Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 597
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Il Comune ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento alla ricorrente in data antecedente al sollecito, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Il Comune ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento alla ricorrente in data antecedente al sollecito.

  • Rigettato
    Pagamento dell'importo richiesto

    Il pagamento dell'ammontare contemplato nell'avviso di accertamento non implica la cessazione della materia del contendere, essendo un mero atto dovuto se non vi è sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. Potrebbe valere solo come rinuncia al ricorso, ma in questo caso il ricorso è infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 597
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 597
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo