Art. 4.
Il testo dell' art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;
2) il contributo previsto dell'art. 19;
3) il contributo previsto dall'art. 22;
4) la percentuale prevista dall'art. 24;
5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;
7) i versamenti volontari degli iscritti;
8) i redditi del patrimonio;
9) ogni altra eventuale entrata".
Il testo dell' art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;
2) il contributo previsto dell'art. 19;
3) il contributo previsto dall'art. 22;
4) la percentuale prevista dall'art. 24;
5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;
7) i versamenti volontari degli iscritti;
8) i redditi del patrimonio;
9) ogni altra eventuale entrata".