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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14266 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54211/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA Parte_1
con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, cap.
[...] 00185 Roma, Codice Fiscale , in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 dott. c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Emilio Ricci (c.f.
); C.F._2
- attore - E
, C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 (PZ) e residente in [...], rappresentato e difeso ai fini del presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Italo GRILLO (C.F.
) e dall'Avv.ta Antonella SQUILLACIOTI (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Lagonegro;
C.F._5
- convenuto - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 dott. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte, ogni contraria istanza disattesa:
1. Accertare e dichiarare la diffamazione a mezzo stampa nei confronti della come descritta in atti e per effetto accogliere Parte_1 la domanda attorea, accertando e dichiarando la responsabilità civile ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p. del convenuto autore del post diffamatorio per l'illecito per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare il convenuto a risarcire i danni subiti dalla
, quantificati in €. 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal Parte_1 dì dell'illecito all'effettivo soddisfo, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
3. Adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Parte attrice lamentava la natura diffamatoria del commento pubblicato nel gruppo Facebook ” dall'odierno convenuto in risposta ad un post Controparte_2 del 18/11/2022 in cui era stato condiviso un servizio televisivo sulla gestione dei contributi versati dagli iscritti;
lo stesso aveva infatti affermato “ Parte_3 anche a me non piace affatto, ma ben venga se qualcuno fa conoscere l'assurdità di un ente che fa i solo i suoi comodi...53000 euro al mese è un offesa a tutti i medici che ogni giorno si fanno il mazzo. Chiunque denuncia questo è il benvenuto, non se ne può più di questi !!!”, così rappresentando la quale C.F._6 Parte_1 soggetto dedito all'usura o comunque a comportamenti socialmente riprovevoli, ledendone gravemente l'onore e la reputazione;
la formulazione lapidaria del commento, del tutto inveritiera, era infatti tale da generare nel lettore la convinzione che le richieste di pagamento dei contributi, dovuti nella misura di legge, fossero invece frutto di atti estorsivi con metodo mafioso o comunque costituissero una pretesa illegittima;
che il commento non poteva ritenersi legittima espressione del diritto di critica in quanto privo dei requisiti di verità, pertinenza e continenza ed era stato postato su una pagina con 25.000 iscritti, pertanto molti utenti erano venuti a conoscenza del suo contenuto diffamatorio;
che la rilevanza nazionale del ruolo rivestito da rendeva evidente la grave lesione della sua dignità, che Pt_1 giustificava il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 stante l'elevata notorietà del diffamato e l'elevata capacità di diffusione del commento determinata dal mezzo utilizzato (social network). Si costituiva in giudizio il convenuto evidenziando che le frasi asseritamente diffamatorie dovevano essere contestualizzate, in quanto scritte su un social network in risposta ad un post che aveva condiviso un servizio della trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, incentrato sulla vendita del patrimonio immobiliare della a prezzi inferiori a quelli di mercato, sugli investimenti Parte_1 in perdita dell'ente e sull'elevato stipendio del suo Presidente;
doveva quindi essere contestualizzato anche il termine “strozzini”, da intendersi nel suo significato estensivo, cioè di chi esige prezzi e compensi eccessivi, esosi o di chi avanza pretese economiche eccessive;
deve infatti tenersi presente che proprio in quei giorni di novembre 2022, il aveva avviato una campagna in vista Controparte_2 dell'assemblea nazionale del 26 novembre 2022 volta alla denuncia dei fatti citati nel post ed in altri ancora, nonché alla richiesta a ciascun medico di indirizzare una pec ai Presidenti degli Ordini Provinciali al fine di non avallare la richiesta di dell'aumento della quota A, ossia la quota di contributi fissi che ogni Pt_1 medico deve versare ogni anno a e che varia in base all'età e al ruolo;
che Pt_1 il contenuto contestato costituiva dunque espressione del diritto di critica, che per sua natura si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti;
che, inoltre, parte attrice non aveva adeguatamente provato l'esistenza dei danni non patrimoniali di cui chiedeva il risarcimento, anche in considerazione del fatto che il post del convenuto aveva avuto pochissime interazioni e la diffusione del commento era stata minima.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda o, in subordine, l'applicazione del criterio della tenue gravità nella quantificazione del danno risarcibile.
*** Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, per i motivi che seguono. Va premesso che “anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente” pertanto “allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. sez. III civ., sent. 12929/2007). Nel caso di specie, la attrice ha lamentato la natura diffamatoria del Parte_1 commento pubblicato dall'odierno convenuto sul gruppo Facebook CP_2
” - anche a me non piace affatto, ma ben venga se
[...] Parte_3 qualcuno fa conoscere l'assurdità di un ente che fa i solo i suoi comodi...53000 euro al mese è un'offesa a tutti i medici che ogni giorno si fanno il mazzo. Chiunque denuncia questo è il benvenuto, non se ne può più di questi !!!” – C.F._6 soffermandosi sulla grave accusa espressa attraverso il termine “strozzini”, che impediva di applicare la scriminante del diritto di critica. Sul punto deve premettersi che ciò che determina l'abuso del diritto di critica è il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale dell'oggetto della critica. In tema di diffamazione, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero;
pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012). Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (Cass. Sentenza n. 4325 del 2010). La valutazione della continenza, quando si tratti del diritto di critica, non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo invece lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Ebbene, si ritiene che ai fini dell'applicazione dei principi sopra illustrati occorra delineare il contesto in cui l'espressione contestata è stata utilizzata. Il commento era stato infatti pubblicato in risposta ad un post condiviso nel gruppo
”, la cui posizione fortemente critica, già evidente dalla Controparte_2 denominazione, veniva esplicitata nelle informazioni sulla pagina, che nasceva con
“lo scopo di agglomerare più medici possibili per tentare di governare meglio il prelievo forzoso di questa fondazione […]” (v. all.3 all'atto di citazione). Il video condiviso aveva poi ad oggetto un servizio della trasmissione televisiva
“Fuori dal coro” sulla gestione della attrice ed era accompagnato dal Parte_1 seguente testo: “Oliveti, Il Signore delle Pensioni dei Medici - In questo filmato tratto da Fuori dal Coro, ci illustra come il presidente della cassa Persona_1 di previdenza dei medici sperpera il denaro che i medici versano per poi Pt_1 avere un ritorno pensionistico. Non nuovo in investimenti azzardati non andati a buon fine con importanti danni erariali alla che amministra adesso il Pt_4 birichino ne combina un'altra, vende quasi tutto il patrimonio immobiliare in possesso dell' a Milano, 1500 appartamenti ad un prezzo più basso di Pt_1 mercato ed una parte la investe nella fallimentare banca Montepaschi di Siena. Dopo soli 3 giorni dall'investimento la banca perde il 25%, infatti le azioni passano da 2 euro a 1,50 euro. Ma oltre un ulteriore danno alle pensioni dei medici la sua scelta ha messo le basi per lo sfratto di 1500 famiglie, perlopiù anziani, che hanno già ricevuto la lettera della società acquirente che comunica che non intende rinnovare i contratti. Ma per il presidente va sempre tutto bene, per lui Pt_2 comunque vadano le cose continuerà sempre ad incassare 650 mila euro l'anno. Ma dare la colpa solo al presidente è ingiusto e riduttivo;
infatti lo scempio si realizza con la complicità di noi medici, che agendo contro noi stessi, guidati da menefreghismo, paure di vario genere, interessi personali continuiamo ad avvallare questa distopia.” Utile a comprendere il contesto del commento erano anche le campagne condotte dal contro l'aumento della quota di contributi fissi che ogni Controparte_2 medico è chiamato a versare all'ente. Da tutti questi elementi è possibile desumere con chiarezza che il termine
“strozzini” non fosse volto ad attribuire alla attrice la commissione di Parte_1 reati quali usura, estorsione o più in generale il prelievo illegittimo di denaro, come dalla stessa sostenuto, ma sia stato utilizzato nell'accezione estensiva, diffusa nel linguaggio comune, di “chi esige prezzi e compensi eccessivi, esosi”( Strozzino - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani) in riferimento alla quota di contributi da versare alla considerata eccessiva. Parte_1 In tal senso, dunque, il convenuto ha espresso una opinione critica legittima, per sua natura destinata a offrire una valutazione soggettiva dei fatti, e non si ritiene lo abbia fatto superando il limite della continenza espressiva, laddove, come detto, il contesto consentiva di comprendere la corretta accezione in cui il termine doveva essere inteso. Per_2 Ciò detto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017). Parte attrice si è invece limitata ad argomentare in ordine ai criteri di liquidazione del danno, nulla allegando al fine di provare, anche in via presuntiva, l'effettiva diminuzione della considerazione subita a causa della condotta contestata, allegazione tanto più necessaria a fronte delle minime interazioni ricevute dal commento in questione (v. all.4 alla comparsa di costituzione) e del fatto che, data la natura del gruppo in cui era stato pubblicato, le visualizzazioni ricevute potevano ricondursi a utenti che avevano già opinioni fortemente critiche nei confronti della o comunque a utenti quantomeno consapevoli, vista la denominazione Parte_1 e le informazioni sul gruppo, del contesto non certo imparziale in cui il commento era stato pubblicato. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
La GIUDICE
IA BA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA Parte_1
con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, cap.
[...] 00185 Roma, Codice Fiscale , in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 dott. c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Emilio Ricci (c.f.
); C.F._2
- attore - E
, C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 (PZ) e residente in [...], rappresentato e difeso ai fini del presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Italo GRILLO (C.F.
) e dall'Avv.ta Antonella SQUILLACIOTI (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Lagonegro;
C.F._5
- convenuto - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 dott. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte, ogni contraria istanza disattesa:
1. Accertare e dichiarare la diffamazione a mezzo stampa nei confronti della come descritta in atti e per effetto accogliere Parte_1 la domanda attorea, accertando e dichiarando la responsabilità civile ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p. del convenuto autore del post diffamatorio per l'illecito per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare il convenuto a risarcire i danni subiti dalla
, quantificati in €. 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal Parte_1 dì dell'illecito all'effettivo soddisfo, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
3. Adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Parte attrice lamentava la natura diffamatoria del commento pubblicato nel gruppo Facebook ” dall'odierno convenuto in risposta ad un post Controparte_2 del 18/11/2022 in cui era stato condiviso un servizio televisivo sulla gestione dei contributi versati dagli iscritti;
lo stesso aveva infatti affermato “ Parte_3 anche a me non piace affatto, ma ben venga se qualcuno fa conoscere l'assurdità di un ente che fa i solo i suoi comodi...53000 euro al mese è un offesa a tutti i medici che ogni giorno si fanno il mazzo. Chiunque denuncia questo è il benvenuto, non se ne può più di questi !!!”, così rappresentando la quale C.F._6 Parte_1 soggetto dedito all'usura o comunque a comportamenti socialmente riprovevoli, ledendone gravemente l'onore e la reputazione;
la formulazione lapidaria del commento, del tutto inveritiera, era infatti tale da generare nel lettore la convinzione che le richieste di pagamento dei contributi, dovuti nella misura di legge, fossero invece frutto di atti estorsivi con metodo mafioso o comunque costituissero una pretesa illegittima;
che il commento non poteva ritenersi legittima espressione del diritto di critica in quanto privo dei requisiti di verità, pertinenza e continenza ed era stato postato su una pagina con 25.000 iscritti, pertanto molti utenti erano venuti a conoscenza del suo contenuto diffamatorio;
che la rilevanza nazionale del ruolo rivestito da rendeva evidente la grave lesione della sua dignità, che Pt_1 giustificava il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 stante l'elevata notorietà del diffamato e l'elevata capacità di diffusione del commento determinata dal mezzo utilizzato (social network). Si costituiva in giudizio il convenuto evidenziando che le frasi asseritamente diffamatorie dovevano essere contestualizzate, in quanto scritte su un social network in risposta ad un post che aveva condiviso un servizio della trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, incentrato sulla vendita del patrimonio immobiliare della a prezzi inferiori a quelli di mercato, sugli investimenti Parte_1 in perdita dell'ente e sull'elevato stipendio del suo Presidente;
doveva quindi essere contestualizzato anche il termine “strozzini”, da intendersi nel suo significato estensivo, cioè di chi esige prezzi e compensi eccessivi, esosi o di chi avanza pretese economiche eccessive;
deve infatti tenersi presente che proprio in quei giorni di novembre 2022, il aveva avviato una campagna in vista Controparte_2 dell'assemblea nazionale del 26 novembre 2022 volta alla denuncia dei fatti citati nel post ed in altri ancora, nonché alla richiesta a ciascun medico di indirizzare una pec ai Presidenti degli Ordini Provinciali al fine di non avallare la richiesta di dell'aumento della quota A, ossia la quota di contributi fissi che ogni Pt_1 medico deve versare ogni anno a e che varia in base all'età e al ruolo;
che Pt_1 il contenuto contestato costituiva dunque espressione del diritto di critica, che per sua natura si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti;
che, inoltre, parte attrice non aveva adeguatamente provato l'esistenza dei danni non patrimoniali di cui chiedeva il risarcimento, anche in considerazione del fatto che il post del convenuto aveva avuto pochissime interazioni e la diffusione del commento era stata minima.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda o, in subordine, l'applicazione del criterio della tenue gravità nella quantificazione del danno risarcibile.
*** Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, per i motivi che seguono. Va premesso che “anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente” pertanto “allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. sez. III civ., sent. 12929/2007). Nel caso di specie, la attrice ha lamentato la natura diffamatoria del Parte_1 commento pubblicato dall'odierno convenuto sul gruppo Facebook CP_2
” - anche a me non piace affatto, ma ben venga se
[...] Parte_3 qualcuno fa conoscere l'assurdità di un ente che fa i solo i suoi comodi...53000 euro al mese è un'offesa a tutti i medici che ogni giorno si fanno il mazzo. Chiunque denuncia questo è il benvenuto, non se ne può più di questi !!!” – C.F._6 soffermandosi sulla grave accusa espressa attraverso il termine “strozzini”, che impediva di applicare la scriminante del diritto di critica. Sul punto deve premettersi che ciò che determina l'abuso del diritto di critica è il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale dell'oggetto della critica. In tema di diffamazione, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero;
pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012). Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (Cass. Sentenza n. 4325 del 2010). La valutazione della continenza, quando si tratti del diritto di critica, non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo invece lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Ebbene, si ritiene che ai fini dell'applicazione dei principi sopra illustrati occorra delineare il contesto in cui l'espressione contestata è stata utilizzata. Il commento era stato infatti pubblicato in risposta ad un post condiviso nel gruppo
”, la cui posizione fortemente critica, già evidente dalla Controparte_2 denominazione, veniva esplicitata nelle informazioni sulla pagina, che nasceva con
“lo scopo di agglomerare più medici possibili per tentare di governare meglio il prelievo forzoso di questa fondazione […]” (v. all.3 all'atto di citazione). Il video condiviso aveva poi ad oggetto un servizio della trasmissione televisiva
“Fuori dal coro” sulla gestione della attrice ed era accompagnato dal Parte_1 seguente testo: “Oliveti, Il Signore delle Pensioni dei Medici - In questo filmato tratto da Fuori dal Coro, ci illustra come il presidente della cassa Persona_1 di previdenza dei medici sperpera il denaro che i medici versano per poi Pt_1 avere un ritorno pensionistico. Non nuovo in investimenti azzardati non andati a buon fine con importanti danni erariali alla che amministra adesso il Pt_4 birichino ne combina un'altra, vende quasi tutto il patrimonio immobiliare in possesso dell' a Milano, 1500 appartamenti ad un prezzo più basso di Pt_1 mercato ed una parte la investe nella fallimentare banca Montepaschi di Siena. Dopo soli 3 giorni dall'investimento la banca perde il 25%, infatti le azioni passano da 2 euro a 1,50 euro. Ma oltre un ulteriore danno alle pensioni dei medici la sua scelta ha messo le basi per lo sfratto di 1500 famiglie, perlopiù anziani, che hanno già ricevuto la lettera della società acquirente che comunica che non intende rinnovare i contratti. Ma per il presidente va sempre tutto bene, per lui Pt_2 comunque vadano le cose continuerà sempre ad incassare 650 mila euro l'anno. Ma dare la colpa solo al presidente è ingiusto e riduttivo;
infatti lo scempio si realizza con la complicità di noi medici, che agendo contro noi stessi, guidati da menefreghismo, paure di vario genere, interessi personali continuiamo ad avvallare questa distopia.” Utile a comprendere il contesto del commento erano anche le campagne condotte dal contro l'aumento della quota di contributi fissi che ogni Controparte_2 medico è chiamato a versare all'ente. Da tutti questi elementi è possibile desumere con chiarezza che il termine
“strozzini” non fosse volto ad attribuire alla attrice la commissione di Parte_1 reati quali usura, estorsione o più in generale il prelievo illegittimo di denaro, come dalla stessa sostenuto, ma sia stato utilizzato nell'accezione estensiva, diffusa nel linguaggio comune, di “chi esige prezzi e compensi eccessivi, esosi”( Strozzino - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani) in riferimento alla quota di contributi da versare alla considerata eccessiva. Parte_1 In tal senso, dunque, il convenuto ha espresso una opinione critica legittima, per sua natura destinata a offrire una valutazione soggettiva dei fatti, e non si ritiene lo abbia fatto superando il limite della continenza espressiva, laddove, come detto, il contesto consentiva di comprendere la corretta accezione in cui il termine doveva essere inteso. Per_2 Ciò detto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017). Parte attrice si è invece limitata ad argomentare in ordine ai criteri di liquidazione del danno, nulla allegando al fine di provare, anche in via presuntiva, l'effettiva diminuzione della considerazione subita a causa della condotta contestata, allegazione tanto più necessaria a fronte delle minime interazioni ricevute dal commento in questione (v. all.4 alla comparsa di costituzione) e del fatto che, data la natura del gruppo in cui era stato pubblicato, le visualizzazioni ricevute potevano ricondursi a utenti che avevano già opinioni fortemente critiche nei confronti della o comunque a utenti quantomeno consapevoli, vista la denominazione Parte_1 e le informazioni sul gruppo, del contesto non certo imparziale in cui il commento era stato pubblicato. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
La GIUDICE
IA BA