Rigetto
Sentenza breve 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 23/04/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03491/2025REG.PROV.COLL.
N. 02492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giulio Murano e Vincenzina Maio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di trasferimento d’autorità in data 13 marzo 2024 del Comando Legione Carabinieri Lombardia.
2. L’appellante, appuntato scelto q.s. dei Carabinieri, ha subito un trasferimento per incompatibilità ambientale in conseguenza della la pendenza a suo carico di un procedimento penale per il reato
previsto e punito dagli artt. 81 e 615-bis c.p. commesso ai danni della moglie separata.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che la permanenza nel reparto avrebbe comportato che il ricorrente espleti il servizio d’istituto in un territorio comprendente la residenza della coniuge, con possibili interferenze dirette o indirette idonee a condizionare l’operato del primo ovvero a dar luogo a fatti lesivi del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo.
Viene denunciato un difetto di proporzionalità perché non si sarebbe tenuto conto che il trasferimento in un reparto che consente al militare di fruire esclusivamente di un posto letto lo priverebbe della possibilità di stare con il figlio nei periodi in cui ciò è consentito dal provvedimento che ha omologato la separazione cosa invece attualmente possibile nello spazio
apposito dedicato ai minori che è presente nella Caserma di provenienza di Desio,
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
7. L’appello – che il Collegio ritiene di potere definire con sentenza semplificata, come da avviso del Presidente alle parti nel corso della discussione in camera di consiglio, e in assenza di alcuna opposizione in proposito - è infondato.
La censura che viene proposta rispetto alla sentenza impugnata riguarda gli effetti pregiudizievoli per l’appellante del trasferimento sulla possibilità di un proficuo rapporto con il figlio minore nei periodi in cui è a lui affidato.
Ma si tratta di conseguenze inevitabili per l’Amministrazione per evitare le quali non avrebbe dovuto effettuare il movimento. Quando si dispone un trasferimento per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione deve ridurre al minimo i disagi per il militare che può subirlo, come allo stato appare in questo caso, incolpevolmente; ed infatti il movimento è stato disposto in un reparto limitrofo a poca distanza chilometrica dalla precedente sede.
La circostanza che la caserma di Desio offrisse uno spazio per tenere i minori è una circostanza eccezionale non facilmente reperibile in altri reparti e che non può diventare la ragione per dichiarare l’illegittimità di un trasferimento ad un reparto che non consente la medesima opportunità. Così deducendo si giungerebbe alla conclusione che, laddove la caserma di Desio non offrisse l’opportunità di uno spazio per stare con i minori, il trasferimento per incompatibilità ambientale sarebbe pienamente legittimo.
Quanto alle ragioni evidenziate dall’Amministrazione, non vi è dubbio che l’esistenza di un procedimento penale per illegittime interferenze nella vita privata da parte di un militare che svolgerebbe attività quanto meno di controllo del territorio nel comune dove risiede il coniuge che lo ha denunciato, costituisce lodevole prudenziale cautela posta in essere dall’Amministrazione in quanto motivo sufficiente per consentire l’allontanamento del militare quanto meno fino a quando non si definisca la vicenda penale.
8. Le spese possono compensarsi in considerazione della particolarità della vicenda dal momento che allo stato non vi sono definitive e incontestabili prove per ritenere che l’appellante abbia determinato la situazione che ha reso necessario il trasferimento e tenuto conto dell’interesse sotteso alla impugnazione, risolventesi nella volontà di coltivare il rapporto genitoriale con il minore .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sull’appello proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.