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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2025/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VRICELLA MATTEO e Parte_1 dell'avv. SANCHEZ CODONI JACOBO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR Controparte_1
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PINNA OSCAR
con il patrocinio dell'avv. FRANCHIN Controparte_3
CECILIA
, con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR Controparte_4
Oggetto: retribuzione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, chiedendo di:
[...] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:
pagina 1 di 13 a. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal CCNL
Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci per un lavoratore full-time;
b. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
c. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.9, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare al Controparte_8 pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme:
- € 1.875,70, di cui 129,36 per incidenza Tfr a titolo di retribuzione ordinaria per mancato raggiungimento del c.d. monte ore mensile (c/o ); Controparte_6
- € 1.298,16, ci cui 89,53 per incidenza Tfr a titolo di 13ma e 14ma mensilità ( : € 667,37; Gea: € 630,79); CP_6
- € 1.546,23 a titolo di integrazione delle indennità di malattia
Cont ( : 1.208,74; : 337,49); CP_6 per complessivi € 4.218,38, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut CP_2 Controparte_3 supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.
276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di
Cont ; per l'effetto, condannare e/o al CP_2 Controparte_3
Cont pagamento, in via solidale con e socc. coop., delle somme CP_6 di cui alle presenti conclusioni.”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 13 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.8.18 al 31.12.21, con CP_6 contratto a tempo pieno ed indeterminato, qualifica di operaia, mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino - ed inquadramento nel livello 5 del CCNL logistica, per poi essere
Cont assunta senza soluzione di continuità presso la convenuta dal
1.1.22.
La ricorrente ha precisato che, sin dall'assunzione, aveva prestato la propria attività presso i magazzini siti a CP_3
Stradella-Broni (PV), in forza di appalti commissionati da
[...]
Cont Cont
a per il tramite di cui è consorziata. CP_3 CP_2
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di aver percepito nei giorni di malattia esclusivamente l'indennità a carico dell' CP_9
e, successivamente, un'integrazione da parte dell'azienda in misura inferiore a quanto previsto, rivendicando il diritto al versamento dell'importo di € 1.546,23.
Ha inoltre lamentato che l'azienda avrebbe erogato le quote mensili di 13ma e 14ma solo sulle ore effettivamente lavorate, rivendicando il diritto al versamento delle differenze retributive quantificate in
€ 796,45.
Ha infine chiesto di accertare il diritto al riconoscimento di un monte ore contrattuale full time e al versamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 1.875,70, di cui 129,36 per incidenza TFR.
Si sono costituite ritualmente in giudizio Controparte_1
e Controparte_10 Controparte_7 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che la propria eventuale responsabilità solidale sarebbe limitata al periodo di pagina 3 di 13 propria competenza, ossia dal 01.08.2018 al 01.03.2021, chiedendo
Cont Cont inoltre di essere manlevata da , e CP_6
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
È pacifico e documentale che la società coop. abbia corrisposto CP_6 mensilmente la retribuzione per un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste e dovute in relazione a un lavoratore assunto full time, inserendo la causale “assenza non retribuita” senza tuttavia in alcun modo spiegare il motivo di tale assenza né produrre giustificativi del lavoratore.
Con riguardo alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in ossequio al principio costituzionalmente garantito di libera ed autonoma determinazione contrattuale delle parti ed al principio di salvaguardia della stabilità del posto di lavoro, l'autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore, costituendo tale ipotesi una delle possibilità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro in applicazione del suddetto principio dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni poste a carico delle parti contrattuali (e cioè la prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la prestazione retributiva da parte del datore di lavoro), che riprenderanno il loro corso al termine del periodo di sospensione.” (Cass., sent. 22816/2009).
pagina 4 di 13 Fuori da tali ipotesi di sospensione concordata, il datore di lavoro può prevedere ipotesi di sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle obbligazioni contrattuali reciproche (prestazione lavorativa da un lato e retribuzione dall'altro) solamente qualora si verifichi una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze oggettive, ad esempio una grave crisi aziendale, e in ogni caso garantendo una equa ripartizione del lavoro residuo sulla base di turni e rotazioni fra i lavoratori nel rispetto della parità di trattamento.
Sussistendo questi presupposti, la sospensione del rapporto di lavoro appare coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 2 lett. d)
l.142/2001, secondo cui i soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione “alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.”.
E' stato inoltre affermato da questo Tribunale che “le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali, nei confronti dei soci lavoratori, necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.” (Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. N. 3465/2025,
Dott.ssa Saioni).
Nel caso in esame, non essendo stata data prova dell'esistenza di accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario, né di una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali, il trattamento economico complessivo spettante va rapportato ex artt. 9, 61 e 73 CCNL Logistica a 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive per il mancato raggiungimento del c.d. monte ore mensile, per € 1.875,70.
pagina 5 di 13 Come chiarito dalla corte d'appello di Milano già nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo 118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa.
Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…)
Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto.
Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno.
A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza pagina 6 di 13 ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di Milano, sent. 868/2019).
Si rammenta peraltro che “in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista per la conclusione del contratto preclude ad esso, per il periodo in cui rapporto di lavoro avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale” (Cass. 11011/2008; Cass. 52/2009), con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione per l'orario di lavoro a tempo pieno.”.
La natura retributiva del credito in analisi comporta che esso debba essere ricompreso nell'ambito dei “trattamenti retributivi” oggetto di responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 29 comma 2 d.lgs
276/2003: ciò che rileva ai fini che qui interessano è che si tratti di trattamenti retributivi relativi al personale addetto all'appalto e “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
*
Va pure accolta la domanda attorea di ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore, che dispone: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per CP_9
pagina 7 di 13 differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Come condivisibilmente affermato nella sentenza sopra citata,
“valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n.
31/2008 (che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi
“complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019, 17583/2014, 19832/2013).” (Tribunale di
Milano, sez. Lavoro, sent. N. 3465/2025, Dott.ssa Saioni).
Dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Quanto alla disciplina applicabile, come recentemente chiarito dalla
Cda di Milano “la disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del
CCNL senza in alcun modo derogare ad esso.
pagina 8 di 13 Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL” (cfr. Cda di
Milano, sez. Lavoro, sent. n° 624-2025).
*
La ricorrente lamenta poi di non aver mai ricevuto, nel corso dello svolgimento del rapporto, il corretto trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL, essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente.
Anche rispetto a tale profilo, valgano le medesime considerazioni già svolte.
Ne deriva che alla ricorrente deve essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore e ciò con ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) anche per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma.
Del resto, come esplicato dalla Cda di Milano con orientamento in questa sede condiviso, anche ex art. 118 disp. att. cpc, “ai sensi degli artt. 18 e 19 della parte generale del CCNL Logistica sono dovute al lavoratore tredicesima e quattordicesima mensilità, ciascuna delle quali “pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL non sono richiamati nella sezione terza relativa alla cooperazione;
pertanto, alla luce dell'esaminata
Premessa della stessa sezione, essi “si intendono applicabili integralmente”.
E' richiamato, invece, l'art. 61, che disciplina la retribuzione mensile ed è integrato, per il settore cooperativo, dalla seguente pagina 9 di 13 disposizione: “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”.
Sull'interpretazione di detta disposizione del CCNL questa Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. sentenze n. 1562/2019, est.
Cuomo, pres. Vitali;
n. 1935/2019 pres. est. n. 833/2020 Per_1 est. , pres. Vitali;
n. 217/2023 est. , pres. Vitali), le Per_2 Per_3 cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la citata sentenza n. 833/2020 ha evidenziato quanto segue: “l'asserzione delle appellanti, secondo la quale […] soc. coop. avrebbe correttamente ed integralmente erogato gli istituti differiti ( tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi rol e per ex festività, indennità sostitutiva di permessi non goduti), non coglie nel segno.
L'affermazione è difatti frutto dell'erroneo convincimento che la disposizione di cui all' art. 61 parte speciale ccnl Logistica - che recita “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”-, legittimi l'adozione, a base del calcolo delle remunerazioni, delle ore effettivamente lavorate.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la disposizione in parola si riferisce, invece, esclusivamente alle modalità di erogazione degli istituti differiti e non già all'entità degli stessi, per come,
d'altro canto, conferma la lettera della disposizione medesima.
Peraltro, l'affidamento a detta metodologia per la determinazione dell'entità della retribuzione, si è di fatto tradotto in una riduzione del minimo retributivo stabilito dal ccnl […].
Secondo il condiviso orientamento della S.C., dal quale il collegio non intende discostarsi, il minimo retributivo previsto dai ccnl è inderogabile: “le cooperative sono, pertanto, tenute a corrispondere pagina 10 di 13 un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla”. (Cass.
n.17583/2014)”.
