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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PA - C/o Casa Comunale 81030 PA CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 2768 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1329 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 24 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 29 luglio 2025 al comune di PA (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 1° del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n° 2768, notificatole l'8 luglio 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2019. A detrimento di tale sollecito, recante un ammontare dovuto di 395 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che non le era mai stato notificato l'avviso di accertamento prodromico al sollecito stesso;
e che, quindi, il credito recato da quest'ultimo era ormai prescritto.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento del sollecito impugnato e del previo avviso di accertamento.
2. Con memoria depositata il 24 ottobre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che l'avviso di accertamento in questione era stato notificato alla Ricorrente_1 il 18 ottobre 2024, senza venir da lei impugnato;
e che, quindi, era infondata anche l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
3. Con memoria prodotta il 18 novembre 2025 la Ricorrente_1 ha evidenziato di aver pagato l'importo richiestole dal Comune, invocando perciò la cessazione della materia del contendere.
Poi nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che il pagamento dell'ammontare contemplato nell'avviso di accertamento non implica affatto che sia cessata la materia del contendere: perché, in sé e per sé, quel pagamento è un mero atto dovuto, ove non sia stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato. Perciò ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere potrebbe pervenirsi soltanto ove si annetta a quel pagamento ed alla conseguente istanza attorea valenza di rinuncia al ricorso.
5. In ogni caso quest'ultimo si appalesa infondato: atteso che il Comune ha documentato che alla Ricorrente_1, il 18 ottobre 2024, era stato notificato l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
6. Tale infondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna della NA a pagare al Comune le spese di lite: le quali, alla luce del tenue ammontare del sollecito impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario nella memoria del Comune.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare al comune di PA le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; - distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(IO US)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PA - C/o Casa Comunale 81030 PA CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 2768 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1329 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 24 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 29 luglio 2025 al comune di PA (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 1° del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n° 2768, notificatole l'8 luglio 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2019. A detrimento di tale sollecito, recante un ammontare dovuto di 395 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che non le era mai stato notificato l'avviso di accertamento prodromico al sollecito stesso;
e che, quindi, il credito recato da quest'ultimo era ormai prescritto.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento del sollecito impugnato e del previo avviso di accertamento.
2. Con memoria depositata il 24 ottobre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che l'avviso di accertamento in questione era stato notificato alla Ricorrente_1 il 18 ottobre 2024, senza venir da lei impugnato;
e che, quindi, era infondata anche l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
3. Con memoria prodotta il 18 novembre 2025 la Ricorrente_1 ha evidenziato di aver pagato l'importo richiestole dal Comune, invocando perciò la cessazione della materia del contendere.
Poi nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che il pagamento dell'ammontare contemplato nell'avviso di accertamento non implica affatto che sia cessata la materia del contendere: perché, in sé e per sé, quel pagamento è un mero atto dovuto, ove non sia stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato. Perciò ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere potrebbe pervenirsi soltanto ove si annetta a quel pagamento ed alla conseguente istanza attorea valenza di rinuncia al ricorso.
5. In ogni caso quest'ultimo si appalesa infondato: atteso che il Comune ha documentato che alla Ricorrente_1, il 18 ottobre 2024, era stato notificato l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
6. Tale infondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna della NA a pagare al Comune le spese di lite: le quali, alla luce del tenue ammontare del sollecito impugnato, vanno liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario nella memoria del Comune.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare al comune di PA le spese di lite, liquidate in 150 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; - distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(IO US)