Decreto cautelare 25 settembre 2025
Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10841 del 2025, proposto da
MA AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità,
previa adozione di misure cautelari,
del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio “mediante fissazione appuntamento”;
Rilevato che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
Osservato che – in linea con quanto già rappresentato nonchè con la documentazione prodotta agli atti - l’azione è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda, in ragione della denunciata impossibilità di ottenere un appuntamento presso l’ambasciata resistente per la formalizzazione della richiesta di visto;
Osservato, ancora, che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la richiesta per il rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
Ritenuto, in ultimo, che, quanto alle spese di lite, in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL AN, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
Virginia Giorgini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL AN |
IL SEGRETARIO