Decreto cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2025, proposto da
Arc Investment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della comunicazione di inefficacia di scia prot. CT/2025/37238 del 21/03/2025, con divieto immediato di prosecuzione dell’attività;
2. della nota prot. QH/7874/2022 del Dipartimento Sviluppo Economico di Roma Capitale;
3. ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019;
4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IA AR BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che, richiamando l’art. 64-bis del Regolamento d’igiene di Roma Capitale di cui alla D.A.C. n. 12/2019, ha dichiarato inefficace la scia in epigrafe e inibito lo svolgimento dell’attività commerciale, in quanto il citato art. 64- bis consentirebbe l’utilizzo di apparati di aspirazione alternativi alla canna fumaria esclusivamente per i locali situati in “contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico”;
Considerato che con l’ordinanza n. 2256 del 2025 l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta, in ragione della contrarietà del provvedimento impugnato con le posizioni giurisprudenziali in materia;
Rilevato che, con memorie in vista dell’udienza, parte ricorrente e Roma Capitale hanno chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della revoca dell’atto impugnato, motivata «a causa del mutamento della situazione di fatto e di diritto» e, in particolare, della modifica dell’art. 64- bis ad opera della deliberazione n. 140/2025;
Considerato, pertanto, che deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, condannando Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale non è consentita l'interpretazione restrittiva dell’art. 64- bis vigente ratione temporis , per la quale lo smaltimento dei fumi tramite gli impianti a carboni attivi sarebbe possibile solo per i locali siti in determinati contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico del centro storico (tra le tante; Tar Lazio, sezione seconda Ter, sentenza n. 8518/2024);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese in favore della ricorrente e in misura pari a euro 1.500,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA AR BR, Consigliere, Estensore
Francesca ARni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR BR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO