Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Dalla Giovanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca nulla osta emessi dalla Prefettura di Piacenza, -OMISSIS- e -OMISSIS- del 31 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa PA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di revoca di nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri, emessi dalla Prefettura di Piacenza n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- in data 31 ottobre 2025.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 5 gennaio 2026, ha depositato relazione difensiva il 23 gennaio 2026.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il 6 marzo 2026 memoria difensiva.
Con ordinanza n. 27 del 29 gennaio 2026, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame “ Rilevato che dai provvedimenti impugnati e dalla documentazione esibita dall’Amministrazione non sono evincibili nel dettaglio gli elementi istruttori che la stessa ha esaminato ai fini della valutazione della contestata capacità economica del datore di lavoro rispetto alle istanze presentate, sì che si presentano generiche le ragioni che sono alla base delle revoche; Considerato che il pregiudizio grave e irreparabile deriva alla società ricorrente dalla mancata disponibilità di lavoratori per il proseguimento dell’attività imprenditoriale; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di depositare in giudizio - entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza - provvedimenti di conferma o di revoca dei precedenti, adeguatamente e dettagliatamente circostanziati sugli elementi economico-reddituali relativi alla capacità economica del datore di lavoro richiedente rispetto alle domande presentate ”.
In adempimento alla predetta ordinanza l’Amministrazione ha depositato in giudizio, in data 10 marzo 2026, i nuovi provvedimenti con cui “ Acquisito il nuovo parere dalla locale Questura che, a seguito del riesame disposto dal TAR, faceva pervenire nota con la quale si dava atto che, ad oggi, la situazione riferibile alla Società ricorrente risulta mutata e che, allo stato attuale, la capacità reddituale della società -OMISSIS- SRL risulta soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente al fine di adempiere agli obblighi in capo al datore di lavoro sul piano occupazionale rilevando la sussistenza di decorrenze contributive dal 01/04/2025 completate in data 01/11/2025; Considerato che, all’esito delle verifiche esperite, è stato possibile accertare la sopravvenuta sussistenza del requisito reddituale in capo alla società datrice di lavoro, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di natura giudiziaria che le competenti Autorità riterranno opportuno espletare, a rettifica di quanto in precedenza disposto ”, ha revocato i gravati provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale a suo tempo rilasciato in favore dei lavoratori Sig. -OMISSIS- e Sig. -OMISSIS-.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, le parti hanno concordemente chiesto che la causa sia definita con sentenza in forma semplificata e con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, rilevato che la pretesa attorea risulta pienamente soddisfatta dalla sopraggiunta revoca dei provvedimenti oggetto di impugnativa nel presente giudizio e attese le concordi dichiarazioni delle parti, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, atteso che i provvedimenti satisfattivi della pretesa attorea sono stati emessi in seguito alla valutazione di nuovi elementi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA ZZ | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.