Ordinanza cautelare 20 giugno 2018
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/11/2022, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 01882/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Milli, Giovanni Calabro e Francesco Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Calabro in -OMISSIS-, via Francesco Lo Re n. 46;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS- e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliata in -OMISSIS-, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune:
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- Div. Ant. M.P., emesso il 7 dicembre 2017 e notificato il successivo 9 dicembre 2017, con il quale -OMISSIS- è stato diffidato «dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3 (TRE), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria»;
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. 2^/2017 Div. Ant. M.P., emesso il 14 dicembre 2017 e notificato il successivo 27 dicembre, con il quale -OMISSIS- è stato diffidato «dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, e nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3
(TRE), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria»;
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- Div. Ant. M.P., emesso il 7 dicembre 2017 e notificato il successivo 9 dicembre, con il quale -OMISSIS- è stata diffidata «dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, e nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3 (TRE), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria»;
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. 2^ Div. Ant. M.P., emesso il 18 dicembre 2017 e notificato il successivo 30 dicembre, con il quale -OMISSIS- è stata diffidata «dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3 (TRE), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria»;
- del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. 2^ Div. Ant. M.P., emesso il 15 dicembre 2017 e notificato il successivo 30 dicembre, con il quale -OMISSIS- è stato diffidato «dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, e nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3 (TRE), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria»;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti appena indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnati gli epigrafati provvedimenti (fogli di via obbligatori) adottati dal Questore della Provincia di -OMISSIS- con i quali si diffidano, ex artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i cinque ricorrenti (appartenenti al movimento “No Tap”, che esprime la propria contrarietà alla realizzazione del gasdotto che «Trans Adriatic Pipeline AG» ha avviato nella zona di -OMISSIS-, in territorio di -OMISSIS-) “ dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- e frazioni (e per taluni anche dal Comune di -OMISSIS- e frazioni), senza la preventiva autorizzazione del Questore di -OMISSIS- per il periodo di anni 3 ”, e per due dei ricorrenti è stato disposto anche l’avviso orale, ex art. 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:
I. Eccesso di potere per: difetto di motivazione, ovvero inadeguatezza della stessa; sviamento di potere; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; manifesta irragionevolezza - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 159/2011.
II. Violazione e falsa applicazione artt.1 e 2 del D. Lgs n.159/2011 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.
III. Violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Contraddittorietà.
IV. Violazione artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
1.2. Il 9 marzo 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti rilevando che “ ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, in quanto – da un lato – non sussiste il “fumus boni juris”, trattandosi di misure amministrative di carattere preventivo (per l’adozione delle quali non è necessario che i reati siano stati già accertati dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria) e tenuto conto sia che i provvedimenti impugnati sono adeguatamente motivati con la puntuale indicazione di una pluralità di comportamenti di fatto (per i quali i predetti ricorrenti sono stati formalmente denunciati dalla DIGOS della Questura di -OMISSIS- per reati contro la pubblica sicurezza) da cui si evince un’apprezzabile probabilità di reiterazione di condotte socialmente pericolose da parte dei medesimi ricorrenti, che (in base ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti) appaiono dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza pubblica (art. 1 lettera “c” Decreto Legislativo n° 159/2001), sia che nella fattispecie concreta in questione l’urgenza di provvedere è “in re ipsa” (essendo in corso la realizzazione del gasdotto da parte della Società T.A.P.), sicchè poteva essere legittimamente omessa dalla P.A. la comunicazione di avvio dei procedimenti; e – dall’altro – non esiste, comunque, l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, posto che i ricorrenti non svolgono alcuna particolare attività (lavorativa o meno) nell’ambito dei Comuni di -OMISSIS- e di -OMISSIS- ”.
Il 14 settembre 2022 i cinque ricorrenti hanno depositato nel presente giudizio la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di -OMISSIS-, emessa nel procedimento penale RG. n. -OMISSIS- RGT, con la quale, nei confronti di alcuni dei ricorrenti ed in particolare degli imputati -OMISSIS-, -OMISSIS- (indicata nell’incipit come -OMISSIS-) e -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 438 e 530 c.p.p., previa disapplicazione dei rispettivi fogli di via obbligatori adottati dal Questore di -OMISSIS-, i predetti imputati sono stati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, per ritenuta illegittimità dei suddetti provvedimenti amministrativi ritenuti dal giudice penale viziati da difetto di motivazione.
Con memoria depositata il 23 settembre 2022, la difesa erariale ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso in quanto, “ essendo decorso il triennio dalla data di adozione del foglio di via obbligatorio ed avendo gli atti impugnati spiegato ed esaurito tutti i loro effetti, difetta del tutto, nell’attualità, in capo ai ricorrenti, l’interesse alla decisione del ricorso che va, pertanto,
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ”.
Con memoria depositata il 5 ottobre 2022 i difensori dei ricorrenti hanno confermato che “ i provvedimenti del Questore di -OMISSIS-, oggetto dell’impugnazione, hanno esaurito i loro effetti, trattandosi di misure di prevenzione della durata di anni tre. Non vi è interesse ai fini risarcitori e l’annullamento invocato non risulta più utile per i ricorrenti ” chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio “ avendo la sentenza in questione argomentato esaustivamente circa l’illegittimità dei Daspo oggetto del presente giudizio ”.
La difesa erariale, con memoria depositata il 25.10.2022, ha invece chiesto “ in via principale ed
assorbente per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in subordine, richiamando tutto quanto già dedotto in questa sede e nella memoria depositata in occasione della Camera di Consiglio ed a quanto emerge dalla documentazione in atti…il rigetto del ricorso siccome infondato, sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari del giudizio” .
Nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva il Tribunale che avendo i fogli di via obbligatori adottati dal Questore di -OMISSIS-, oggetto dell’impugnazione in esame, esaurito - allo stato - i loro effetti, trattandosi di misure di prevenzione della durata di anni tre ed avendo le parti ricorrenti dichiarato che “ non vi è interesse ai fini risarcitori e l’annullamento invocato non risulta più utile ”, anche in applicazione dei principi affermati di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2022 (secondo cui per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., occorre dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di provvedimenti amministrativi non più concretamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti (come esplicitamente dichiarato dagli stessi).
3.Sussistono i presupposti di legge (tenuto conto di quanto espresso da questa Sezione con la citata ordinanza cautelare n.-OMISSIS- e di quanto rilevato dal Tribunale Penale di -OMISSIS-, con la sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS- - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in -OMISSIS- nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.