratto matrimonio con a AN PA il
[...] Controparte_5
12/10/1937. è deceduta il 23/05/2000. Persona_12
- si è sposata a AN PA il 03/07/1968 con Persona_13 Per_14
.
[...]
- Dal loro matrimonio sono nati a AN PA (il ricorrente Parte_9
, in data 26/01/1971, e il 05/04/1969.
[...] Parte_2
Pag. 2 di 5 - si è sposato l'11/04/2018 con Parte_9 [...]
a ANto AN (Stato di AN PA in Brasile), i quali dopo Persona_15 essersi sposati loro hanno preso a chiamarsi e Persona_16 Persona_17
[...]
- Dall'unione di e è nato Parte_9 Persona_18
a AN PA il 21/08/2005. Controparte_3
- altro figlio dei coniugi Parte_2 Persona_19
e , si è sposato a AN PA il 04/03/1995 con la
[...] Persona_14 [...]
dalla quale ha divorziato il 20/08/1998. Si è poi nuovamente Controparte_6 sposato il 28/06/2004 con (che dopo sposata ha preso a Controparte_1 chiamarsi . Persona_20
- Dal matrimonio di e Parte_2 Persona_20 sono nati a AN PA DO IC DO ANtos FA
[...]
l'8/04/2006 e il 27/10/2010. Persona_1
Hanno sostenuto che l'avo aveva mantenuto sempre la cittadinanza italiana e così l'aveva trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 26/06/2024 non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Polignano a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 06/04/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 3 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamato, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_10
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_1
nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_2 in proprio ed anche congiuntamente a , nata il Controparte_1
15/05/1983 a AN PA, in Brasile, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minore, Persona_1
, nato il [...] a AN PA, in [...];
[...] [...]
nato il [...] a AN PA, in [...]; Controparte_2
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Parte_3 [...]
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Controparte_3 [...]
, nata il [...] a AN PA, in [...]; Parte_4
, nato il [...] a AN PA, in [...]; Pt_1 Parte_5
, nata il [...] a AN PA, in Brasile in [...] ed anche Parte_6 congiuntamente a , nato il [...] a [...], in Persona_2
Venezuela, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonchè rappresentanti legali del figlio minore, nato il [...] a Persona_3
AN PA, in Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito, giusta procura notarile in calce al presente atto;
contro
Pag. 1 di 5 ; Controparte_4
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Il ricorso. Con atto depositato in data 11/12/2022, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
, nato a Polignano a [...], il [...] era loro avo. Per_4
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- , una volta emigrato in Brasile, ha sposato Persona_5 Per_6
a AN PA in data 08/04/1905.
[...]
- Dal loro matrimonio sono nati a AN PA LA in data Persona_7
01/08/1913 e , il 23/08/2015. Persona_8
- Quest'ultima il 25/04/1955 si è sposata a AN PA con ed Persona_9
è morta il 17/05/1995. Dall'unione tra i due è nata il [...] la ricorrente
[...]
a AN PA. Parte_4
- Quest'ultima si è sposata a AN PA il 07/12/1985 con. Parte_7
dal cui matrimonio sono nati a AN PA i ricorrenti: a Persona_10
Barueri, in data 10/07/1990; , il 23/08/1986 e Parte_1 [...]
il 07/04/1988. Parte_8
- Quest'ultima si è sposata a OO (Stato di New York in Stati Uniti) il 23/04/2016 con e dal loro matrimonio è nato il Persona_2 Persona_3
25/04/2021 a AN PA.
- L'altro figlio degli avi ( ) e Persona_11 Per_4 Per_6 Persona_12
ha contratto matrimonio con a AN PA il
[...] Controparte_5
12/10/1937. è deceduta il 23/05/2000. Persona_12
- si è sposata a AN PA il 03/07/1968 con Persona_13 Per_14
.
[...]
- Dal loro matrimonio sono nati a AN PA (il ricorrente Parte_9
, in data 26/01/1971, e il 05/04/1969.
[...] Parte_2
Pag. 2 di 5 - si è sposato l'11/04/2018 con Parte_9 [...]
a ANto AN (Stato di AN PA in Brasile), i quali dopo Persona_15 essersi sposati loro hanno preso a chiamarsi e Persona_16 Persona_17
[...]
- Dall'unione di e è nato Parte_9 Persona_18
a AN PA il 21/08/2005. Controparte_3
- altro figlio dei coniugi Parte_2 Persona_19
e , si è sposato a AN PA il 04/03/1995 con la
[...] Persona_14 [...]
dalla quale ha divorziato il 20/08/1998. Si è poi nuovamente Controparte_6 sposato il 28/06/2004 con (che dopo sposata ha preso a Controparte_1 chiamarsi . Persona_20
- Dal matrimonio di e Parte_2 Persona_20 sono nati a AN PA DO IC DO ANtos FA
[...]
l'8/04/2006 e il 27/10/2010. Persona_1
Hanno sostenuto che l'avo aveva mantenuto sempre la cittadinanza italiana e così l'aveva trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 26/06/2024 non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Polignano a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 06/04/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 3 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamato, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_10
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.