CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno, 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni Appellante:
1)IN VIA CAUTELARE EX ART. 52 D. LGS. N. 546/92 a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 D. Lgs. n.
546/92, sospendere, per i motivi indicati in atti, l'efficacia esecutiva della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Savona, sezione 1 n. 258/2024 depositata il 21.11.2024 e comunicata in pari data e non notificata nonché di tutti gli atti presupposti costituiti avviso di accertamento esecutivo della Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018 Provvedimento n. 228 del 22.05.2023;
2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO b) accertare e dichiarare la nullità e conseguentemente annullare e/
o dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo n. 228/2023 notificato in data 09.06.2023 dal
Comune di Celle Ligure con riferimento alla Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018, per tutti i motivi in atti dedotti. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni Appellato:
Chiede che l'On.le Corte di giustizia adita Voglia rigettare l'appello proposto, perché infondato, confermare, quindi, la sentenza di primo grado e conseguentemente, la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento emesso dal Comune, con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che:
La controversia origina dal fatto che in data 09.06.2023 il Comune di Celle Ligure notificava alla Ricorrente_1
s.s. avviso di accertamento esecutivo della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018 (Provvedimento
n. 228 del 22.05.2023; in particolare con il suddetto avviso veniva contestato alla odierna ricorrente l'omesso versamento TASI per l'anno 2018 per un importo complessivo di € 2.332,52 comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.
La società oggi appellante in data 06.09.2023 notificava ricorso e in esso formulava motivi con i quali evidenziava che l'appartamento di cui si discute (Indirizzo_1 - Celle ligure) era nell'anno 2018 occupato da
Nominativo_4, titolare di diritto di abitazione, residente e dimorante, quindi in regime di totale esenzione.
Il Comune si costituiva e controdeduceva che il vantato diritto di abitazione non si era in realtà costituito perché disposto dalla moglie nell'eventualità di proprio decesso, a sua volta titolare di diritto di abitazione regolarmente costituito.
La CGT1° grado di Savona in composizione monocratica respingeva il ricorso, sul presupposto che al decesso della moglie non poteva essere trasferito il diritto al coniuge, risultando (art. 1026 c.c.) applicabile la normativa in tema di usufrutto (art. 979 c.c.) che stabilisce che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
Successivamente, la società deposita appello presso questa Corte, ripercorre l'aspetto fattuale della vicenda e formula motivi:
1. Sui fatti di causa premette che la Signora Nominativo_1 era proprietaria del bene immobile sito in Celle
Ligure alla Ind_1 e che con atto a rogito Notaio Nominativo_2 – Rep. n. 27341 Racc. n. 15356 – del 08.07.2010
(doc. 4 fascicolo di primo grado), denominato “conferimento condizionato di immobile sottoposto al D. Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42 a società estera”, ella conferiva detto immobile nella società “
Società_1 SA” sottoscrivendone l'aumento di capitale mediante detto conferimento;
si riservava però il diritto di abitazione sua vita natural durante e dopo di sé al coniuge signor Nominativo_4
, che accettava, come accettava anche la società. Evidenzia che -come risulta dal certificato storico di residenza (doc. 5 fascicolo di primo grado) la signora ha abitato l'immobile sopra identificato dal 15.05.1990 al 03.12.2014 data del suo decesso. Parimenti, anche il di Lei marito, Nominativo_4 ha abitato l'immobile sopra identificato dal 15.05.1990 al 25.08.2019 data del suo decesso (doc. 6 fascicolo di primo grado). Sostiene che sia indubbio, pertanto, che detto immobile sia sempre stata l'abitazione principale del nucleo familiare.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 979/1 C.C. E DELL'ART. 1026 C.C sul presupposto che la fattispecie costitutiva di entrambi i diritti di abitazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 08.07.2010. Afferma che non vi era alcuna necessità di costituire un nuovo diritto di abitazione in favore del Signor Nominativo_4 alla morte della Signora Nominativo_1, poiché detto diritto era già stato costituito in forza dell'atto pubblico citato cui erano stati partecipi la società, la Signora Nominativo_1 ed il
Signor Nominativo_4 i quali, nelle rispettive qualità, avevano accettato il conferimento dell'immobile in società e la contestuale costituzione dei rispettivi diritti di abitazione.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1026 C.C. E DELL'ART. 1024 C. sul presupposto che è del tutto evidente l'applicabilità dell'istituto dell'usufrutto successivo improprio anche al diritto di abitazione ed in ogni caso trattandosi di diritto derogabile, anche l'eventuale cessione del diritto di abitazione sarebbe parimenti valida a tutti gli effetti.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 669 LEGGE N 147 DEL 27.12.13 sul presupposto che con deliberazione n. 54 del 04 dicembre 2017 il Consiglio Comunale di Celle Ligure deliberava la determinazione delle aliquote TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, come à stato nella fattispecie.
