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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 83/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
25.07.2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] e residente a[...] (c.f. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Eliana Maccarrone, presso lo studio della quale, in Troina, via nazionale 342, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. con sede in Agira, Controparte_1
Via Vittorio Emanuele n. 372, (c.f. rappresentato e difeso P.IVA_1
1 dall'Avv. Orazio Spalletta presso il cui studio, in Agira Via Vittime di
Nassirya n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, rigettata ogni diversa istanza, ammettere tutte le richieste istruttorie già formulate in seno all'atto di citazione di primo grado e in seno alle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., in particolare alla prova per testi in tali atti formulata;
Disporre nomina di c.t.u. medico legale per
l'accertamento dei danni fisici, biologici, morali ed esistenziali (tutti inclusi
e nessuno escluso) e delle lesioni riportate dalla signora ed Parte_1 accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande poste in primo grado dall'odierna appellante da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, indi condannare il convenuto all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla odierna appellante quantificati in €. 21.792,66”.
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Rigettare le richieste istruttorie perché superflue e irrilevanti, compresa la nomina del c.t.u. medico legale;
Dichiarare inammissibile o comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 497/2021 del Parte_1
Tribunale di Enna. In subordine si chiede che la condanna del risarcimento del danno venga contenuta al minimo. Condannare l'appellante alle spese
e alle competenze professionali e difensive oltre al rimborso forfettario del
15% IVA E CPA.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.07.2016 conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Enna, il al fine di chiederne la Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati
2 in €. 21.792,66 da lei subiti in dipendenza di un sinistro occorsole il 13 ottobre 2012 alle 12,30 circa.
A sostegno della domanda l'attrice sosteneva che quel giorno, mentre percorreva a piedi la via Po di Agira, a causa della pavimentazione stradale dissestata per una basola divelta, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo.
Immediatamente soccorsa veniva trasportata presso l' Ospedale di
Leonforte ove i sanitari diagnosticavano: “trauma distorsivo caviglia sinistra in gravida al settimo mese di gravidanza”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestata la domanda CP_1 attorea chiedendone l'integrale rigetto, eccependo, in particolare, la insussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni subite dalla . Pt_1
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., rigettate tutte le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 13.04.2021 veniva posta niente decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea condannando alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 del convenuto liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi operanti nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha deciso in modo richiamato rilevando come, dalla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio, oltremodo generico, non era possibile ritenere dimostrata la reale dinamica dell'evento ovvero sussistente il nesso causale tra la caduta e le lesioni residuate dovendosi invece desumere che la condotta tenuta dalla Pt_1 dovesse essere valutata come causa autonoma nella causazione del danno.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che non era stato indicato né quale fosse l'effettivo luogo della caduta né le condizioni del manto
3 stradale e, in assenza di riscontri oggettivi in tal senso (quali ad es. intervento di autorità pubbliche) e tenuto conto dell'ora della asserita caduta, ha ritenuto che la donna non potesse non accorgersi dell'asserito pericolo, evitandolo mediante l'uso della comune diligenza.
Da ciò il rigetto della domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto Parte_1 atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., omessa motivazione, motivazione illogica ed irrazionale, ingiusta inammissibilità dei mezzi di prova.
A sostegno del motivo argomenta come la descrizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione era chiaramente idonea a consentire al Giudice di valutare adeguatamente le circostanze di tempo e di luogo del dedotto evento lesivo.
E' stato adeguatamente rappresentato, continua l'appellante, che la pavimentazione dissestata della via Po di Agira, a causa di una basola divelta, era da considerarsi come pericolo occulto, insidioso, quindi un vero e proprio trabocchetto per l'utente della strada.
Erra, pertanto, il Tribunale, ad indicare come poco diligente la condotta della , atteso che ella percorreva regolarmente la pubblica via, Pt_1
4 apparentemente in buono stato, per poi cadere a causa del dissesto non visibile né evitabile.
Ne discende, secondo l'appellante, che essendo la basola divelta non visibile, l'attrice non poteva percepire il pericolo per cui il dissesto deve considerarsi come unico fattore determinante la caduta quindi le lesioni riportate.
Evidenzia ancora l'appellante come la sussistenza del nesso causale poteva desumersi dalla documentazione medica allegata al fascicolo di primo grado da cui emerge la compatibilità delle lesioni con la dinamica narrata.
Se il Tribunale, conclude l'appellante, avesse ammesso i mezzi istruttori e disposto c.t.u. medica, avrebbe avuto elementi idonei per accogliere la domanda così come formulata in giudizio perché avrebbe acquisito circostanze oggettive precise e concordanti.
Con altro profilo di gravame, infine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese chiedendo la riforma di tale capo alla luce delle argomentazioni difensive come sopra argomentate.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
5 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, sempre in via preliminare, ricordarsi che, con Ordinanza del
30.03.2023e, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante
(prova per testi e nomina c.t.u.) in quanto superflue i fini della decisione.
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Nel merito l'appello è infondato.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio deduceva di essere Parte_1 rovinata al suolo per la presenza un dissesto nella via Po di Agira a causa del quale, perdendo l'equilibrio, rovinava al suolo.
6 I fatti denunciati, tuttavia, non erano accompagnati da adeguato supporto probatorio non essendo indicato, in seno all'atto di citazione, né il luogo della caduta, (genericamente indicato nella via Po di Agira), né ulteriori circostanze idonee a poter comprendere esattamente in che cosa consistesse il dedotto dissesto del manto stradale indicato in modo generico nella assenza di una basola senza, cioè, indicazione né delle dimensioni della insidia né della profondità nella buca.
A ciò si aggiunga che nessuna autorità pubblica era intervenuta nell'immediatezza o anche successivamente al fine di dare contezza dell'esistenza nella via Po del dedotto dissesto stradale, né alla narrazione dei fatti era stato allegato compendio fotografico da cui trarre elementi utili alla decisione.
Inoltre, l'evento lesivo, per come ammesso dalla attrice, si era verificato alle 12,30 circa del 13 ottobre 2012 ovvero in pieno giorno e non era stata rappresentata la sussistenza di condizioni climatiche tali da incidere sulla visibilità della dedotta insidia.
Ciò consente di ritenere del tutto condivisibile quanto argomentato dal
Tribunale che, nel rigettare la domanda, ha esattamente colto tali lacune evidenziando come, la stessa prova per testi articolata in seno alla citazione – e per come anche rilevato dalla Corte con la Ordinanza del
30.3.2023 sopra richiamata - non potesse essere ammessa atteso che i relativi capitoli appaiono volti a demandare ai testi e valutazioni nonché
a supplire alla genericità delle formulazioni della domanda attorea rispetto alle circostanza afferenti la esatta individuazione del luogo di verificazione del sinistro e le condizioni della strada all'epoca dei fatti.
Non va infatti dimenticato che, anche nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. è sempre onere del danneggiando provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e ciò in quanto, la natura oggettiva della responsabilità esonera l'attore solo dalla prova dell'elemento
7 soggettivo della colpa ma non dalla prova dell'elemento oggettivo del fatto illecito. [In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (ex multis, da ultimo, Cass. Civ. Sez.
III^ ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518].
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 497/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 25.07.2021 ed appellata
. Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato , le spese Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in €. 1.600,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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