CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024CT0243533 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 Ricorrente_1 srl adiva questa Corte impugnando l'avviso di accertamento catastale – nuova determinazione di classamento e rendita prot. n. 2024CT0243533 – atto n. 2025CT0002857 notificato a mezzo pec-mail in data 10.01.2025 in relazione al compendio immobiliare sito nel Comune di Mascali (CT) alla Indirizzo_1 p. S1- S2-T-1 e censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 14 Particella 498 Sub.
5. Esponeva chea seguito di
DOCFA n CT0004208 del 11.01.2024 – tramite la quale il tecnico di fiducia della società, Geom.
Nominativo_1, dava evidenza di alcuni modesti ampliamenti realizzati nell'immobile in esame, ovvero la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra alcuni palazzine del compendio ed una tensostruttura regolarmente realizzata all'interno delle aree – era stata determinata una rendita da attribuire pari ad € 20.139,16. Rilevava che in data 10.01.2025, con l'avviso di accertamento catastale impugnato, a seguito di riesame della variazione catastale proposta dall'odierna ricorrente attraverso la prevista procedura DOCFA, l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Catania – Ufficio Provinciale
Territorio aveva rettificato la rendita proposta di € 20.139,16 elevandola in € 28.200,00.
Eccepiva il difetto di motivazione, l'illegittimità delle variazioni operate perche effettuate in assenza di sopralluogo e non corrispondenti alla realtà degli immobili, e l'errato valore attribuito al compendio immobiliare.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' noto che n tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate solo nel caso contrario in cui si disattendano gli elementi di fatto indicati dal contribuente. A seguito di classamento derivante da procedura DOCFA con riferimento ad attribuzione di rendita a fabbricati a destinazione particolare o speciale, l'Ufficio non è tenuto ad effettuare alcun preventivo sopralluogo
(cfr. ex pluribus Cass. n. 6559/2020, Cass. n. 6210/2019, Cass. n. 31809/2018, Cass. n. 17971/2018,
Cass. n. 12777/2018, Cass. n. 12497/2016 e Cass. n. 23237/2014).
Nella specie l'Ufficio non ha disatteso i dati di fatto indicati dalla contribuente, ma ha proceduto ad una diversa valutazione economica.
Peraltro l'accertamento è ampiamente motivato con riferimento all'intero compendio immobiliare, essendo allegate le relazioni sintetiche di stima.
L'espletata ctu ha quantificato la rendita in € 18799.98.
Nessuna parte ha proposto osservazioni alla bozza di relazione nei termini assegnati.
Solamente con memoria del 29.01.2026 AD ha contestato l'applicazione da parte del ctu del coefficiente di vetustà, ritenendo errata tale scelta atteso che la stima della rendita catastale è basata su dati economici riferiti al biennio 1988 – 89, epoca censuaria attualmente vigente.
Sul punto occorre rilevare – però – che AD non ha contestato la valutazione economica del compendio (non riferita al biennio 88/89), già fatta propria dalla stessa AD nel 2008, ma solo l'applicazione del coefficiente di vetustà, ritenendo che una valutazione ancorata al biennio 88/89 a fronte di un immobile realizzato nel 1972 non avrebbe comportato alcun abbattimento di valore per vetustà. Sul punto si osserva che sicuramente i valori del biennio vanno rivalutati alla data della variazione ed altrettanto pacificamente va applicato un coefficiente di vetustà alla data dell'accertamento.
Va – però – rilevato come parte ricorrente avesse chiesto la conferma della rendita proposta con
DOCFA prot. CT0004208 del 11.01.2024 pari ad € 20.139,16 e che quindi questa va confermata, non potendosi ridurre la stessa a fronte della pacifica acquiescenza della stessa ricorrente.
Spese a carico di AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna AD al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi €
3500.00 per compensi, € 427.52 per rimborso compensi ctu, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024CT0243533 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 Ricorrente_1 srl adiva questa Corte impugnando l'avviso di accertamento catastale – nuova determinazione di classamento e rendita prot. n. 2024CT0243533 – atto n. 2025CT0002857 notificato a mezzo pec-mail in data 10.01.2025 in relazione al compendio immobiliare sito nel Comune di Mascali (CT) alla Indirizzo_1 p. S1- S2-T-1 e censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 14 Particella 498 Sub.
5. Esponeva chea seguito di
DOCFA n CT0004208 del 11.01.2024 – tramite la quale il tecnico di fiducia della società, Geom.
Nominativo_1, dava evidenza di alcuni modesti ampliamenti realizzati nell'immobile in esame, ovvero la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra alcuni palazzine del compendio ed una tensostruttura regolarmente realizzata all'interno delle aree – era stata determinata una rendita da attribuire pari ad € 20.139,16. Rilevava che in data 10.01.2025, con l'avviso di accertamento catastale impugnato, a seguito di riesame della variazione catastale proposta dall'odierna ricorrente attraverso la prevista procedura DOCFA, l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Catania – Ufficio Provinciale
Territorio aveva rettificato la rendita proposta di € 20.139,16 elevandola in € 28.200,00.
Eccepiva il difetto di motivazione, l'illegittimità delle variazioni operate perche effettuate in assenza di sopralluogo e non corrispondenti alla realtà degli immobili, e l'errato valore attribuito al compendio immobiliare.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' noto che n tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate solo nel caso contrario in cui si disattendano gli elementi di fatto indicati dal contribuente. A seguito di classamento derivante da procedura DOCFA con riferimento ad attribuzione di rendita a fabbricati a destinazione particolare o speciale, l'Ufficio non è tenuto ad effettuare alcun preventivo sopralluogo
(cfr. ex pluribus Cass. n. 6559/2020, Cass. n. 6210/2019, Cass. n. 31809/2018, Cass. n. 17971/2018,
Cass. n. 12777/2018, Cass. n. 12497/2016 e Cass. n. 23237/2014).
Nella specie l'Ufficio non ha disatteso i dati di fatto indicati dalla contribuente, ma ha proceduto ad una diversa valutazione economica.
Peraltro l'accertamento è ampiamente motivato con riferimento all'intero compendio immobiliare, essendo allegate le relazioni sintetiche di stima.
L'espletata ctu ha quantificato la rendita in € 18799.98.
Nessuna parte ha proposto osservazioni alla bozza di relazione nei termini assegnati.
Solamente con memoria del 29.01.2026 AD ha contestato l'applicazione da parte del ctu del coefficiente di vetustà, ritenendo errata tale scelta atteso che la stima della rendita catastale è basata su dati economici riferiti al biennio 1988 – 89, epoca censuaria attualmente vigente.
Sul punto occorre rilevare – però – che AD non ha contestato la valutazione economica del compendio (non riferita al biennio 88/89), già fatta propria dalla stessa AD nel 2008, ma solo l'applicazione del coefficiente di vetustà, ritenendo che una valutazione ancorata al biennio 88/89 a fronte di un immobile realizzato nel 1972 non avrebbe comportato alcun abbattimento di valore per vetustà. Sul punto si osserva che sicuramente i valori del biennio vanno rivalutati alla data della variazione ed altrettanto pacificamente va applicato un coefficiente di vetustà alla data dell'accertamento.
Va – però – rilevato come parte ricorrente avesse chiesto la conferma della rendita proposta con
DOCFA prot. CT0004208 del 11.01.2024 pari ad € 20.139,16 e che quindi questa va confermata, non potendosi ridurre la stessa a fronte della pacifica acquiescenza della stessa ricorrente.
Spese a carico di AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna AD al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi €
3500.00 per compensi, € 427.52 per rimborso compensi ctu, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)