In linea con i richiamati precedenti di questa Corte, ritiene il
Collegio che la disposizione della sezione cooperazione del CCNL
Logistica, secondo cui “gli istituti differiti relativi a permessi,
ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”, debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce unicamente una possibile modalità di erogazione dei menzionati istituti retributivi (mediante maggiorazione della retribuzione oraria, anziché mediante pagamento con cadenza annuale), senza incidere sui criteri di determinazione degli stessi istituti, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile piena in conformità agli artt. 18 e 19 CCNL (non derogati in alcun modo, come già evidenziato, dalle disposizioni della sezione cooperazione) (cfr. Cda di Milano, sez. Lavoro, sent. n° 624-2025).
*
Tanto detto, è documentale (cfr. verbali di accordo sindacale in atti) che ha sottoscritto un contratto di appalto con CP_2 CP_3 per le attività da svolgere presso la Città del Libro di Stradella e
Broni, e ha poi assegnato con decorrenza 1.8.2018 le operazioni di
Cont appalto a e;
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra CP_6
e con relativo subappalto a delle CP_3 CP_2 CP_5 suddette attività, risulta altresì dal verbale di cambio appalto in sede sindacale del 23.11.2021 (docc.
8-9 fasc. ric.).
Trova pertanto applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, secondo cui “il committente è obbligato in solido pagina 11 di 13 con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29 comma 2 decreto legislativo 276/2003 è un'obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente. Il committente o obbligato per legge che abbia pagato il debito ha dunque azione di regresso per l'intero nei confronti dell'appaltatore per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal lavoratore creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (Cass. 12300/2003).
Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva svolta dalla
[...] nei confronti di Controparte_3 Controparte_7
[...] va condannata a rifondere, Controparte_7 per l'intero, di quanto da questa sarà Controparte_3 corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della e Controparte_3 Controparte_6 [...]
risultando imputabile esclusivamente alle datrici CP_5
l'inadempimento in controversia.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica
[...] il lavoro a tempo pieno, pari ad € 1.875,70, di Controparte_11 cui 129,36 per incidenza Tfr;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della
13esima e 14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL Logistica per il lavoro a tempo pieno, pari ad € 1.298,16, ci cui 89,53 per incidenza Tfr;
accerta il diritto della ricorrente di percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda ex art. 63 CCNL, pari ad € 1.546,23; condanna le società resistenti, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.218,38, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2059,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore difensori antistatari;
condanna a tenere indenne Controparte_2 [...] dagli importi versati in esecuzione del presente Controparte_3 accertamento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2025/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VRICELLA MATTEO e Parte_1 dell'avv. SANCHEZ CODONI JACOBO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR Controparte_1
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PINNA OSCAR
con il patrocinio dell'avv. FRANCHIN Controparte_3
CECILIA
, con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR Controparte_4
Oggetto: retribuzione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, chiedendo di:
[...] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:
pagina 1 di 13 a. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal CCNL
Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci per un lavoratore full-time;
b. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
c. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.9, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare al Controparte_8 pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme:
- € 1.875,70, di cui 129,36 per incidenza Tfr a titolo di retribuzione ordinaria per mancato raggiungimento del c.d. monte ore mensile (c/o ); Controparte_6
- € 1.298,16, ci cui 89,53 per incidenza Tfr a titolo di 13ma e 14ma mensilità ( : € 667,37; Gea: € 630,79); CP_6
- € 1.546,23 a titolo di integrazione delle indennità di malattia
Cont ( : 1.208,74; : 337,49); CP_6 per complessivi € 4.218,38, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut CP_2 Controparte_3 supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.
276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di
Cont ; per l'effetto, condannare e/o al CP_2 Controparte_3
Cont pagamento, in via solidale con e socc. coop., delle somme CP_6 di cui alle presenti conclusioni.”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 13 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.8.18 al 31.12.21, con CP_6 contratto a tempo pieno ed indeterminato, qualifica di operaia, mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino - ed inquadramento nel livello 5 del CCNL logistica, per poi essere
Cont assunta senza soluzione di continuità presso la convenuta dal
1.1.22.
La ricorrente ha precisato che, sin dall'assunzione, aveva prestato la propria attività presso i magazzini siti a CP_3
Stradella-Broni (PV), in forza di appalti commissionati da
[...]
Cont Cont
a per il tramite di cui è consorziata. CP_3 CP_2
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di aver percepito nei giorni di malattia esclusivamente l'indennità a carico dell' CP_9
e, successivamente, un'integrazione da parte dell'azienda in misura inferiore a quanto previsto, rivendicando il diritto al versamento dell'importo di € 1.546,23.
