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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Goltara, presso cui elettivamente domicilia, alla Piazza Plebiscito n. 6/A, in Sermide e IC
(MN)
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.04.2025 il difensore di parte ricorrente ha concluso nel seguente modo: • dichiararsi lo scioglimento del matrimonio di rito civile celebrato in data 12/07/2018, nel Comune di Sermide e IC (MN), optando per il regime della separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sermide e IC (MN) al n. 3 P. 1 anno
2018, alle seguenti condizioni:1) Dichiararsi i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca a qualsiasi forma di sostentamento di natura alimentare e/o di diversa natura. 2) Il Sig. continuerà ad abitare nella ex abitazione coniugale, sita in Sermide e Parte_1
IC (MN), Via Leon Battista Alberti n. 6, di proprietà della di lui madre.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in data 12.07.2018 con come risulta dagli estratti del Comune di Sermide e Controparte_1
IC (MN) atto n.3, Parte I, anno 2018, e che da tale matrimonio non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 1.04.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione passata in giudicato n. 40072023 pubblicata il 25.05.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché le conclusioni di parte ricorrente non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50%, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808,00, va liquidato in complessivi euro 1.904,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) dà atto che il sig. continuerà ad abitare nella ex abitazione coniugale, sita in Sermide Parte_1
e IC (MN), via Leon Battista Alberti n. 6, di proprietà della di lui madre;
3) compensate le spese di lite per la metà;
4), condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della residua metà che liquida in complessivi euro 1.904,00, oltre iva e cpa come per legge;
5) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermide e IC (MN) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola