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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7539 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza o di domicilio.
2. La casa coniugale sita in Sinnai, via delle Ginestre n. 17, viene assegnata unitamente agli arredi ivi presenti al Sig. secondo le modalità Parte_1 convenute nel successivo § 10.
3. La Signora si stabilirà con i figli minori e presso Pt_2 Per_1 Per_2
l'abitazione concessa in comodato gratuito dai propri genitori sita in Cagliari, via Filippo Corridoni n. 18, ove i due figli minori avranno residenza e domicilio principale.
4. I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e continueranno a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione e istruzione.
Sarà garantito il mantenimento di rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori, nonché la possibilità di coltivare legami significativi con gli ascendenti e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo le modalità descritte nel
Pag. 2 di 6 proseguo e secondo il piano genitoriale sottoscritto dai coniugi già in atti (allegato n. 12 del ricorso).
5. Modalità di adozione delle decisioni nell'interesse dei figli.
5.1. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa.
5.2. I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative, queste ultime in particolare qualora necessitino di un esborso economico significativo.
5.3. I genitori esprimono sin d'ora il loro consenso all'autorizzazione del rilascio del passaporto e degli altri documenti occorrenti all'espatrio per entrambi i figli minori.
6. Collocamento dei figli, alternanza settimanale e festività.
6.1. I minori verranno collocati prevalentemente presso la nuova residenza della madre, in Cagliari, via Filippo Corridoni n. 18.
6.2. Il padre, ogni volta che lo vorrà e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori, potrà trascorrere del tempo con i figli e Per_1
dopo il suo turno di lavoro (dalle ore 18.30 alle ore 20) com'è già Per_2 consuetudine.
6.3. Durante il fine settimana, i minori staranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi di volta in volta intercorsi tra i coniugi, dalle ore 18.30-19 del venerdì e fino alle ore 20 della domenica.
6.4. I minori trascorreranno le festività di Natale, di Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore.
A titolo esemplificativo, se l'anno 2025 i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e la notte del 24 dicembre con il padre, l'anno successivo trascorreranno tale giorno con il padre e la notte con la madre, salvo specifici accordi di volta in volta intercorsi tra i coniugi.
Il principio dell'alternanza verrà osservato anche per tutte le ulteriori festività comandate non espressamente elencate.
6.5. Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno annualmente, sia con il padre che con la madre, almeno 15 giorni consecutivi, previo accordo fra gli stessi genitori per l'individuazione delle date, in modo da garantire ad entrambi di poter trascorrere un periodo continuativo di vacanza con i figli.
Pag. 3 di 6 Durante il predetto periodo di vacanze estive ogni genitore garantirà all'altro i contatti telefonici con i figli.
7. Assegno di mantenimento.
7.1. Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro coniuge per il rispettivo mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
8. Mantenimento dei figli e assegno per il nucleo familiare.
8.1. Il signor si obbliga a versare alla NO , Parte_1 Parte_2 presso il suo domicilio ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori (euro 200 per ciascun figlio), sino all'anno 2026.
A decorrere dal mese di gennaio 2027 l'importo mensile sopra indicato subirà un aumento fino a complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
L'assegno di mantenimento sarà dovuto sino al raggiungimento dell'indigenza economica dei minori.
Gli importi indicati sono in ogni caso soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
8.2. L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) e qualsiasi bonus di natura economica devoluto per i figli minori sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in maniera esclusiva alla Sig.ra e il Sig. Pt_2
rinuncia fin d'ora alla propria quota. Pt_1
9. Modalità di divisione e di rimborso delle spese
9.1. Fermo quanto previsto al § che precede, il signor si obbliga a Pt_1 contribuire nella misura del 60% del totale alle spese straordinarie necessarie per i figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
9.2. I coniugi convengono di ricomprendere tra le spese straordinarie obbligatorie le seguenti:
- spese relative a mensa, tasse scolastiche, doposcuola e gite scolastiche dei figli minori;
- spese relative al trasporto dei figli minori per recarsi a scuola, ovvero abbonamenti ai mezzi pubblici e affini, con espressa esclusione dell'eventuale consumo di carburante per l'accompagnamento dei figli da parte dei genitori;
- spese sportive, mediche e per l'abbigliamento dei figli minori.
9.3. Il sostenimento di ulteriori spese straordinarie dovrà essere oggetto di accordo tra i genitori.
Pag. 4 di 6 Qualora un genitore si trovi in disaccordo con una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, whatsapp ed e-mail), dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
In difetto di riscontro entro il termine stabilito, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9.4. Le spese straordinarie non previamente concordate verranno rimborsate pro- quota al genitore anticipatario nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il mese successivo dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata della documentazione attestante la spesa a cura del genitore anticipatario.
9.5. Le spese straordinarie sostenute per i figli minori verranno scaricate fiscalmente da ciascun genitore in misura percentuale pari a quanto dagli stessi sostenuti;
i coniugi si obbligano a scambiarsi reciprocamente ogni documentazione utile agli adempimenti fiscali secondo buona fede.
9.6. Per quanto qui non specificamente previsto, le spese ordinarie e le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie nelle quali non è richiesta la concertazione, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori) per i figli e saranno individuate e determinate, su accordo delle Per_1 Per_2 parti, sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, e le parti dichiarano di averne preso già visione.
10. Trasferimento della proprietà della casa coniugale
10.1. La NO si obbliga a cedere al sig. che Parte_2 Parte_1 accetta, la quota di proprietà del 50% relativa all'immobile precedentemente adibito a casa coniugale di cui alle premesse, compresi gli arredi e i mobili, sito in Sinnai (CA), via delle Ginestre n. 17, 09048, distinto in Catasto al F. 34, part. n. 2092, subalterno 10, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, sup. cat. Tot. mq. 108, rendita euro 402,84.
10.2. Le parti si obbligano a stipulare il rogito notarile entro e non oltre un mese dalla data dell'omologa della separazione da parte dell'adito Tribunale, con spese interamente a carico del sig. Parte_1
10.3. Il debito residuo relativo al mutuo gravante sull'immobile, contratto con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 26.6.2020 e di cui al capo V in premessa e meglio descritto nell'allegato doc. n. 8, che viene prodotto per fare parte integrante del presente ricorso, sarà accollato interamente in capo al sig.
, il quale, con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga a Pt_1 tenere indenne la sig.ra da ogni obbligazione nei confronti della Banca Pt_2 creditrice, anche con riferimento al periodo pregresso decorrente dal mese di marzo 2025 e a quello ulteriore precedente all'omologa della separazione richiesta col presente ricorso.
Pag. 5 di 6 L'accollo liberatorio dovrà essere perfezionato contestualmente alla stipula del rogito notarile di cessione della quota di proprietà sulla ex casa coniugale.
10.4. A seguito dell'omologa della separazione, il sig. si impegna a Pt_1 richiedere e ottenere dall'Istituto di Credito mutuante la relativa dichiarazione liberatoria in favore della NO , assolvendo ad ogni onere e spesa Pt_2 necessario per l'ottenimento della predetta dichiarazione.
L'accollo è dunque da ritenersi interamente liberatorio in favore della sig.ra
. Pt_2
10.5. I coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito fra loro ogni diversa questione patrimoniale, quali suddivisione di beni mobili o rimborso somme sostitutivo e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10.6. Le parti danno atto che le statuizioni di cui sopra sono da intendersi connesse, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro intercorsa e, pertanto, soggette alle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/87 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7539 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza o di domicilio.
2. La casa coniugale sita in Sinnai, via delle Ginestre n. 17, viene assegnata unitamente agli arredi ivi presenti al Sig. secondo le modalità Parte_1 convenute nel successivo § 10.
3. La Signora si stabilirà con i figli minori e presso Pt_2 Per_1 Per_2
l'abitazione concessa in comodato gratuito dai propri genitori sita in Cagliari, via Filippo Corridoni n. 18, ove i due figli minori avranno residenza e domicilio principale.
4. I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e continueranno a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione e istruzione.
Sarà garantito il mantenimento di rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori, nonché la possibilità di coltivare legami significativi con gli ascendenti e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo le modalità descritte nel
Pag. 2 di 6 proseguo e secondo il piano genitoriale sottoscritto dai coniugi già in atti (allegato n. 12 del ricorso).
5. Modalità di adozione delle decisioni nell'interesse dei figli.
5.1. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa.
5.2. I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative, queste ultime in particolare qualora necessitino di un esborso economico significativo.
5.3. I genitori esprimono sin d'ora il loro consenso all'autorizzazione del rilascio del passaporto e degli altri documenti occorrenti all'espatrio per entrambi i figli minori.
6. Collocamento dei figli, alternanza settimanale e festività.
6.1. I minori verranno collocati prevalentemente presso la nuova residenza della madre, in Cagliari, via Filippo Corridoni n. 18.
6.2. Il padre, ogni volta che lo vorrà e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori, potrà trascorrere del tempo con i figli e Per_1
dopo il suo turno di lavoro (dalle ore 18.30 alle ore 20) com'è già Per_2 consuetudine.
6.3. Durante il fine settimana, i minori staranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi di volta in volta intercorsi tra i coniugi, dalle ore 18.30-19 del venerdì e fino alle ore 20 della domenica.
6.4. I minori trascorreranno le festività di Natale, di Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore.
A titolo esemplificativo, se l'anno 2025 i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e la notte del 24 dicembre con il padre, l'anno successivo trascorreranno tale giorno con il padre e la notte con la madre, salvo specifici accordi di volta in volta intercorsi tra i coniugi.
Il principio dell'alternanza verrà osservato anche per tutte le ulteriori festività comandate non espressamente elencate.
6.5. Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno annualmente, sia con il padre che con la madre, almeno 15 giorni consecutivi, previo accordo fra gli stessi genitori per l'individuazione delle date, in modo da garantire ad entrambi di poter trascorrere un periodo continuativo di vacanza con i figli.
