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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CC NI, EL
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1818/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175416-26 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20050/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo Imu 2019 impugnato con vittoria di spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La resistente ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l.r. Introno Rappresentante_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 31.01.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie di replica;
all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl a mezzo del l.r. Rappresentante_1 ha proposto impugnativa avverso l'avviso di accertamento esecutivo Imu 2019 n.175416/26 del 6.12.2024 notificato in data 27.12.2024 con cui è stato richiesto il pagamento di complessivi €20.932,11: ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in ordine all'attività di accertamento della tariffa ed al potere sanzionatorio e il difetto di motivazione, come ampiamente ribadito nelle memorie illustrative.
Sulla prima doglianza, deve evidenziarsi che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione
Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del
21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno
2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile
2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che “gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a
Società_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 in quanto il ricorrente ha omesso il versamento dell'imposta dovuta in base agli elementi indicati nella dichiarazione ai fini Imu. Circa la mancanza di motivazione, l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi necessari a far conoscere al destinatario ricorrente la pretesa erariale.
La corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli adita, condividendo quanto dedotto dalla resistente Municipia, ritiene il ricorso infondato e dunque da rigettare risultando l'atto impugnato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, da soggetti legittimati alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le resistenti Municipia spa - N.O.V. srl, aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 e risultando indicati, nell'avviso impugnato, la pretesa erariale -derivata come detto dai dati forniti dal ricorrente all'atto della dichiarazione Imu dell'anno
2019- gli interessi applicati ed i criteri di calcolo applicati secondo la normativa vigente, dunque con una congrua motivazione che ha consentito di predisporre adeguata difesa, come è stato.
Spese compensate per la complessità della questione giuridica interpretativa relativa alla legittimazione attiva.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopraindicata, così dispone:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CC NI, EL
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1818/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175416-26 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20050/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo Imu 2019 impugnato con vittoria di spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La resistente ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l.r. Introno Rappresentante_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 31.01.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie di replica;
all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl a mezzo del l.r. Rappresentante_1 ha proposto impugnativa avverso l'avviso di accertamento esecutivo Imu 2019 n.175416/26 del 6.12.2024 notificato in data 27.12.2024 con cui è stato richiesto il pagamento di complessivi €20.932,11: ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in ordine all'attività di accertamento della tariffa ed al potere sanzionatorio e il difetto di motivazione, come ampiamente ribadito nelle memorie illustrative.
Sulla prima doglianza, deve evidenziarsi che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione
Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del
21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno
2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile
2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che “gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a
Società_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 in quanto il ricorrente ha omesso il versamento dell'imposta dovuta in base agli elementi indicati nella dichiarazione ai fini Imu. Circa la mancanza di motivazione, l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi necessari a far conoscere al destinatario ricorrente la pretesa erariale.
La corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli adita, condividendo quanto dedotto dalla resistente Municipia, ritiene il ricorso infondato e dunque da rigettare risultando l'atto impugnato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, da soggetti legittimati alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le resistenti Municipia spa - N.O.V. srl, aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024 e risultando indicati, nell'avviso impugnato, la pretesa erariale -derivata come detto dai dati forniti dal ricorrente all'atto della dichiarazione Imu dell'anno
2019- gli interessi applicati ed i criteri di calcolo applicati secondo la normativa vigente, dunque con una congrua motivazione che ha consentito di predisporre adeguata difesa, come è stato.
Spese compensate per la complessità della questione giuridica interpretativa relativa alla legittimazione attiva.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopraindicata, così dispone:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.