Ha inoltre lamentato che l'azienda avrebbe erogato le quote mensili di 13ma e 14ma solo sulle ore effettivamente lavorate, rivendicando il diritto al versamento delle differenze retributive quantificate in
€ 796,45.
Ha infine chiesto di accertare il diritto al riconoscimento di un monte ore contrattuale full time e al versamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 1.875,70, di cui 129,36 per incidenza TFR.
Si sono costituite ritualmente in giudizio Controparte_1
e Controparte_10 Controparte_7 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che la propria eventuale responsabilità solidale sarebbe limitata al periodo di pagina 3 di 13 propria competenza, ossia dal 01.08.2018 al 01.03.2021, chiedendo
Cont Cont inoltre di essere manlevata da , e CP_6
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
È pacifico e documentale che la società coop. abbia corrisposto CP_6 mensilmente la retribuzione per un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste e dovute in relazione a un lavoratore assunto full time, inserendo la causale “assenza non retribuita” senza tuttavia in alcun modo spiegare il motivo di tale assenza né produrre giustificativi del lavoratore.
Con riguardo alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in ossequio al principio costituzionalmente garantito di libera ed autonoma determinazione contrattuale delle parti ed al principio di salvaguardia della stabilità del posto di lavoro, l'autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore, costituendo tale ipotesi una delle possibilità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro in applicazione del suddetto principio dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni poste a carico delle parti contrattuali (e cioè la prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la prestazione retributiva da parte del datore di lavoro), che riprenderanno il loro corso al termine del periodo di sospensione.” (Cass., sent. 22816/2009).
pagina 4 di 13 Fuori da tali ipotesi di sospensione concordata, il datore di lavoro può prevedere ipotesi di sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle obbligazioni contrattuali reciproche (prestazione lavorativa da un lato e retribuzione dall'altro) solamente qualora si verifichi una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze oggettive, ad esempio una grave crisi aziendale, e in ogni caso garantendo una equa ripartizione del lavoro residuo sulla base di turni e rotazioni fra i lavoratori nel rispetto della parità di trattamento.
Sussistendo questi presupposti, la sospensione del rapporto di lavoro appare coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 2 lett. d)
l.142/2001, secondo cui i soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione “alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.”.
E' stato inoltre affermato da questo Tribunale che “le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali, nei confronti dei soci lavoratori, necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.” (Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. N. 3465/2025,
Dott.ssa Saioni).
Nel caso in esame, non essendo stata data prova dell'esistenza di accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario, né di una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali, il trattamento economico complessivo spettante va rapportato ex artt. 9, 61 e 73 CCNL Logistica a 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive per il mancato raggiungimento del c.d. monte ore mensile, per € 1.875,70.
pagina 5 di 13 Come chiarito dalla corte d'appello di Milano già nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo 118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa.
Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…)
Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto.
Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno.
A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza pagina 6 di 13 ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di Milano, sent. 868/2019).
Si rammenta peraltro che “in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista
La natura retributiva del credito in analisi comporta che esso debba essere ricompreso nell'ambito dei “trattamenti retributivi” oggetto di responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 29 comma 2 d.lgs
276/2003: ciò che rileva ai fini che qui interessano è che si tratti di trattamenti retributivi relativi al personale addetto all'appalto e “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
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Va pure accolta la domanda attorea di ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore, che dispone: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per CP_9
pagina 7 di 13 differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Come condivisibilmente affermato nella sentenza sopra citata,
“valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n.
31/2008 (che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi
“complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019, 17583/2014, 19832/2013).” (Tribunale di
Milano, sez. Lavoro, sent. N. 3465/2025, Dott.ssa Saioni).
Dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Quanto alla disciplina applicabile, come recentemente chiarito dalla
Cda di Milano “la disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del
CCNL senza in alcun modo derogare ad esso.
pagina 8 di 13 Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL” (cfr. Cda di
Milano, sez. Lavoro, sent. n° 624-2025).
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La ricorrente lamenta poi di non aver mai ricevuto, nel corso dello svolgimento del rapporto, il corretto trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL, essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente.
Anche rispetto a tale profilo, valgano le medesime considerazioni già svolte.
Ne deriva che alla ricorrente deve essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore e ciò con ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) anche per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma.
Del resto, come esplicato dalla Cda di Milano con orientamento in questa sede condiviso, anche ex art. 118 disp. att. cpc, “ai sensi degli artt. 18 e 19 della parte generale del CCNL Logistica sono dovute al lavoratore tredicesima e quattordicesima mensilità, ciascuna delle quali “pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL non sono richiamati nella sezione terza relativa alla cooperazione;
pertanto, alla luce dell'esaminata
Premessa della stessa sezione, essi “si intendono applicabili integralmente”.
E' richiamato, invece, l'art. 61, che disciplina la retribuzione mensile ed è integrato, per il settore cooperativo, dalla seguente pagina 9 di 13 disposizione: “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”.
Sull'interpretazione di detta disposizione del CCNL questa Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. sentenze n. 1562/2019, est.
Cuomo, pres. Vitali;
n. 1935/2019 pres. est. n. 833/2020 Per_1 est. , pres. Vitali;
n. 217/2023 est. , pres. Vitali), le Per_2 Per_3 cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la citata sentenza n. 833/2020 ha evidenziato quanto segue: “l'asserzione delle appellanti, secondo la quale […] soc. coop. avrebbe correttamente ed integralmente erogato gli istituti differiti ( tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi rol e per ex festività, indennità sostitutiva di permessi non goduti), non coglie nel segno.
L'affermazione è difatti frutto dell'erroneo convincimento che la disposizione di cui all' art. 61 parte speciale ccnl Logistica - che recita “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”-, legittimi l'adozione, a base del calcolo delle remunerazioni, delle ore effettivamente lavorate.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la disposizione in parola si riferisce, invece, esclusivamente alle modalità di erogazione degli istituti differiti e non già all'entità degli stessi, per come,
d'altro canto, conferma la lettera della disposizione medesima.
Peraltro, l'affidamento a detta metodologia per la determinazione dell'entità della retribuzione, si è di fatto tradotto in una riduzione del minimo retributivo stabilito dal ccnl […].
Secondo il condiviso orientamento della S.C., dal quale il collegio non intende discostarsi, il minimo retributivo previsto dai ccnl è inderogabile: “le cooperative sono, pertanto, tenute a corrispondere pagina 10 di 13 un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla”. (Cass.
n.17583/2014)”.
In linea con i richiamati precedenti di questa Corte, ritiene il
Collegio che la disposizione della sezione cooperazione del CCNL
Logistica, secondo cui “gli istituti differiti relativi a permessi,
ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”, debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce unicamente una possibile modalità di erogazione dei menzionati istituti retributivi (mediante maggiorazione della retribuzione oraria, anziché mediante pagamento con cadenza annuale), senza incidere sui criteri di determinazione degli stessi istituti, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile piena in conformità agli artt. 18 e 19 CCNL (non derogati in alcun modo, come già evidenziato, dalle disposizioni della sezione cooperazione) (cfr. Cda di Milano, sez. Lavoro, sent. n° 624-2025).
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Tanto detto, è documentale (cfr. verbali di accordo sindacale in atti) che ha sottoscritto un contratto di appalto con CP_2 CP_3 per le attività da svolgere presso la Città del Libro di Stradella e
Broni, e ha poi assegnato con decorrenza 1.8.2018 le operazioni di
Cont appalto a e;
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra CP_6
e con relativo subappalto a delle CP_3 CP_2 CP_5 suddette attività, risulta altresì dal verbale di cambio appalto in sede sindacale del 23.11.2021 (docc.
8-9 fasc. ric.).
Trova pertanto applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, secondo cui “il committente è obbligato in solido pagina 11 di 13 con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29 comma 2 decreto legislativo 276/2003 è un'obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente. Il committente o obbligato per legge che abbia pagato il debito ha dunque azione di regresso per l'intero nei confronti dell'appaltatore per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal lavoratore creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (Cass. 12300/2003).
Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva svolta dalla
[...] nei confronti di Controparte_3 Controparte_7
[...] va condannata a rifondere, Controparte_7 per l'intero, di quanto da questa sarà Controparte_3 corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della e Controparte_3 Controparte_6 [...]
risultando imputabile esclusivamente alle datrici CP_5
l'inadempimento in controversia.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica
[...] il lavoro a tempo pieno, pari ad € 1.875,70, di Controparte_11 cui 129,36 per incidenza Tfr;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della
13esima e 14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL Logistica per il lavoro a tempo pieno, pari ad € 1.298,16, ci cui 89,53 per incidenza Tfr;
accerta il diritto della ricorrente di percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda ex art. 63 CCNL, pari ad € 1.546,23; condanna le società resistenti, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.218,38, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2059,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore difensori antistatari;
condanna a tenere indenne Controparte_2 [...] dagli importi versati in esecuzione del presente Controparte_3 accertamento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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