5.SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO: evidenzia la fondatezza dei motivi di impugnazione promossi con il ricorso, che si richiamano integralmente in relazione al requisito del fumus boni iuris. Quanto al periculum afferma che la somma richiesta pari a € 2.332,52 è solo apparentemente non gravosa, sia per l'inattività della società, sia attesa la pendenza di altri contenziosi IMU e Tasi per complessivi € 27.763,65.
Il Comune si costituisce e deposita controdeduzioni il 17 .06.25 insistendo per la inderogabilità dell'istituto.
Quanto all'istanza di sospensione cautelare dichiara di opporsi ritenendo non sussistenti gravi e fondati motivi;
nel merito, insiste per la conferma della prima sentenza, della quale condivide la motivazione su tutti i punti in controversia. Evidenzia che Questa Corte risulta aver rigettato analogo appello della società relativamente all'IMU 2018 (sent. 897/24).
La Corte con ordinanza n. 190/2025 concede la sospensione cautelare.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza del difensore dell'appellato che insiste come in atti;
il difensore di controparte alle ore 9.44 e seguenti, in attesa in sala virtuale, dopo essere stato ammesso all'udienza da parte della Cancelleria, più volte senza successo sollecitato ad attivarsi con il collegamento audiovisivo risulta essere assente non comparso, nonostante l'invio del link di collegamento andato a buon fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udita la parte presente, è dell'avviso che l'appello sia fondato.
I motivi possono essere discussi congiuntamente, stante la stretta connessione.
-A) Va premesso:
__ che l'art. 1022 C.C. stabilisce che chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
__che l'art. 1024 stabilisce che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione;
__che l'art. 1026 C.C. stabilisce che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
-B) Il diritto, dunque, di regola si estingue con la morte del titolare o per altre cause, ma non può essere trasferito in vita ad altri. Conseguentemente -come afferma il Comune- non poteva esere trasferito dalla moglie al marito.
Su tali presupposti si fonda la sentenza 897/2024 emessa nei confronti delle stesse parti da questa Corte di Giustizia, richiamata dal Comune, laddove si afferma che il diritto di abitazione in capo al coniuge sopravissuto non si è in realtà mai costituito, perché intrasmissibile. Secondo tale orientamento -condiviso dal Comune- la società avrebbe dovuto costituire un nuovo diritto di abitazione in capo al marito al momento del decesso della moglie.
-C) Questo Collegio prende atto del precedente, ma non condivide l'orientamento espresso con la sentenza 897/2024. La predetta motivazione si basa su una valutazione asettica del diritto di abitazione e dell'usufrutto che prescinde dal contesto, e non ha valutato il fatto che entrambi i diritti di abitazione sono stati frutto di contrattazione, e recepiti nel contratto stipulato dalla società davanti a un notaio, dalla signora Nominativo_1 e dal marito, tutti presenti, tutti sottoscrittori e tutti accondiscendenti alla seguente formulazione: "1.1 La signora Nominativo_1 -riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante e dopo di sé al coniuge signor Nominativo_4, il quale accetta- conferische nella società Società_1 SA, per la quale accetta il signor Nominativo_3, il seguente Iimmobile posto nel Comune di Celle Ligure (SV), frazione Luogo_1..."
In tale contesto si configura, ad avviso di questo collegio, figura assimilabile all'usufrutto successivo improprio, richiamata da parte contribuente e ritenuta ammissibile dalla Corte di Legittimità in vicenda analoga in tema di usufrutto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7710 del 2016). Con argomentazione che questo Collegio condivide la Corte ha osservato che nelle fattispecie come quella in esame si tratta della costituzione per atto inter vivos -diverso dalla donazione- di un usufrutto successivo improprio, avendo il venditore riservato l'usufrutto sull'immobile alienato a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di terzi, come espressamente consentito dall'art 796 c.c. per la donazione. Tale fattispecie negoziale è cosa diversa dall'usufrutto successivo vietato dall'art. 698 c.c., norma che si ricollega al divieto di ordine pubblico della sostituzione fedecommissaria, nascendo dall'esigenza di evitare che siano frapposti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l'imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata (Cass. 14 maggio 1962, n. 1024; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20788). L'usufrutto successivo improprio, costituito con compravendita (o con altri atti onerosi inter vivos), si reputa, infatti, sottratto al divieto posto dall'art. 698 c.c. per gli atti mortis causa, poichè l'atto costitutivo iniziale vale ai fini dell'acquisto dell'usufrutto soltanto se frutto dell'incontro della volontà di tutte le parti, o comunque perché la fattispecie negoziale necessaria per la costituzione dei vari usufrutti si avrebbe già per perfezionata con la conclusione del contratto, costituendosi automaticamente i diritti nel momento in cui muore il precedente usufruttuario, sicchè non si configurerebbe un negozio mortis causa, essendo la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale, e non causale rispetto alla produzione degli effetti. La Corte di legittimità osserva che qualora l'alienante abbia previsto una riserva di usufrutto per sé, il terzo acquisterà l'usufrutto, al verificarsi di un termine iniziale o di una condizione sospensiva, ovvero dopo la morte dell'alienante che si è riservato l'usufrutto ed alla condizione della premorienza dell'alienante al terzo riservatario dell'usufrutto (cfr. Cass. 24 luglio 1975, n. 2899).
-D) La Corte condivide le suesposte argomentazioni espresse dalla Corte di legittimità, ritenute riferibili anche alla fattispecie oggi in esame;
il diritto di abitazione del marito è da intendersi legittimamente costituito, fatto cui consegue -vista la incontestata residenza e dimora dello stesso- l'esenzione TASI.
Conseguentemente, l'appello va accolto con annullamento dell'atto opposto. Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della esistenza di giudicato contrastante e della difficoltà interpretativa della normativa di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello del contribuente;
in riforma della prima sentenza annulla l'atto opposto;
compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno, 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 228 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni Appellante:
1)IN VIA CAUTELARE EX ART. 52 D. LGS. N. 546/92 a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 D. Lgs. n.
546/92, sospendere, per i motivi indicati in atti, l'efficacia esecutiva della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Savona, sezione 1 n. 258/2024 depositata il 21.11.2024 e comunicata in pari data e non notificata nonché di tutti gli atti presupposti costituiti avviso di accertamento esecutivo della Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018 Provvedimento n. 228 del 22.05.2023;
2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO b) accertare e dichiarare la nullità e conseguentemente annullare e/
o dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo n. 228/2023 notificato in data 09.06.2023 dal
Comune di Celle Ligure con riferimento alla Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018, per tutti i motivi in atti dedotti. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni Appellato:
Chiede che l'On.le Corte di giustizia adita Voglia rigettare l'appello proposto, perché infondato, confermare, quindi, la sentenza di primo grado e conseguentemente, la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento emesso dal Comune, con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che:
La controversia origina dal fatto che in data 09.06.2023 il Comune di Celle Ligure notificava alla Ricorrente_1
s.s. avviso di accertamento esecutivo della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018 (Provvedimento
n. 228 del 22.05.2023; in particolare con il suddetto avviso veniva contestato alla odierna ricorrente l'omesso versamento TASI per l'anno 2018 per un importo complessivo di € 2.332,52 comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.
La società oggi appellante in data 06.09.2023 notificava ricorso e in esso formulava motivi con i quali evidenziava che l'appartamento di cui si discute (Indirizzo_1 - Celle ligure) era nell'anno 2018 occupato da
Nominativo_4, titolare di diritto di abitazione, residente e dimorante, quindi in regime di totale esenzione.
Il Comune si costituiva e controdeduceva che il vantato diritto di abitazione non si era in realtà costituito perché disposto dalla moglie nell'eventualità di proprio decesso, a sua volta titolare di diritto di abitazione regolarmente costituito.
La CGT1° grado di Savona in composizione monocratica respingeva il ricorso, sul presupposto che al decesso della moglie non poteva essere trasferito il diritto al coniuge, risultando (art. 1026 c.c.) applicabile la normativa in tema di usufrutto (art. 979 c.c.) che stabilisce che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
Successivamente, la società deposita appello presso questa Corte, ripercorre l'aspetto fattuale della vicenda e formula motivi:
1. Sui fatti di causa premette che la Signora Nominativo_1 era proprietaria del bene immobile sito in Celle
Ligure alla Ind_1 e che con atto a rogito Notaio Nominativo_2 – Rep. n. 27341 Racc. n. 15356 – del 08.07.2010
(doc. 4 fascicolo di primo grado), denominato “conferimento condizionato di immobile sottoposto al D. Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42 a società estera”, ella conferiva detto immobile nella società “
Società_1 SA” sottoscrivendone l'aumento di capitale mediante detto conferimento;
si riservava però il diritto di abitazione sua vita natural durante e dopo di sé al coniuge signor Nominativo_4
, che accettava, come accettava anche la società. Evidenzia che -come risulta dal certificato storico di residenza (doc. 5 fascicolo di primo grado) la signora ha abitato l'immobile sopra identificato dal 15.05.1990 al 03.12.2014 data del suo decesso. Parimenti, anche il di Lei marito, Nominativo_4 ha abitato l'immobile sopra identificato dal 15.05.1990 al 25.08.2019 data del suo decesso (doc. 6 fascicolo di primo grado). Sostiene che sia indubbio, pertanto, che detto immobile sia sempre stata l'abitazione principale del nucleo familiare.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 979/1 C.C. E DELL'ART. 1026 C.C sul presupposto che la fattispecie costitutiva di entrambi i diritti di abitazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 08.07.2010. Afferma che non vi era alcuna necessità di costituire un nuovo diritto di abitazione in favore del Signor Nominativo_4 alla morte della Signora Nominativo_1, poiché detto diritto era già stato costituito in forza dell'atto pubblico citato cui erano stati partecipi la società, la Signora Nominativo_1 ed il
Signor Nominativo_4 i quali, nelle rispettive qualità, avevano accettato il conferimento dell'immobile in società e la contestuale costituzione dei rispettivi diritti di abitazione.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1026 C.C. E DELL'ART. 1024 C. sul presupposto che è del tutto evidente l'applicabilità dell'istituto dell'usufrutto successivo improprio anche al diritto di abitazione ed in ogni caso trattandosi di diritto derogabile, anche l'eventuale cessione del diritto di abitazione sarebbe parimenti valida a tutti gli effetti.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 669 LEGGE N 147 DEL 27.12.13 sul presupposto che con deliberazione n. 54 del 04 dicembre 2017 il Consiglio Comunale di Celle Ligure deliberava la determinazione delle aliquote TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, come à stato nella fattispecie.
5.SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO: evidenzia la fondatezza dei motivi di impugnazione promossi con il ricorso, che si richiamano integralmente in relazione al requisito del fumus boni iuris. Quanto al periculum afferma che la somma richiesta pari a € 2.332,52 è solo apparentemente non gravosa, sia per l'inattività della società, sia attesa la pendenza di altri contenziosi IMU e Tasi per complessivi € 27.763,65.
Il Comune si costituisce e deposita controdeduzioni il 17 .06.25 insistendo per la inderogabilità dell'istituto.
Quanto all'istanza di sospensione cautelare dichiara di opporsi ritenendo non sussistenti gravi e fondati motivi;
nel merito, insiste per la conferma della prima sentenza, della quale condivide la motivazione su tutti i punti in controversia. Evidenzia che Questa Corte risulta aver rigettato analogo appello della società relativamente all'IMU 2018 (sent. 897/24).
La Corte con ordinanza n. 190/2025 concede la sospensione cautelare.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza del difensore dell'appellato che insiste come in atti;
il difensore di controparte alle ore 9.44 e seguenti, in attesa in sala virtuale, dopo essere stato ammesso all'udienza da parte della Cancelleria, più volte senza successo sollecitato ad attivarsi con il collegamento audiovisivo risulta essere assente non comparso, nonostante l'invio del link di collegamento andato a buon fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udita la parte presente, è dell'avviso che l'appello sia fondato.
I motivi possono essere discussi congiuntamente, stante la stretta connessione.