Pag. 3 di 6 Durante il predetto periodo di vacanze estive ogni genitore garantirà all'altro i contatti telefonici con i figli.
7. Assegno di mantenimento.
7.1. Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro coniuge per il rispettivo mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
8. Mantenimento dei figli e assegno per il nucleo familiare.
8.1. Il signor si obbliga a versare alla NO , Parte_1 Parte_2 presso il suo domicilio ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori (euro 200 per ciascun figlio), sino all'anno 2026.
A decorrere dal mese di gennaio 2027 l'importo mensile sopra indicato subirà un aumento fino a complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
L'assegno di mantenimento sarà dovuto sino al raggiungimento dell'indigenza economica dei minori.
Gli importi indicati sono in ogni caso soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
8.2. L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) e qualsiasi bonus di natura economica devoluto per i figli minori sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in maniera esclusiva alla Sig.ra e il Sig. Pt_2
rinuncia fin d'ora alla propria quota. Pt_1
9. Modalità di divisione e di rimborso delle spese
9.1. Fermo quanto previsto al § che precede, il signor si obbliga a Pt_1 contribuire nella misura del 60% del totale alle spese straordinarie necessarie per i figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
9.2. I coniugi convengono di ricomprendere tra le spese straordinarie obbligatorie le seguenti:
- spese relative a mensa, tasse scolastiche, doposcuola e gite scolastiche dei figli minori;
- spese relative al trasporto dei figli minori per recarsi a scuola, ovvero abbonamenti ai mezzi pubblici e affini, con espressa esclusione dell'eventuale consumo di carburante per l'accompagnamento dei figli da parte dei genitori;
- spese sportive, mediche e per l'abbigliamento dei figli minori.
9.3. Il sostenimento di ulteriori spese straordinarie dovrà essere oggetto di accordo tra i genitori.
Pag. 4 di 6 Qualora un genitore si trovi in disaccordo con una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, whatsapp ed e-mail), dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
In difetto di riscontro entro il termine stabilito, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9.4. Le spese straordinarie non previamente concordate verranno rimborsate pro- quota al genitore anticipatario nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il mese successivo dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata della documentazione attestante la spesa a cura del genitore anticipatario.
9.5. Le spese straordinarie sostenute per i figli minori verranno scaricate fiscalmente da ciascun genitore in misura percentuale pari a quanto dagli stessi sostenuti;
i coniugi si obbligano a scambiarsi reciprocamente ogni documentazione utile agli adempimenti fiscali secondo buona fede.
9.6. Per quanto qui non specificamente previsto, le spese ordinarie e le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie nelle quali non è richiesta la concertazione, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori) per i figli e saranno individuate e determinate, su accordo delle Per_1 Per_2 parti, sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, e le parti dichiarano di averne preso già visione.
10. Trasferimento della proprietà della casa coniugale
10.1. La NO si obbliga a cedere al sig. che Parte_2 Parte_1 accetta, la quota di proprietà del 50% relativa all'immobile precedentemente adibito a casa coniugale di cui alle premesse, compresi gli arredi e i mobili, sito in Sinnai (CA), via delle Ginestre n. 17, 09048, distinto in Catasto al F. 34, part. n. 2092, subalterno 10, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, sup. cat. Tot. mq. 108, rendita euro 402,84.
10.2. Le parti si obbligano a stipulare il rogito notarile entro e non oltre un mese dalla data dell'omologa della separazione da parte dell'adito Tribunale, con spese interamente a carico del sig. Parte_1
10.3. Il debito residuo relativo al mutuo gravante sull'immobile, contratto con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 26.6.2020 e di cui al capo V in premessa e meglio descritto nell'allegato doc. n. 8, che viene prodotto per fare parte integrante del presente ricorso, sarà accollato interamente in capo al sig.
, il quale, con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga a Pt_1 tenere indenne la sig.ra da ogni obbligazione nei confronti della Banca Pt_2 creditrice, anche con riferimento al periodo pregresso decorrente dal mese di marzo 2025 e a quello ulteriore precedente all'omologa della separazione richiesta col presente ricorso.
Pag. 5 di 6 L'accollo liberatorio dovrà essere perfezionato contestualmente alla stipula del rogito notarile di cessione della quota di proprietà sulla ex casa coniugale.
10.4. A seguito dell'omologa della separazione, il sig. si impegna a Pt_1 richiedere e ottenere dall'Istituto di Credito mutuante la relativa dichiarazione liberatoria in favore della NO , assolvendo ad ogni onere e spesa Pt_2 necessario per l'ottenimento della predetta dichiarazione.
L'accollo è dunque da ritenersi interamente liberatorio in favore della sig.ra
. Pt_2
10.5. I coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito fra loro ogni diversa questione patrimoniale, quali suddivisione di beni mobili o rimborso somme sostitutivo e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10.6. Le parti danno atto che le statuizioni di cui sopra sono da intendersi connesse, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra loro intercorsa e, pertanto, soggette alle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/87 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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