-A) Va premesso:
__ che l'art. 1022 C.C. stabilisce che chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
__che l'art. 1024 stabilisce che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione;
__che l'art. 1026 C.C. stabilisce che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
-B) Il diritto, dunque, di regola si estingue con la morte del titolare o per altre cause, ma non può essere trasferito in vita ad altri. Conseguentemente -come afferma il Comune- non poteva esere trasferito dalla moglie al marito.
Su tali presupposti si fonda la sentenza 897/2024 emessa nei confronti delle stesse parti da questa Corte di Giustizia, richiamata dal Comune, laddove si afferma che il diritto di abitazione in capo al coniuge sopravissuto non si è in realtà mai costituito, perché intrasmissibile. Secondo tale orientamento -condiviso dal Comune- la società avrebbe dovuto costituire un nuovo diritto di abitazione in capo al marito al momento del decesso della moglie.
-C) Questo Collegio prende atto del precedente, ma non condivide l'orientamento espresso con la sentenza 897/2024. La predetta motivazione si basa su una valutazione asettica del diritto di abitazione e dell'usufrutto che prescinde dal contesto, e non ha valutato il fatto che entrambi i diritti di abitazione sono stati frutto di contrattazione, e recepiti nel contratto stipulato dalla società davanti a un notaio, dalla signora Nominativo_1 e dal marito, tutti presenti, tutti sottoscrittori e tutti accondiscendenti alla seguente formulazione: "1.1 La signora Nominativo_1 -riservandosi il diritto di abitazione sua vita natural durante e dopo di sé al coniuge signor Nominativo_4, il quale accetta- conferische nella società Società_1 SA, per la quale accetta il signor Nominativo_3, il seguente Iimmobile posto nel Comune di Celle Ligure (SV), frazione Luogo_1..."
In tale contesto si configura, ad avviso di questo collegio, figura assimilabile all'usufrutto successivo improprio, richiamata da parte contribuente e ritenuta ammissibile dalla Corte di Legittimità in vicenda analoga in tema di usufrutto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7710 del 2016). Con argomentazione che questo Collegio condivide la Corte ha osservato che nelle fattispecie come quella in esame si tratta della costituzione per atto inter vivos -diverso dalla donazione- di un usufrutto successivo improprio, avendo il venditore riservato l'usufrutto sull'immobile alienato a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di terzi, come espressamente consentito dall'art 796 c.c. per la donazione. Tale fattispecie negoziale è cosa diversa dall'usufrutto successivo vietato dall'art. 698 c.c., norma che si ricollega al divieto di ordine pubblico della sostituzione fedecommissaria, nascendo dall'esigenza di evitare che siano frapposti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l'imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata (Cass. 14 maggio 1962, n. 1024; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20788). L'usufrutto successivo improprio, costituito con compravendita (o con altri atti onerosi inter vivos), si reputa, infatti, sottratto al divieto posto dall'art. 698 c.c. per gli atti mortis causa, poichè l'atto costitutivo iniziale vale ai fini dell'acquisto dell'usufrutto soltanto se frutto dell'incontro della volontà di tutte le parti, o comunque perché la fattispecie negoziale necessaria per la costituzione dei vari usufrutti si avrebbe già per perfezionata con la conclusione del contratto, costituendosi automaticamente i diritti nel momento in cui muore il precedente usufruttuario, sicchè non si configurerebbe un negozio mortis causa, essendo la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale, e non causale rispetto alla produzione degli effetti. La Corte di legittimità osserva che qualora l'alienante abbia previsto una riserva di usufrutto per sé, il terzo acquisterà l'usufrutto, al verificarsi di un termine iniziale o di una condizione sospensiva, ovvero dopo la morte dell'alienante che si è riservato l'usufrutto ed alla condizione della premorienza dell'alienante al terzo riservatario dell'usufrutto (cfr. Cass. 24 luglio 1975, n. 2899).
-D) La Corte condivide le suesposte argomentazioni espresse dalla Corte di legittimità, ritenute riferibili anche alla fattispecie oggi in esame;
il diritto di abitazione del marito è da intendersi legittimamente costituito, fatto cui consegue -vista la incontestata residenza e dimora dello stesso- l'esenzione TASI.
Conseguentemente, l'appello va accolto con annullamento dell'atto opposto. Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della esistenza di giudicato contrastante e della difficoltà interpretativa della normativa di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello del contribuente;
in riforma della prima sentenza annulla l'atto opposto;
compensa le spese.